IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
   Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
   Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24  maggio  2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza delle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province  di
Bergamo e di Sondrio; 
   Ravvisata  la  necessita'  di  procedere  alla  realizzazione,  in
termini di  somma  urgenza,  di  tutte  le  iniziative  di  carattere
straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di  vita
nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; 
   Atteso che la situazione emergenziale in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
   Acquisita l'intesa della Regione Lombardia con nota n. 125107  del
22 giugno 2017; 
 
                               Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in  premessa,  il  Direttore  generale  sicurezza,  Protezione
civile e immigrazione della Regione Lombardia e' nominato commissario
delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche
direttive dallo stesso  impartite  nonche'  dei  sindaci  dei  comuni
interessati dagli  eventi  meteorologici  in  argomento.  I  predetti
soggetti  possono  avvalersi  delle  strutture  organizzative  e  del
personale della Regione Lombardia e degli enti  pubblici  dipendenti,
nonche'  della  collaborazione  degli  enti  locali   della   regione
medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   2,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   dipartimento   della
protezione civile. Tale piano deve contenere: 
  a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di  prima
emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite  dai
predetti eventi calamitosi; 
  b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza,
inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli  eventi
calamitosi; 
  c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2,  previa
approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi  sono  erogati  agli  enti  locali  sulla  base  di
apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione  della
sussistenza del  nesso  di  causalita'  tra  l'evento  calamitoso  in
argomento ed il danno subito. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'. 
 
          Avvertenza: 
              «Gli allegati  tecnici  alla  presente  ordinanza  sono
          consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento  della
          protezione    civile:    wwwprotezionecivile.it     sezione
          provvedimenti».