Art. 2 
 
 
                      Avvio a regime di SIOPE+ 
 
  1.  Tenendo  conto  dei  risultati  della  sperimentazione  di  cui
all'art. 1, dal 1° gennaio 2018 le Regioni e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano, le Citta' metropolitane, le Province e i  Comuni
ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio  tesoriere  o  cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  le
«Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici
relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti
del  comparto  pubblico  attraverso  il   Sistema   SIOPE+»   emanate
dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID)  il  30  novembre  2016,  e
successive    modifiche    e    integrazioni,    per    il    tramite
dell'infrastruttura  della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla  Banca
d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale,  seguendo  le
«Regole tecniche  per  il  colloquio  telematico  di  Amministrazioni
pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017  nel
sito  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  dedicato  alla
rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni. 
  2. Dal 1° ottobre 2017 e' disponibile un ambiente di collaudo delle
procedure di SIOPE+,  secondo  le  modalita'  previste  dalle  Regole
tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni  pubbliche  e
Tesorieri con SIOPE+. 
  3. Gli adempimenti di  cui  al  comma  1  sono  estesi  anche  alla
gestione sanitaria delle Regioni prevista dall'art.  20  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  agli  organismi  per  gli
interventi europei di cui all'art.  1,  comma  792,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. 
  4. I tesorieri e i cassieri degli  enti  di  cui  al  comma  1  non
possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi  con  modalita'
differenti da quelle previste dal medesimo comma 1. 
  5. A decorrere dal  1°  gennaio  2018,  la  regolarizzazione  degli
incassi  e  dei  pagamenti  effettuati  nell'esercizio  precedente  e
l'annullamento o rettifica di titoli emessi nel  medesimo  esercizio,
sono  effettuati  con  le  modalita'  previste  dal  comma  1,  salvo
differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo tesoriere. 
  6. Restano confermate le  disposizioni  previste  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente
l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro
organismi e enti strumentali, al piano di conti di cui all'art. 8 del
decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  7. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto-legge n. 35  del
2013 che prescrive  l'obbligo,  entro  il  15  di  ciascun  mese,  di
comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili
per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali per i quali nel mese precedente  sia  stato
superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori,  l'invio
delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste
equivalenti di pagamento  con  le  modalita'  previste  al  comma  1,
assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5,  del  medesimo
decreto. 
  8. Non oltre il 31 ottobre del 2017, gli enti di  cui  al  comma  1
possono    comunicare    all'indirizzo    di    posta     elettronica
servizio.opi.rgs@mef.gov.it  l'adesione  al  servizio  gratuito  reso
disponibile  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a  decorrere  dal
1° gennaio 2018, concernente: 
    a) la produzione degli ordinativi informatici  di  incasso  e  di
pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia
digitale; 
    b) la trasmissione degli ordinativi informatici di incasso  e  di
pagamento (OPI) all'infrastruttura della  banca  dati  SIOPE  gestita
dalla Banca d'Italia, e la gestione della  messaggistica  secondo  le
«Regole tecniche  per  il  colloquio  telematico  di  Amministrazioni
pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel  sito  internet  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione  SIOPE,  e
le successive modifiche e integrazioni. 
  9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli enti  di  cui  al  comma  1
trasmettono la richiesta di avvalersi del servizio di cui al comma  8
all'indirizzo di posta elettronica  servizio.opi.rgs@mef.gov.it,  con
almeno due mesi di anticipo. 
  10. Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  la
rilevazione SIOPE+ puo' essere estesa alle amministrazioni  pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2  della  legge  n.  196  del  2009  che  lo
richiedono,  previa  verifica  delle  condizioni  tecniche   che   lo
consentono.