Art. 3 
 
Requisiti  minimi  generali  e  specifici  di  idoneita'  della  rete
                              formativa 
 
  1. Il presente decreto definisce i requisiti  d'idoneita'  generali
della rete formativa e i requisiti specifici per tipologia di  scuole
di   specializzazione,   di   cui   all'allegato   2   del   presente
provvedimento, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale cosi'
come previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999.