(( Art. 1 bis 
 
        Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata 
 
  1. Le societa' e gli enti di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori
a 1 miliardo di euro annui  e  che  effettuino  cessioni  di  beni  e
prestazioni di servizi nel territorio dello Stato  per  un  ammontare
superiore a 50 milioni di euro annui  avvalendosi  del  supporto  dei
soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73
o di stabili organizzazioni in Italia di societa' di cui alla  citata
lettera d),  appartenenti  al  medesimo  gruppo  societario,  possono
avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata
di cui al presente articolo per la definizione dei  debiti  tributari
dell'eventuale stabile organizzazione presente nel  territorio  dello
Stato. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilita'  che
l'attivita' esercitata nel territorio  dello  Stato  costituisca  una
stabile organizzazione, possono chiedere  all'Agenzia  delle  entrate
una valutazione della sussistenza dei requisiti  che  configurano  la
stabile organizzazione stessa,  mediante  presentazione  di  apposita
istanza   finalizzata   all'accesso   al   regime    dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo  5  agosto
2015, n. 128. 
  3. Ai fini  della  determinazione  del  fatturato  consolidato  del
gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma  1,
si considera il valore piu' elevato delle cessioni di  beni  e  delle
prestazioni di servizi indicate  nel  bilancio  consolidato  relativo
all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione
dell'istanza e ai due esercizi anteriori. 
  4. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle  cessioni  di
beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel  territorio  dello
Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore
piu' elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi
indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a  quello  in
corso alla data di  presentazione  dell'istanza  e  ai  due  esercizi
anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche  delle  cessioni  di
beni  e  delle  prestazioni  di  servizi  effettuate  dai   soggetti,
residenti o non  residenti,  che  si  trovino,  nei  confronti  delle
societa' e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo,  nelle
condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Qualora in sede di interlocuzione con  l'Agenzia  delle  entrate
sia constatata la  sussistenza  di  una  stabile  organizzazione  nel
territorio dello Stato, per i periodi  d'imposta  per  i  quali  sono
scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n.  218,  al  fine  di  definire,  in  contraddittorio  con  il
contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione. 
  6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1  che  estinguono  i
debiti tributari della stabile organizzazione,  relativi  ai  periodi
d'imposta per i quali sono scaduti i termini di  presentazione  delle
dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento  con
adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo
19 giugno 1997, n. 218, le  sanzioni  amministrative  applicabili  ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto  legislativo  n.
218 del 1997 sono ridotte alla meta'. 
  7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10  marzo
2000, n. 74, non e' punibile se  i  debiti  tributari  della  stabile
organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,  relativi  ai  periodi
d'imposta per i quali sono scaduti i termini di  presentazione  delle
dichiarazioni, comprese sanzioni  amministrative  e  interessi,  sono
estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo. 
  8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione
ovvero di omesso o parziale versamento delle  somme  dovute,  non  si
producono gli effetti di cui al comma  7.  In  relazione  ai  periodi
d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di  cui  al  comma  5,  il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il  31  dicembre
dell'anno successivo a  quello  di  notificazione  dell'invito  o  di
redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e  gli  interessi
dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria.  La  disposizione
di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei  versamenti  di
cui al  comma  6,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica  all'autorita'
giudiziaria competente l'avvenuta definizione  dei  debiti  tributari
della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7. 
  10. I soggetti di cui  al  comma  1  nei  cui  confronti  e'  stata
constatata l'esistenza di una stabile organizzazione  nel  territorio
dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della  stessa  con
le modalita' di cui al comma  6,  a  prescindere  dall'ammontare  del
volume d'affari o dei ricavi della  stabile  organizzazione,  possono
accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
128. 
  11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le
societa' e gli enti di cui al  comma  1  che  abbiano  avuto  formale
conoscenza  di  accessi,  ispezioni  e  verifiche,   dell'inizio   di
qualunque attivita'  di  controllo  amministrativo  o  dell'avvio  di
procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza
di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle  ipotesi
in cui la formale  conoscenza  delle  circostanze  di  cui  al  primo
periodo e' stata acquisita dai soggetti che svolgono le  funzioni  di
supporto di cui al medesimo comma 1. 
  12. Resta  ferma  la  facolta'  di  richiedere  all'amministrazione
finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza  o  meno  dei
requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione  situata  nel
territorio dello  Stato  ai  sensi  della  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a
13  affluiscono  ad  appositi   capitoli   ovvero   capitoli/articoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15. 
  15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14  sono
destinate,  anche  mediante  riassegnazione,  al  Fondo  per  le  non
autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per  la
restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,  di
cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 73 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
              "Art. 73. Soggetti passivi 
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo  168-bis,  in  cui  almeno  uno  dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi  dell'articolo  168-bis,  quando,  successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
          di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre 1983, n. 649,  e  successive  modificazioni,  sono
          esenti dalle imposte sui redditi  purche'  il  fondo  o  il
          soggetto incaricato della gestione sia sottoposto  a  forme
          di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate  sui  redditi
          di capitale sono a titolo definitivo. Non si  applicano  le
          ritenute previste dai commi 2  e  3  dell'articolo  26  del
          D.P.R.   29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
          modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei  conti
          correnti e depositi bancari, e  le  ritenute  previste  dai
          commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e  dall'articolo
          26-quinquies del  predetto  decreto  nonche'  dall'articolo
          10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni." 
              - Si riporta il testo degli articoli  da  3  a  7,  che
          comprendono il titolo III del decreto legislativo 5  agosto
          2015, n. 128 (Disposizioni sulla certezza del  diritto  nei
          rapporti tra fisco  e  contribuente,  in  attuazione  degli
          articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo  2014,  n.
          23): 
              "Art. 3. Finalita' e oggetto 
              1.  Al  fine  di  promuovere  l'adozione  di  forme  di
          comunicazione  e  di  cooperazione  rafforzate  basate  sul
          reciproco affidamento  tra  Amministrazione  finanziaria  e
          contribuenti, nonche' di favorire nel comune  interesse  la
          prevenzione e la risoluzione delle controversie in  materia
          fiscale,   e'   istituito   il   regime   di    adempimento
          collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i  contribuenti
          dotati di un sistema di rilevazione, misurazione,  gestione
          e controllo del rischio fiscale, inteso  quale  rischio  di
          operare in violazione di norme di natura tributaria  ovvero
          in  contrasto  con  i   principi   o   con   le   finalita'
          dell'ordinamento tributario. 
              2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione  dei
          doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti  di  cui
          all'articolo 6." 
              "Art. 4. Requisiti 
              1. Il contribuente che aderisce al regime  deve  essere
          dotato, nel rispetto della sua autonomia  di  scelta  delle
          soluzioni organizzative piu' adeguate per il  perseguimento
          dei  relativi  obiettivi,  di  un   efficace   sistema   di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale, inserito  nel  contesto  del  sistema  di  governo
          aziendale  e  di  controllo  interno.  Fermo  il  fedele  e
          tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema
          deve assicurare: 
              a) una chiara attribuzione di ruoli  e  responsabilita'
          ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti  in
          relazione ai rischi fiscali; 
              b)  efficaci  procedure  di  rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
          garantito a tutti i livelli aziendali; 
              c)  efficaci  procedure  per  rimediare  ad   eventuali
          carenze riscontrate nel suo  funzionamento  e  attivare  le
          necessarie azioni correttive. 
              2. Il sistema di rilevazione, misurazione,  gestione  e
          controllo del rischio fiscale prevede, con  cadenza  almeno
          annuale, l'invio di una relazione agli organi  di  gestione
          per l'esame e  le  valutazioni  conseguenti.  La  relazione
          illustra,  per  gli  adempimenti  tributari,  le  verifiche
          effettuate e i risultati emersi,  le  misure  adottate  per
          rimediare  a  eventuali  carenze   rilevate,   nonche'   le
          attivita' pianificate." 
              "Art. 5. Doveri 
              1. Il regime comporta per  l'Agenzia  delle  entrate  i
          seguenti impegni: 
              a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa  dei
          principi  di  ragionevolezza  e  di  proporzionalita'   del
          sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli
          interventi ritenuti necessari  ai  fini  dell'ammissione  e
          della permanenza nel regime e per  il  conseguimento  delle
          finalita' di cui all'articolo 3, comma 1; 
              b)   pubblicazione   periodica   sul    proprio    sito
          istituzionale  dell'elenco  aggiornato  delle   operazioni,
          strutture  e  schemi  ritenuti  di  pianificazione  fiscale
          aggressiva; 
              c)  promozione  di   relazioni   con   i   contribuenti
          improntate a  principi  di  trasparenza,  collaborazione  e
          correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di
          certezza; 
              d) realizzazione di  specifiche  semplificazioni  degli
          adempimenti  tributari,  in  conseguenza   degli   elementi
          informativi  forniti  dal  contribuente   nell'ambito   del
          regime; 
              e) esame preventivo delle  situazioni  suscettibili  di
          generare  rischi  fiscali  significativi  e  risposta  alle
          richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile; 
              f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della
          valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base
          della relazione di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  delle
          risultanze delle attivita' dei soggetti incaricati,  presso
          ciascun contribuente, della revisione contabile, nonche' di
          quella dei  loro  collegi  sindacali  e  dei  pareri  degli
          organismi di vigilanza. 
              2. Il regime comporta per  i  contribuenti  i  seguenti
          impegni: 
              a)  istituzione   e   mantenimento   del   sistema   di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale, per garantire il conseguimento delle finalita'  di
          cui all'articolo  3,  comma  1,  nonche'  attuazione  delle
          modifiche  del  sistema  adottato  eventualmente   ritenute
          necessarie dalla Agenzia delle entrate; 
              b) comportamento collaborativo e trasparente,  mediante
          comunicazione tempestiva ed  esauriente  all'Agenzia  delle
          entrate dei rischi di natura  fiscale  e,  in  particolare,
          delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione
          fiscale aggressiva; 
              c) risposta alle richieste della Agenzia delle  entrate
          nel piu' breve tempo possibile; 
              d) promozione di una  cultura  aziendale  improntata  a
          principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa
          tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita',
          nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali." 
              "Art. 6. Effetti 
              1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per  i
          contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una
          comune  valutazione  delle   situazioni   suscettibili   di
          generare rischi fiscali  prima  della  presentazione  delle
          dichiarazioni fiscali, attraverso forme  di  interlocuzione
          costante e preventiva su  elementi  di  fatto,  inclusa  la
          possibilita' dell'anticipazione del controllo. 
              2.  L'adesione  al  regime  comporta  altresi'  per   i
          contribuenti  una  procedura   abbreviata   di   interpello
          preventivo in merito  all'applicazione  delle  disposizioni
          tributarie  a  casi  concreti,  in   relazione   ai   quali
          l'interpellante ravvisa  rischi  fiscali.  L'Agenzia  delle
          entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica  e
          conferma l'idoneita' della domanda presentata,  nonche'  la
          sufficienza e l'adeguatezza della  documentazione  prodotta
          con la domanda. Il termine per la  risposta  all'interpello
          e' in ogni caso di quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal
          ricevimento  della  domanda  ovvero  della   documentazione
          integrativa richiesta, anche  se  l'Agenzia  delle  entrate
          effettua accessi alle sedi  dei  contribuenti,  definendone
          con loro i tempi, per assumervi elementi informativi  utili
          per la risposta. I contribuenti comunicano  all'Agenzia  il
          comportamento effettivamente tenuto, se difforme da  quello
          oggetto della risposta da essa  fornita.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
          sono disciplinati i termini e le modalita' applicative  del
          presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di
          interpello preventivo. 
              3. Per i rischi di natura fiscale  comunicati  in  modo
          tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   b),   prima   della
          presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia non
          condivide   la   posizione   dell'impresa,   le    sanzioni
          amministrative  applicabili  sono  ridotte  della  meta'  e
          comunque non possono essere applicate in  misura  superiore
          al minimo edittale. La loro riscossione  e'  in  ogni  caso
          sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento. 
              4. In caso di denuncia  per  reati  fiscali,  l'Agenzia
          delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se  il
          contribuente  abbia  aderito  al  regime   di   adempimento
          collaborativo,   fornendo,   se   richiesta,   ogni   utile
          informazione in ordine al controllo del rischio  fiscale  e
          all'attribuzione di ruoli e  responsabilita'  previsti  dal
          sistema adottato. 
              5. Il contribuente che aderisce al regime  e'  inserito
          nel  relativo  elenco  pubblicato  sul  sito  istituzionale
          dell'Agenzia delle entrate. 
              6. I contribuenti che aderiscono  al  regime  non  sono
          tenuti a prestare garanzia per il  pagamento  dei  rimborsi
          delle imposte, sia dirette sia indirette." 
              "Art. 7. Competenze e procedure 
              1.  L'Agenzia  delle  entrate  e'  competente  in   via
          esclusiva per i controlli e le attivita' relativi al regime
          di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti
          ammessi al regime. 
              2. I contribuenti che nel rispetto del presente decreto
          adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
          controllo del rischio fiscale e che  intendono  aderire  al
          regime di adempimento collaborativo, inoltrano  domanda  in
          via telematica utilizzando il modello reso disponibile  sul
          sito istituzionale della Agenzia delle entrate.  L'Agenzia,
          verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
          4,  nonche'  al   comma   4,   comunica   ai   contribuenti
          l'ammissione  al  regime  entro  i  successivi   centoventi
          giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso
          del  quale  la   richiesta   di   adesione   e'   trasmessa
          all'Agenzia. Lo stesso  si  intende  tacitamente  rinnovato
          qualora non sia espressamente comunicata  dal  contribuente
          la volonta' di non  permanere  nel  regime  di  adempimento
          collaborativo. 
              3. L'Agenzia delle entrate, con provvedimento motivato,
          puo' dichiarare l'esclusione dei contribuenti  dal  regime,
          per la perdita dei requisiti di cui  all'articolo  4  o  al
          comma 4, ovvero per l'inosservanza  degli  impegni  di  cui
          all'articolo 5, comma 2. 
              4. In fase di  prima  applicazione:  a)  il  regime  e'
          riservato  ai  contribuenti  di  maggiori  dimensioni,  che
          conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore  a
          dieci miliardi di euro e,  comunque,  ai  contribuenti  che
          abbiano presentato istanza di adesione al  Progetto  Pilota
          sul Regime di Adempimento Collaborativo di  cui  all'invito
          pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito  ufficiale
          dell'Agenzia  delle  entrate,  dotati  di  un  sistema   di
          controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che
          conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore  a
          un miliardo di euro; b) la competenza per le  attivita'  di
          cui al  comma  1  e'  attribuita  alla  Direzione  Centrale
          Accertamento dell'Agenzia delle entrate.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  stabiliti  i
          criteri in base ai quali possono essere,  progressivamente,
          individuati  gli  ulteriori  contribuenti  ammissibili   al
          regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi  non
          inferiore a quello di cento milioni di euro o  appartenenti
          a gruppi di imprese. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze  e'  fissato  il
          termine finale della fase di prima applicazione del regime.
          Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   trasmette
          annualmente alle Commissioni  parlamentari  competenti  una
          relazione  sullo  stato  dell'attuazione  del   regime   di
          adempimento collaborativo. La prima relazione e'  trasmessa
          entro il 31 luglio 2017. 
              5.  Con  uno  o  piu'   provvedimenti   del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate  le  modalita'
          di applicazione del regime di adempimento collaborativo." 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 110 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986: 
              "Art. 110. Norme generali sulle valutazioni 
              1. - 6. Omissis 
              7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
          societa' non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'
          che controlla l'impresa, sono determinati  con  riferimento
          alle condizioni e ai prezzi che  sarebbero  stati  pattuiti
          tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di  libera
          concorrenza e in circostanze comparabili, se ne  deriva  un
          aumento del reddito. La medesima  disposizione  si  applica
          anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo  le
          modalita' e alle condizioni di cui  all'articolo  31-quater
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle
          migliori  pratiche  internazionali,  le  linee  guida   per
          l'applicazione del presente comma. 
              Omissis." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  1,  e
          dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
          218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e
          di conciliazione giudiziale): 
              "Art. 5. Avvio del procedimento 
              1.  L'ufficio  invia  al  contribuente  un   invito   a
          comparire, nel quale sono indicati: 
              a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; 
              b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
          l'accertamento con adesione; 
              c) le maggiori imposte, ritenute, contributi,  sanzioni
          ed interessi dovuti; 
              d) i motivi che hanno dato  luogo  alla  determinazione
          delle maggiori imposte, ritenute e contributi di  cui  alla
          lettera c). 
              Omissis." 
              "Art. 8. Adempimenti successivi 
              1.  Il  versamento  delle  somme  dovute  per   effetto
          dell'accertamento con  adesione  e'  eseguito  entro  venti
          giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7. 
              2.  Le  somme  dovute  possono  essere  versate   anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di sedici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
          prima rata e' versato entro il termine indicato  nel  comma
          1. Le rate successive  alla  prima  devono  essere  versate
          entro l'ultimo giorno di  ciascun  trimestre.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          calcolati dal giorno successivo al  termine  di  versamento
          della prima rata. 
              3.  Entro  dieci  giorni  dal  versamento   dell'intero
          importo o di quello della prima  rata  il  contribuente  fa
          pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
          L'ufficio  rilascia  al  contribuente  copia  dell'atto  di
          accertamento con adesione. 
              4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  15-bis.  In
          caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo  15-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602." 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  2  del
          citato decreto legislativo n. 218 del 1997: 
              "Art. 2. Definizione degli accertamenti  nelle  imposte
          sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto 
              1. - 4. Omissis 
              5. A seguito della  definizione,  le  sanzioni  per  le
          violazioni  concernenti  i  tributi  oggetto  dell'adesione
          commesse nel periodo d'imposta, nonche' per  le  violazioni
          concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative  allo
          stesso periodo, si applicano nella misura di un  terzo  del
          minimo  previsto  dalla  legge,  ad  eccezione  di   quelle
          applicate in sede di liquidazione  delle  dichiarazioni  ai
          sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  dell'articolo  60,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633,  nonche'  di  quelle  concernenti  la
          mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste
          formulate dall'ufficio. Sulle  somme  dovute  a  titolo  di
          contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma  3
          non si applicano sanzioni e interessi. 
              Omissis." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova  disciplina  dei
          reati in materia  di  imposte  sui  redditi  e  sul  valore
          aggiunto, a norma dell'articolo 9  della  legge  25  giugno
          1999, n. 205): 
              "Art. 5. Omessa dichiarazione 
              1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi  a
          quattro anni chiunque al fine di  evadere  le  imposte  sui
          redditi o sul  valore  aggiunto,  non  presenta,  essendovi
          obbligato,  una  delle  dichiarazioni  relative   a   dette
          imposte,  quando  l'imposta   evasa   e'   superiore,   con
          riferimento  a  taluna  delle  singole  imposte   ad   euro
          cinquantamila. 
              1-bis. E' punito con la reclusione da  un  anno  e  sei
          mesi  a  quattro  anni  chiunque  non  presenta,  essendovi
          obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta,  quando
          l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro
          cinquantamila. 
              2. Ai fini della disposizione prevista dai  commi  1  e
          1-bis non si considera omessa la  dichiarazione  presentata
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine  o  non
          sottoscritta o non redatta  su  uno  stampato  conforme  al
          modello prescritto." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi): 
              "Art. 43 (Termine per l'accertamento) 
              1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
          a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del  quinto  anno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stata   presentata   la
          dichiarazione. 
              2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
          o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso  di
          accertamento puo' essere notificato entro  il  31  dicembre
          del  settimo  anno  successivo   a   quello   in   cui   la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              3. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle  entrate.  Nell'avviso
          devono essere specificamente indicati, a pena di  nullita',
          i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
          venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  57  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Art. 57 Termine per gli accertamenti 
              1.  Gli  avvisi  relativi  alle   rettifiche   e   agli
          accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo  comma
          dell'articolo  55  devono  essere  notificati,  a  pena  di
          decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
          o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  l'avviso  di
          accertamento  dell'imposta  a   norma   del   primo   comma
          dell'articolo  55  puo'  essere  notificato  entro  il   31
          dicembre del settimo anno successivo a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              3. Nel caso di  richiesta  di  rimborso  dell'eccedenza
          d'imposta   detraibile   risultante   dalla   dichiarazione
          annuale, se tra la data  di  notifica  della  richiesta  di
          documenti da  parte  dell'ufficio  e  la  data  della  loro
          consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
          il termine di decadenza, relativo agli anni in  cui  si  e'
          formata  l'eccedenza  detraibile  chiesta  a  rimborso,  e'
          differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
          il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
              4. Fino alla scadenza del termine stabilito  nei  commi
          precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono  essere
          integrati o modificati, mediante la notificazione di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle  entrate.  Nell'avviso
          devono essere specificamente indicati, a pena di  nullita',
          i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
          venuti a conoscenza dell'ufficio  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto." 
              - Il citato decreto legislativo  n.  128  del  2015  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2015, n. 190. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  31-ter
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  600
          del 1973: 
              "Art. 31-ter (Accordi preventivi  per  le  imprese  con
          attivita' internazionale) 
              1.  Le  imprese  con  attivita'  internazionale   hanno
          accesso  ad  una  procedura  finalizzata  alla  stipula  di
          accordi preventivi, con principale riferimento ai  seguenti
          ambiti: 
              a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
          di calcolo del valore normale delle operazioni  di  cui  al
          comma 7, dell'articolo 110 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
          o di ingresso in caso  di  trasferimento  della  residenza,
          rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis  del
          medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono  al  regime
          dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
          di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
          definizione in contraddittorio dei metodi  di  calcolo  del
          valore  normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma   10
          dell'articolo 110 del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
              b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche  di
          origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di  utili
          e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato  di
          un'impresa  o  un  ente  residente  ovvero   alla   stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
              c) valutazione preventiva della sussistenza o meno  dei
          requisiti  che  configurano  una   stabile   organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri previsti dall'articolo 162 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
              d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche  di
          origine  convenzionale,  concernenti  l'erogazione   o   la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del comma  1264  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              "1264. Al fine di garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009." 
              - Si riporta il testo  del  comma  8  dell'articolo  20
          della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali): 
              "Art. 20. Fondo nazionale per le politiche sociali. 
              1. - 7. Omissis 
              8.  A  decorrere   dall'anno   2002   lo   stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
          24 della presente legge. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del  comma  431  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              "431.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un   fondo
          denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
          cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti risorse: 
              a) l'ammontare dei risparmi di  spesa  derivanti  dalla
          razionalizzazione della spesa pubblica di cui  all'articolo
          49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  al
          netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a  430,
          delle risorse  da  destinare  a  programmi  finalizzati  al
          conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale  e
          ad impegni inderogabili; 
              b) l'ammontare di risorse permanenti che,  in  sede  di
          Nota di aggiornamento del Documento di economia e  finanza,
          si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto  alle
          previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso  e
          a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
          derivanti   dall'attivita'   di   contrasto   dell'evasione
          fiscale, al netto di  quelle  derivanti  dall'attivita'  di
          recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
          comuni."