Art. 3 
 
                  Modalita' di intervento del Fondo 
 
  1. A modifica e integrazione di quanto previsto dal regolamento  n.
248 del 1999,  la  garanzia  e'  concessa,  in  favore  dei  soggetti
beneficiari, con le seguenti modalita': 
  a) garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori; 
  b) controgaranzia e  riassicurazione,  su  richiesta  dei  soggetti
garanti.  La  controgaranzia  e  la  riassicurazione  possono  essere
richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione
finanziaria.