IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009  il
quale  prevede  che,  dal  2012,  per  amministrazioni  pubbliche  si
intendono  gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a   fini   statistici
nell'elenco  pubblicato  annualmente   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  del  comma  3  del   medesimo   articolo,   e   successivi
aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni  di  cui  agli
specifici  regolamenti  dell'Unione  europea,  nonche'  le  Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il
quale prevede che  le  amministrazioni  pubbliche,  con  l'esclusione
degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati
SIOPE, tramite i propri tesorieri  o  cassieri,  i  dati  concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati,  codificati  con  criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate
dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono
analoghi servizi non  possono  accettare  disposizioni  di  pagamento
prive della codificazione uniforme; 
  Visto il comma 8-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che, al
fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle  entrate  e
delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli  incassi  e  i
pagamenti al proprio tesoriere o cassiere  esclusivamente  attraverso
ordinativi  informatici  emessi  secondo   lo   standard   ordinativo
informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il
tramite dell'infrastruttura della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla
Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i
tesorieri  e  i  cassieri  non  possono  accettare  disposizioni   di
pagamento trasmesse con modalita' diverse; 
  Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con
decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata l'AGID, sono stabilite le modalita'  e  i  tempi
per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8-bis  del
medesimo articolo; 
  Visto il comma 6-bis del medesimo art. 14, il quale prevede  che  i
dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche  gestiti  dalla  Banca
d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali) e successive  modificazioni
e, in particolare, l'art. 19,  commi  2  e  3,  che  prevede  che  la
comunicazione di dati diversi da quelli  sensibili  e  giudiziari  da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e  privati,
e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione  digitale)  e,  in   particolare,   l'art.   50,
concernente   la   disponibilita'   dei    dati    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile  2013,
n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6  giugno  2013,  n.
64, introdotto con il comma  1  dell'art.  27  del  decreto-legge  n.
66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.
89,   il   quale   prevede   che   le   amministrazioni    pubbliche,
contestualmente    all'ordinazione    di     pagamento,     immettono
obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti  alla
stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento
relativi  a  debiti  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti  e
obbligazioni relative a prestazioni professionali; 
  Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei  documenti
informatici relativi alla gestione dei  servizi  di  tesoreria  e  di
cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema  SIOPE+»
emanate dall'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID)  il  30  novembre
2016, e successive modifiche e integrazioni; 
  Viste  le  «Regole  tecniche  per  il   colloquio   telematico   di
Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+»  pubblicate  il  10
febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
dedicato  alla  rilevazione  SIOPE,  e  le  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio 2014 concernente le  modalita'  di  accesso  alla  banca  dati
SIOPE; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  9
giugno 2016, concernente l'adeguamento  della  codifica  SIOPE  degli
enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,  al  piano
di conti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Tenuto conto delle proposte della Conferenza dei  presidenti  delle
Regioni e delle Province autonome, dell'UPI e  dell'ANCI  concernenti
l'individuazione degli enti da coinvolgere nella sperimentazione,  di
cui e' stata verificata la disponibilita' dell'Istituto tesoriere  di
partecipare alla sperimentazione; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che,  nella  determinazione
n. 166 del 2017, ha espresso parere favorevole; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281  che,  nel  corso  della  riunione
dell'8 giugno 2017, ha espresso parere  favorevole  con  le  seguenti
raccomandazioni: 
    a)  che  in  fase  applicativa  del  decreto  siano  recepite  le
prescrizioni in  corso  di  definizione  da  parte  dell'Agenzia  per
l'Italia digitale; 
    b) che il  prossimo  settembre  sia  convocata  una  riunione  di
verifica della sperimentazione,  al  fine  di  individuare  eventuali
miglioramenti per l'avvio a regime, e valutando anche  l'ingresso  di
altre Regioni, con modalita' di partecipazione flessibili; 
    c) che l'attuazione del progetto  sia  accompagnata,  mettendo  a
disposizione ulteriori risorse finanziarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Sperimentazione di SIOPE+ 
 
  1. Dal 1° luglio 2017 e' avviata la sperimentazione,  della  durata
di sei mesi, avente ad oggetto lo sviluppo  della  rilevazione  SIOPE
disciplinata all'art. 14, commi 6-11, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, di seguito denominata SIOPE+, volta a: 
    a) verificare la rispondenza di SIOPE+ alle esigenze  conoscitive
della finanza pubblica,  con  particolare  riferimento  ai  tempi  di
pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni; 
    b) verificare gli effetti per il sistema dei pagamenti  pubblici,
in  particolare  per  gli  enti  di  minore   dimensione,   derivanti
dall'adozione obbligatoria dell'ordinativo informatico (OPI) definito
dalle «Regole tecniche  e  standard  per  l'emissione  dei  documenti
informatici relativi alla gestione dei  servizi  di  tesoreria  e  di
cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema  SIOPE+»
emanate  dall'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (AGID),   e   dagli
adempimenti  previsti  dalle  «Regole  tecniche  per   il   colloquio
telematico di  Amministrazioni  pubbliche  e  Tesorieri  con  SIOPE+»
pubblicate nel sito internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
    c) individuare eventuali criticita' della rilevazione SIOPE+, per
le conseguenti  modifiche  intese  a  realizzare  una  piu'  efficace
disciplina della materia. 
  2. Partecipano alla sperimentazione di cui al comma  1  i  seguenti
enti: 
    a) la Regione Lombardia, compresa la gestione  sanitaria  di  cui
all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  e,  se
istituito, l'organismo strumentale per gli interventi europei di  cui
all'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) la Provincia di Taranto; 
    c) i Comuni di Canda (RO), Grottaferrata (RM), Mantova,  Venezia,
e Villasanta (MB). I Comuni  di  Grottaferrata,  Canda  e  Villasanta
sperimentano il servizio  gratuito  reso  disponibile  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale   dello   Stato   concernente   la   trasmissione   dell'OPI
all'infrastruttura di SIOPE+  gestita  dalla  Banca  d'Italia,  e  la
gestione della messaggistica  secondo  le  «Regole  tecniche  per  il
colloquio telematico di Amministrazioni  pubbliche  e  Tesorieri  con
SIOPE+» pubblicate nel sito internet del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Per partecipare alla sperimentazione, entro trenta giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto,  gli  enti  di  cui  al  comma  2
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, all'indirizzo di  posta
elettronica  igepa.relcassa@mef.gov.it,  la  delibera  della   giunta
concernente l'adesione alla sperimentazione disciplinata dal presente
articolo. 
  4. Nel corso della sperimentazione, gli enti di cui al comma  2,  a
seguito dell'esito positivo  dei  collaudi  delle  procedure  SIOPE+,
ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio  tesoriere  o  cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  le
«Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici
relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti
del  comparto  pubblico  attraverso  il   Sistema   SIOPE+»   emanate
dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID)  il  30  novembre  2016,  e
successive    modifiche    e    integrazioni,    per    il    tramite
dell'infrastruttura  della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla  Banca
d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale,  seguendo  le
«Regole tecniche  per  il  colloquio  telematico  di  Amministrazioni
pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017  nel
sito  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  dedicato  alla
rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni. 
  5. Dal 1° luglio 2017, i tesorieri e i cassieri degli enti  di  cui
al comma 2 che hanno superato il collaudo delle procedure  di  SIOPE+
non  possono  accettare  disposizioni  di  pagamento  trasmesse   dai
predetti enti con modalita' differenti da quelle previste al comma 4. 
  6. Dal 1° luglio  2017  le  disposizioni  di  cui  al  comma  4  si
applicano, a seguito dell'esito positivo dei collaudi delle procedure
SIOPE+,  anche  per  la  regolarizzazione  di  incassi  e   pagamenti
effettuati   prima   dell'avvio   della   sperimentazione    e    per
l'annullamento o rettifica di  titoli  emessi  prima  della  medesima
data, salvo differenti accordi  tra  ciascun  ente  e  il  rispettivo
tesoriere. 
  7. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto-legge n. 35  del
2013 che prescrive  l'obbligo,  entro  il  15  di  ciascun  mese,  di
comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili
per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali per i quali nel mese precedente  sia  stato
superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, nel corso
della sperimentazione,  l'invio  delle  informazioni  riguardanti  il
pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento  con  le
modalita' previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art.
7-bis,  comma  5,  del  medesimo  decreto.  Restano   confermate   le
disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento  della  codifica
SIOPE  degli  enti  territoriali  e  dei  loro   organismi   e   enti
strumentali, al  piano  di  conti  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011. 
  8. Ciascun ente di cui al comma 2 individua  il  proprio  referente
per la sperimentazione e il suo sostituto, e comunica il  loro  nome,
recapito telefonico e indirizzo di posta  elettronica,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello   Stato,   IGEPA,   all'indirizzo    di    posta    elettronica
igepa.relcassa@mef.gov.it, unitamente alla delibera di cui  al  comma
3. 
  9.  In   considerazione   dei   risultati   dei   primi   mesi   di
sperimentazione, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, la sperimentazione puo'  essere  estesa  ad  ulteriori  enti
proposti della  Conferenza  dei  Presidenti  delle  Regioni  e  delle
Province autonome, dell'UPI e dell'ANCI.