Art. 4 
 
                          Riparto del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' ripartito annualmente tra le  diverse  tipologie  di
incentivi e contributi di cui all'art. 2 con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito il  Consiglio
superiore per il cinema e l'audiovisivo, istituito ai sensi dell'art.
11 della legge n. 220 del 2016. Il decreto di riparto viene  adottato
entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  fermo  restando  che  l'importo
complessivo per i  contributi  selettivi  e  per  i  contributi  alle
attivita'  e  alle  iniziative  di   promozione   cinematografica   e
audiovisiva, disciplinati rispettivamente  dagli  articoli  26  e  27
della medesima legge, non puo' essere inferiore al  15  per  cento  e
superiore al 18 per cento del Fondo medesimo. 
  2. Le risorse assegnate con il decreto  di  cui  al  comma  1  alle
diverse tipologie di contributi sono gestite a carico del  Fondo.  In
deroga al primo periodo, le eventuali risorse destinate, con  decreto
adottato ai sensi del comma 1, agli incentivi di cui alla sezione II,
Capo III, della legge n. 220 del 2016, ulteriori  rispetto  a  quelle
gia' iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono trasferite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della  legge
n. 220 del 2016, al programma  «Interventi  di  sostegno  tramite  il
sistema della fiscalita'» della missione «Competitivita'  e  sviluppo
delle imprese» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze. 
  3. Per la gestione degli incentivi di cui alle sezioni II, III,  IV
e V, Capo III, della  legge  n.  220  del  2016,  il  Ministero  puo'
avvalersi dell'Istituto  Luce  Cinecitta'  s.r.l.,  che  svolge  tale
attivita' con le proprie risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.