Art. 2 Avvio a regime di SIOPE+ 1. Tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'art. 1, dal 1° gennaio 2018 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Citta' metropolitane, le Province e i Comuni ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni. 2. Dal 1° ottobre 2017 e' disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+. 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono estesi anche alla gestione sanitaria delle Regioni prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e agli organismi per gli interventi europei di cui all'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 4. I tesorieri e i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi con modalita' differenti da quelle previste dal medesimo comma 1. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente e l'annullamento o rettifica di titoli emessi nel medesimo esercizio, sono effettuati con le modalita' previste dal comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo tesoriere. 6. Restano confermate le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, al piano di conti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 7. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalita' previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del medesimo decreto. 8. Non oltre il 31 ottobre del 2017, gli enti di cui al comma 1 possono comunicare all'indirizzo di posta elettronica servizio.opi.rgs@mef.gov.it l'adesione al servizio gratuito reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, concernente: a) la produzione degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale; b) la trasmissione degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento (OPI) all'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia, e la gestione della messaggistica secondo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni. 9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli enti di cui al comma 1 trasmettono la richiesta di avvalersi del servizio di cui al comma 8 all'indirizzo di posta elettronica servizio.opi.rgs@mef.gov.it, con almeno due mesi di anticipo. 10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la rilevazione SIOPE+ puo' essere estesa alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009 che lo richiedono, previa verifica delle condizioni tecniche che lo consentono.