Art. 2 1. Al fine di consentire l'attivazione della misura di cui all'art. 1 nei rispettivi territori di competenza, le regioni individuate all'art. 15, comma 4 del decreto-legge n. 8/2017 convertito dalla legge n. 45/2017, in sede di deliberazione di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., devono inserire le provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lett. c) tra quelle da concedere, con una previsione di spesa. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle richieste pervenute provvede a ripartire la disponibilita' di 1 milione di euro tra le regioni che ne abbiano fatto richiesta secondo le procedure previste all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 102/04.