Art. 2 
 
  1. Al fine di consentire l'attivazione della misura di cui all'art.
1 nei rispettivi territori  di  competenza,  le  regioni  individuate
all'art. 15, comma 4 del decreto-legge  n.  8/2017  convertito  dalla
legge n. 45/2017, in sede di deliberazione di cui all'art. 6, comma 1
del decreto legislativo n. 102/2004  e  s.m.i.,  devono  inserire  le
provvidenze di cui all'art.  5,  comma  2  lett.  c)  tra  quelle  da
concedere, con una previsione di spesa. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
sulla  base  delle  richieste  pervenute  provvede  a  ripartire   la
disponibilita' di 1 milione di euro tra le  regioni  che  ne  abbiano
fatto richiesta secondo le procedure previste all'art. 6, comma 3 del
decreto legislativo 102/04.