Art. 9 
 
           Operazioni finanziarie a fronte di investimenti 
 
  1. Per le operazioni finanziarie a  fronte  di  investimenti,  alla
richiesta di garanzia  i  soggetti  richiedenti  devono  allegare  il
programma di investimento presentato dal soggetto beneficiario. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,  le   operazioni
finanziarie sono ammissibili all'intervento del Fondo  ai  sensi  del
regolamento di esenzione, Sezione 2, «Aiuti agli  investimenti  delle
PMI», se finalizzate alla realizzazione di un investimento iniziale e
a condizione che la data di avvio dei lavori sia successiva a  quella
di presentazione della richiesta di garanzia. 
  3. Il programma di investimento deve essere completato dal soggetto
beneficiario, a pena di  revoca  dell'agevolazione,  entro  tre  anni
dalla data della prima erogazione  dell'operazione  finanziaria.  Per
data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di  spesa
rientrante nel programma di investimenti. 
  4. Su istanza del soggetto beneficiario, ovvero nei casi in cui non
sia soddisfatta una o piu' delle condizioni stabilite dal regolamento
di esenzione relativamente alla categoria di «Aiuti agli investimenti
delle PMI», a condizione che il programma di investimenti non risulti
avviato da  piu'  di  sei  mesi  alla  data  di  presentazione  della
richiesta di garanzia del Fondo, la garanzia puo' essere concessa  ai
sensi e nei limiti del regolamento de minimis. Resta fermo il  limite
per il completamento del programma di investimento di cui al comma 3. 
  5. Completato il programma di investimento, i soggetti  beneficiari
devono  predisporre  una  relazione  finale,   firmata   dal   legale
rappresentante con le formalita' previste dall'art.  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  contenente
l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito,  la  descrizione
delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede  esecutiva
rispetto al  programma  di  investimento  presentato,  l'attestazione
dell'avvenuto avvio  dell'attivita'  prevista,  nonche'  copia  delle
fatture relative agli attivi materiali  e  immateriali  acquistati  o
realizzati. 
  6. La relazione finale sul programma  di  investimenti  di  cui  al
comma 5 deve essere conservata per un periodo di  cinque  anni  dalla
data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita  dal  Fondo  e
deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario al gestore del Fondo,
entro un mese dalla relativa richiesta, ai fini dell'espletamento dei
controlli di cui al decreto ministeriale 2 settembre 2015, ovvero per
il  completamento  delle  istruttorie  relative  alle  richieste   di
attivazione della garanzia. 
  7. Nel caso di mancato completamento del programma di  investimenti
entro il termine massimo di cui al comma 3, di mancato rispetto degli
obblighi di conservazione e di trasmissione  della  relazione  finale
sul programma di investimenti di cui al comma 6,  nei  confronti  del
soggetto beneficiario e' disposta  la  revoca  dell'agevolazione.  In
tali casi, il soggetto  beneficiario  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,
e'  tenuto  a  corrispondere  al  Fondo  l'importo   dell'equivalente
sovvenzione lordo revocato, maggiorato, in  relazione  alla  gravita'
dell'inadempimento sulla base di quanto disposto  dalle  disposizioni
operative, fino a quattro volte.