(Allegato)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI  CONTI  SUI
  BILANCI DI PREVISIONE DELLE REGIONI 2017-2019, SECONDO LE PROCEDURE
  DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N.
  266, RICHIAMATO DALL'ART. 1,  COMMA  3,  DECRETO-LEGGE  10  OTTOBRE
  2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE
  2012, N. 213. 
 
    1. La corretta attuazione della riforma dei sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio disegnata dal decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, integrato e corretto dal decreto legislativo 10  agosto
2014, n. 126,  costituisce  un  importante  banco  di  prova  per  le
attivita' di controllo che la Corte dei conti svolge sulle Regioni  e
Province autonome nonche' sui loro organismi ed enti strumentali. 
    Come ha sottolineato la Corte costituzionale nella  sentenza  del
13 aprile 2017, n. 80,  «l'armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  e'
finalizzata a realizzare  l'omogeneita'  dei  sistemi  contabili  per
rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e  confrontabili,
in modo  da  soddisfare  le  esigenze  informative  connesse  a  vari
obiettivi   quali   la   programmazione   economico-finanziaria,   il
coordinamento della finanza pubblica,  la  gestione  del  federalismo
fiscale, le verifiche  del  rispetto  delle  regole  comunitarie,  la
prevenzione  di  gravi  irregolarita'  idonee  a   pregiudicare   gli
equilibri dei bilanci». 
    Il  carattere  «polifunzionale»  dell'armonizzazione  dei   conti
pubblici,  messo  in  luce  dalla  Consulta,  realizza  una   stretta
compenetrazione tra  i  diversi  ambiti  di  materie  che  concorrono
all'attuazione   della   tutela   costituzionale   degli    interessi
finanziari, tanto che «la finanza pubblica non puo' essere coordinata
se i bilanci delle amministrazioni non hanno la stessa struttura e se
il percorso di  programmazione  e  previsione  non  e'  temporalmente
armonizzato con quello dello Stato». 
    In questa «sequenza dinamica  e  mutevole»  della  disciplina  di
finanza pubblica, le funzioni di controllo intestate alla  Corte  dei
conti sono dirette a «prevenire o contrastare gestioni contabili  non
corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81
della Costituzione) e  di  riverberare  tali  disfunzioni  sul  conto
consolidato    delle    pubbliche    amministrazioni,     vanificando
conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata
al rispetto degli obblighi comunitari». 
    In applicazione dei richiamati principi, le verifiche sui bilanci
di previsione, che costituiscono uno degli aspetti caratterizzanti  i
controlli riguardanti lo stato  di  attuazione  dei  programmi  e  la
salvaguardia degli equilibri di bilancio, risultano fondamentali  per
assicurare che il processo di programmazione  finanziaria  si  svolga
nel rispetto dei principi contabili generali e  delle  compatibilita'
economico-patrimoniali dell'ente. 
    A questi fini, la Sezione  delle  autonomie  provvede,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,
ad aggiornare le Linee guida ed  il  correlato  questionario  per  la
predisposizione  delle  relazioni  che  gli   Organi   di   revisione
economico-finanziaria, istituiti presso le Regioni ai sensi dell'art.
72, decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 14, comma 1,  lettera
e), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, adottano  sul  bilancio  di
previsione degli esercizi 2017-2019. 
    Le cennate Linee guida costituiscono strumento essenziale per una
proficua, efficace e sinergica collaborazione tra la Corte dei  conti
e i predetti Organi di controllo interno, in  quanto,  favorendo  una
condivisione  delle   informazioni   contabili   ed   extracontabili,
sviluppano un patrimonio informativo omogeneo per  i  diversi  ambiti
gestionali oggetto di controllo (equilibri di  bilancio,  vincoli  di
finanza pubblica, vincoli e sostenibilita'  dell'indebitamento,  sana
gestione economico-finanziaria degli enti, riflessi sul bilancio  dei
risultati delle  partecipate  e  degli  enti  del  Sistema  sanitario
regionale). Ad esse fanno riferimento tanto i  Collegi  dei  revisori
dei conti quanto le Sezioni regionali di controllo, per le  attivita'
di controllo di rispettiva competenza. 
    Dell'importanza di questa  interlocuzione  privilegiata  con  gli
Organi di revisione economico-finanziaria istituiti presso le Regioni
ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, si e' diffusamente  detto  nelle  precedenti  edizioni,
alle  quali,  pertanto,  si  fa  rinvio  (vedasi,  in  proposito,  la
deliberazione n. 6/SEZAUT/2015/INPR). 
    2. Nel licenziare le presenti Linee guida, relative  al  bilancio
di previsione per gli esercizi 2017-2019  delle  regioni  e  province
autonome, occorre sollecitare gli Organi di  revisione  contabile  ad
un'attenta vigilanza sulla corretta osservanza dei  principi  sanciti
dalla  nuova  disciplina  contabile   introdotta   con   il   decreto
legislativo n. 118/2011  e,  in  particolare,  sull'applicazione  del
principio    applicato    della     programmazione,     in     quanto
dall'attendibilita', congruita' e coerenza, interna ed  esterna,  dei
singoli documenti di programmazione dipende il grado di affidabilita'
dell'intero sistema di bilancio. 
    Massima attenzione dovra' essere rivolta anche  ai  due  istituti
centrali della riforma, il «fondo pluriennale vincolato» ed il «fondo
crediti di dubbia esigibilita'», nonche' all'analisi  della  gestione
di cassa, giacche' i principi della copertura delle spese e del  buon
andamento - declinati a livello costituzionale dagli articoli 81 e 97
-  trovano  compiuta  attuazione  nella  misura  in  cui   le   spese
programmate sono finanziate da risorse effettivamente introitabili. 
    Altro aspetto di particolare novita' e' dato dalle  nuove  regole
di finanza pubblica introdotte dalla legge di bilancio 2017 (legge 11
dicembre 2016, n. 232), la quale, sulla  scia  del  percorso  avviato
dalla legge di  stabilita'  2016,  ha  ridefinito  gli  equilibri  di
bilancio degli enti territoriali in conformita' al disposto dell'art.
9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (nel  testo  modificato  dalla
legge 12 agosto 2016, n. 164). 
    Al fine di garantire la verifica degli equilibri di  saldo  della
gestione  di  competenza,   il   questionario   rivolge   particolare
attenzione  a  tutti  quei  profili  che,  in  termini  di   giudizio
prognostico di attendibilita', possono rivelarsi critici per la  sana
gestione economico-finanziaria dell'Ente. 
    In particolare, oltre ai  profili  riguardanti  le  modalita'  di
copertura finanziaria e la sostenibilita'  dell'indebitamento,  vanno
esaminati i possibili effetti concernenti  le  spese  ultrannuali  di
investimento, gli  accantonamenti  al  fondo  rischi  e  perdite,  il
bilancio  preventivo  economico  annuale  consolidato  del   Servizio
sanitario regionale ed i piani  di  razionalizzazione  degli  enti  e
organismi strumentali della Regione. 
    Di  questi  profili  si  e'  tenuto  conto  nella  redazione  del
questionario, la cui struttura e' comunque piu'  snella  rispetto  al
passato. 
    3. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sui
bilanci regionali  di  previsione  2017-2019  e'  strutturato  in  un
questionario  a  risposta  sintetica  da  scaricare   e   trasmettere
compilato   mediante    l'applicativo    Con.    Te.    (Contabilita'
Territoriale),  all'occorrenza  utilizzabile  anche  da   parte   dei
responsabili degli Uffici regionali. 
    Il questionario e' composto da otto sezioni,  distinte  per  aree
tematiche, cosi' articolate: 
    la prima sezione (Domande preliminari) contiene una  ricognizione
dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario utili
alla programmazione; 
    la seconda sezione (Regolarita' della gestione  amministrativa  e
contabile) e' volta  a  intercettare  la  presenza  di  problematiche
gestionali riguardanti la spesa del personale; 
    la terza sezione (Gestione contabile) propone alcune verifiche in
ordine  alle  coperture  finanziarie  finalizzate  al   conseguimento
dell'equilibrio di bilancio; 
    la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento  e  rispetto
dei vincoli) e' intesa a valutare il rispetto delle norme in tema  di
indebitamento e a  far  emergere  eventuali  situazioni  anomale  e/o
potenzialmente elusive della specifica disciplina; 
    la quinta sezione (Organismi  partecipati)  mira  a  cogliere  le
iniziative intraprese in tema di razionalizzazione del sistema  delle
partecipazioni,  nonche'  ad  evidenziare  l'impatto  delle  relative
gestioni sui bilanci degli enti proprietari; 
    la sesta sezione (Rispetto dei saldi di finanza  pubblica)  tende
ad evidenziare situazioni di mancato rispetto dei vincoli  o  di  non
corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato; 
    la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e'  diretta  ad
evidenziare  la  presenza  di  eventuali  criticita'   nel   bilancio
preventivo  economico  annuale  consolidato,  nel  finanziamento  del
Servizio sanitario regionale e nella relativa gestione; 
    l'ottava  sezione   (Note)   e'   dedicata   all'inserimento   di
informazioni  integrative  utili  alla  miglior  comprensione   delle
risposte fornite ai quesiti. 
    4. In coerenza con la  politica  istituzionale  tesa  ad  evitare
richieste  di  dati  ed  elementi  informativi   gia'   acquisiti   o
acquisibili da altra  fonte,  lo  schema  di  relazione-questionario,
oltre a non prevedere, al pari dello scorso anno, una sezione «Quadri
contabili» dedicata alla raccolta dei principali dati  contenuti  nei
documenti contabili prodotti dalla  Regione/Provincia  autonoma,  non
ripropone le tabelle  sui  vincoli  di  indebitamento  e  sui  flussi
finanziari  tra  le  amministrazioni  regionali   e   gli   organismi
partecipati, trattandosi di informazioni presenti  all'interno  della
banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP). 
    Attraverso  l'applicativo  «Bilanci  armonizzati»  governato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, la Corte dei conti,  che  ha
contribuito  alla  sua  realizzazione  nel  comune  obiettivo   della
costruzione di un unico sistema  di  acquisizione  dei  nuovi  schemi
contabili, potra' attingere le informazioni contabili necessarie  per
le proprie attivita' di controllo. 
    E' noto infatti che, secondo quanto prescritto dagli articoli 1 e
4 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  12
maggio 2016, a decorrere dall'anno 2017 i bilanci di previsione vanno
inviati alla BDAP, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma
3, lettere da a) a h), del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, entro 30 giorni dall'approvazione  (ai  sensi  dell'art.  9  del
decreto-legge n. 113/2016 non e' piu' previsto, invece, l'invio delle
variazioni di bilancio). 
    Al riguardo, va evidenziato che  -  a  partire  dal  bilancio  di
previsione 2017-2019, dal rendiconto 2016 e dal bilancio  consolidato
2016 - l'art. 9, commi 1-quinquies e successivi, del decreto-legge n.
113/2016 sanziona  sia  il  caso  di  mancato  rispetto  dei  termini
previsti per  l'approvazione  dei  citati  documenti  contabili,  sia
l'ipotesi di mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla loro
approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati
aggregati per voce del piano dei conti integrato. Ove si  verifichino
dette eventualita', gli enti territoriali non potranno  procedere  ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa  e  di  somministrazione  (con  riferimento
anche ai processi di stabilizzazione  in  atto)  fino  a  quando  non
avranno ottemperato ed e' fatto loro divieto di  stipulare  contratti
di servizio con soggetti privati  che  si  configurino  come  elusivi
della  disposizione  normativa.  Poiche'  si   tratta   di   sanzioni
autoapplicative, l'Organo di revisione deve verificare che i  divieti
sopra  richiamati  siano  rispettati  fino  all'avvenuto  adempimento
dell'obbligo di legge. 
    Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, le Regioni e  le  Province
autonome non dovessero alimentare la BDAP nei  termini  previsti,  le
stesse, oltre a dover rispettare i divieti di cui al richiamato  art.
9, comma 1-quinquies, del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
saranno tenute ad inviare il bilancio di previsione 2017-2019 tramite
il sistema Con.Te. 
    5. In ordine alle modalita' di  compilazione  e  di  invio  della
relazione-questionario sul bilancio  di  previsione  2017-2019,  come
gia' in passato, i fogli di lavoro dovranno essere trasmessi  per  il
tramite del sistema Con.Te. (Contabilita' Territoriale). 
    Per  procedere  alla  compilazione  della  relazione-questionario
occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi on line,
selezionare  il  link  «Controllo  e  referto»  e,   successivamente,
selezionare il sistema Fitnet per poi accedere al sistema Con.Te. 
    Occorrera' selezionare, poi, in successione, il link «Controllo e
referto» e il sistema «Con.Te», attraverso il quale,  utilizzando  la
funzione «Invio documenti» presente nel menu'  «Documenti»,  potranno
essere trasmessi il questionario e, ove necessario,  il  bilancio  di
previsione    e    i    relativi    allegati.    Il    file     della
relazione-questionario  deve  essere  nominato  secondo  i   seguenti
parametri:         Bilancio_Previsione_Regione_Anni         (esempio:
Bilancio_Previsione_Molise_2017-2019). 
    Per  gli  utenti  sprovvisti  di  credenziali  di  accesso  sara'
necessario  eseguire  prima  la  registrazione  sul  portale  «SOLE».
Quindi, dopo avere effettuato la  registrazione  per  il  profilo  di
pertinenza (presidente del Collegio dei revisori - PCR; Collaboratore
del Collegio dei  revisori  -  CCR;  responsabile  ragioneria/Servizi
finanziari della regione - RSFR; responsabile dati regione -  RDR)  e
ottenute, via e-mail, user-id e password, sara' possibile entrare  su
Con. Te. Al riguardo, si sottolinea che per i citati profili  RSFR  e
RDR l'individuazione del responsabile da parte dell'ente prescinde da
una diretta corrispondenza con i  profili  professionali  contemplati
dall'assetto organizzativo dell'ente stesso. 
    6. In capo ai revisori dei conti presso le regioni e le  province
autonome e' anche l'onere di verificare la coerenza dei dati presenti
in BDAP con quanto risultante dai documenti  approvati  dall'ente.  A
tal  fine,  potranno  registrarsi  nel   sistema   BDAP   -   Bilanci
armonizzati, per accedere in  visualizzazione  a  tutti  i  documenti
contabili dell'ente di competenza in esso presenti. 
    La registrazione potra' essere eseguita sia  dal  presidente  del
Collegio dei revisori (PCR) sia dai collaboratori  del  Collegio  dei
revisori (CCR) e dovra' essere effettuata  selezionando  il  seguente
link  «Nuova  Registrazione»  presente  nella  Home  page  di   BDAP:
http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx 
    Per qualsiasi supporto  di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce  «Supporto»
all'interno della Home page.  Anche  sul  Portale  «Fitnet»  (Finanza
Territoriale Network) della Corte dei  conti  sara'  disponibile  una
sintetica guida operativa per effettuare la registrazione. 
    7. Le presenti Linee guida non limitano le Sezioni di controllo a
svolgere, ove ne ravvisino la necessita', approfondimenti  istruttori
su ulteriori profili contabili e gestionali  ritenuti  di  interesse.
Infatti, le Amministrazioni  e  gli  Organi  di  revisione  contabile
dovranno  garantire  tutte  le  informazioni  richieste  secondo   le
indicazioni  fornite  dalle  Sezioni  di  controllo  territorialmente
competenti. Le Linee guida costituiscono supporto operativo anche per
l'attivita' delle Sezioni regionali  di  controllo  delle  regioni  a
statuto speciale e le due province autonome, le quali, sulla base dei
principi  richiamati  dalla   sentenza   n.   23/2014   della   Corte
costituzionale, potranno  utilizzarle  nel  rispetto  dei  regimi  di
autonomia differenziata  ad  esse  applicabili.  In  tale  ottica,  i
revisori dei predetti enti potranno richiamare, negli appositi quadri
riservati ai  chiarimenti,  la  normativa  di  settore  eventualmente
applicata in luogo di quella nazionale citata nel questionario. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico