Art. 9 Operazioni finanziarie a fronte di investimenti 1. Per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti, alla richiesta di garanzia i soggetti richiedenti devono allegare il programma di investimento presentato dal soggetto beneficiario. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le operazioni finanziarie sono ammissibili all'intervento del Fondo ai sensi del regolamento di esenzione, Sezione 2, «Aiuti agli investimenti delle PMI», se finalizzate alla realizzazione di un investimento iniziale e a condizione che la data di avvio dei lavori sia successiva a quella di presentazione della richiesta di garanzia. 3. Il programma di investimento deve essere completato dal soggetto beneficiario, a pena di revoca dell'agevolazione, entro tre anni dalla data della prima erogazione dell'operazione finanziaria. Per data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rientrante nel programma di investimenti. 4. Su istanza del soggetto beneficiario, ovvero nei casi in cui non sia soddisfatta una o piu' delle condizioni stabilite dal regolamento di esenzione relativamente alla categoria di «Aiuti agli investimenti delle PMI», a condizione che il programma di investimenti non risulti avviato da piu' di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, la garanzia puo' essere concessa ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. Resta fermo il limite per il completamento del programma di investimento di cui al comma 3. 5. Completato il programma di investimento, i soggetti beneficiari devono predisporre una relazione finale, firmata dal legale rappresentante con le formalita' previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attivita' prevista, nonche' copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati. 6. La relazione finale sul programma di investimenti di cui al comma 5 deve essere conservata per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario al gestore del Fondo, entro un mese dalla relativa richiesta, ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al decreto ministeriale 2 settembre 2015, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di attivazione della garanzia. 7. Nel caso di mancato completamento del programma di investimenti entro il termine massimo di cui al comma 3, di mancato rispetto degli obblighi di conservazione e di trasmissione della relazione finale sul programma di investimenti di cui al comma 6, nei confronti del soggetto beneficiario e' disposta la revoca dell'agevolazione. In tali casi, il soggetto beneficiario ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' tenuto a corrispondere al Fondo l'importo dell'equivalente sovvenzione lordo revocato, maggiorato, in relazione alla gravita' dell'inadempimento sulla base di quanto disposto dalle disposizioni operative, fino a quattro volte.