IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme; Visto il comma 8-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse; Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata l'AGID, sono stabilite le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo; Visto il comma 6-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni; Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali; Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni; Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente le modalita' di accesso alla banca dati SIOPE; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, al piano di conti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011; Tenuto conto delle proposte della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell'UPI e dell'ANCI concernenti l'individuazione degli enti da coinvolgere nella sperimentazione, di cui e' stata verificata la disponibilita' dell'Istituto tesoriere di partecipare alla sperimentazione; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione n. 166 del 2017, ha espresso parere favorevole; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione dell'8 giugno 2017, ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni: a) che in fase applicativa del decreto siano recepite le prescrizioni in corso di definizione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale; b) che il prossimo settembre sia convocata una riunione di verifica della sperimentazione, al fine di individuare eventuali miglioramenti per l'avvio a regime, e valutando anche l'ingresso di altre Regioni, con modalita' di partecipazione flessibili; c) che l'attuazione del progetto sia accompagnata, mettendo a disposizione ulteriori risorse finanziarie; Decreta: Art. 1 Sperimentazione di SIOPE+ 1. Dal 1° luglio 2017 e' avviata la sperimentazione, della durata di sei mesi, avente ad oggetto lo sviluppo della rilevazione SIOPE disciplinata all'art. 14, commi 6-11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito denominata SIOPE+, volta a: a) verificare la rispondenza di SIOPE+ alle esigenze conoscitive della finanza pubblica, con particolare riferimento ai tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni; b) verificare gli effetti per il sistema dei pagamenti pubblici, in particolare per gli enti di minore dimensione, derivanti dall'adozione obbligatoria dell'ordinativo informatico (OPI) definito dalle «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), e dagli adempimenti previsti dalle «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) individuare eventuali criticita' della rilevazione SIOPE+, per le conseguenti modifiche intese a realizzare una piu' efficace disciplina della materia. 2. Partecipano alla sperimentazione di cui al comma 1 i seguenti enti: a) la Regione Lombardia, compresa la gestione sanitaria di cui all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, se istituito, l'organismo strumentale per gli interventi europei di cui all'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) la Provincia di Taranto; c) i Comuni di Canda (RO), Grottaferrata (RM), Mantova, Venezia, e Villasanta (MB). I Comuni di Grottaferrata, Canda e Villasanta sperimentano il servizio gratuito reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente la trasmissione dell'OPI all'infrastruttura di SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della messaggistica secondo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. Per partecipare alla sperimentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, gli enti di cui al comma 2 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@mef.gov.it, la delibera della giunta concernente l'adesione alla sperimentazione disciplinata dal presente articolo. 4. Nel corso della sperimentazione, gli enti di cui al comma 2, a seguito dell'esito positivo dei collaudi delle procedure SIOPE+, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni. 5. Dal 1° luglio 2017, i tesorieri e i cassieri degli enti di cui al comma 2 che hanno superato il collaudo delle procedure di SIOPE+ non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse dai predetti enti con modalita' differenti da quelle previste al comma 4. 6. Dal 1° luglio 2017 le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, a seguito dell'esito positivo dei collaudi delle procedure SIOPE+, anche per la regolarizzazione di incassi e pagamenti effettuati prima dell'avvio della sperimentazione e per l'annullamento o rettifica di titoli emessi prima della medesima data, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo tesoriere. 7. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, nel corso della sperimentazione, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalita' previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del medesimo decreto. Restano confermate le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, al piano di conti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 8. Ciascun ente di cui al comma 2 individua il proprio referente per la sperimentazione e il suo sostituto, e comunica il loro nome, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@mef.gov.it, unitamente alla delibera di cui al comma 3. 9. In considerazione dei risultati dei primi mesi di sperimentazione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la sperimentazione puo' essere estesa ad ulteriori enti proposti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell'UPI e dell'ANCI.