Art. 3 1. Gli istituti di credito concedono la proroga delle rate in scadenza nel 2017 relative ad operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario, anche in assenza di preventivo nulla osta, a richiesta degli interessati, previa presentazione agli stessi ed alle regioni territorialmente competenti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', il cui schema e' allegato al presente decreto, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e che rappresenta manifestazione di interesse alla presentazione della domanda di aiuto entro i 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di declaratoria. 2. L'entita' del contributo sulle rate prorogate viene determinato dalle regioni sulla base delle risorse disposte con il riparto di cui all'art. 2 e degli importi degli interessi desumibili dalle richieste ammissibili ad intervento entro i limiti di cui all'art. 1, comma 2. Gli aiuti sono erogati ai beneficiari entro un anno dalla data di concessione della proroga da parte dell'Istituto di credito. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 2017 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 682