Art. 3 Modalita' di intervento del Fondo 1. A modifica e integrazione di quanto previsto dal regolamento n. 248 del 1999, la garanzia e' concessa, in favore dei soggetti beneficiari, con le seguenti modalita': a) garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori; b) controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria.