(( Art. 14-bis 
 
                    Acquisto di immobili pubblici 
 
  1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le  disposizioni
di cui al primo  periodo  non  si  applicano  agli  enti  locali  che
procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse
stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica o cofinanziate  dall'Unione  europea  ovvero
dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili
stessi». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo  12
          del citato decreto-legge n. 98 del  2011,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione  e  censimento
          di immobili pubblici 
              1. - 1-bis. Omissis 
              1-ter. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  al  fine  di
          pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti  dal  patto  di  stabilita'  interno,   gli   enti
          territoriali e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale
          effettuano operazioni di acquisto di immobili solo  ove  ne
          siano  comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'   e
          l'indilazionabilita'   attestate   dal   responsabile   del
          procedimento. Le disposizioni di cui al primo  periodo  non
          si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
          di acquisto di immobili a valere su risorse  stanziate  con
          apposita delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
          ovvero  dallo  Stato  o   dalle   regioni   e   finalizzate
          all'acquisto  degli  immobili  stessi.  La  congruita'  del
          prezzo  e'  attestata  dall'Agenzia  del  demanio,   previo
          rimborso delle spese. Delle  predette  operazioni  e'  data
          preventiva  notizia,   con   l'indicazione   del   soggetto
          alienante  e  del  prezzo  pattuito,  nel   sito   internet
          istituzionale dell'ente. 
              Omissis."