Art. 4 Riparto del Fondo 1. Il Fondo e' ripartito annualmente tra le diverse tipologie di incentivi e contributi di cui all'art. 2 con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo, istituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 220 del 2016. Il decreto di riparto viene adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi e per i contributi alle attivita' e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, disciplinati rispettivamente dagli articoli 26 e 27 della medesima legge, non puo' essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo. 2. Le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 1 alle diverse tipologie di contributi sono gestite a carico del Fondo. In deroga al primo periodo, le eventuali risorse destinate, con decreto adottato ai sensi del comma 1, agli incentivi di cui alla sezione II, Capo III, della legge n. 220 del 2016, ulteriori rispetto a quelle gia' iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 220 del 2016, al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Per la gestione degli incentivi di cui alle sezioni II, III, IV e V, Capo III, della legge n. 220 del 2016, il Ministero puo' avvalersi dell'Istituto Luce Cinecitta' s.r.l., che svolge tale attivita' con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.