Art. 3 
 
  1. Gli istituti di credito  concedono  la  proroga  delle  rate  in
scadenza nel 2017  relative  ad  operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio, di miglioramento e di credito ordinario, anche in  assenza
di preventivo nulla  osta,  a  richiesta  degli  interessati,  previa
presentazione agli stessi ed alle regioni territorialmente competenti
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', il cui schema  e'
allegato al presente  decreto,  resa  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti
e che rappresenta  manifestazione  di  interesse  alla  presentazione
della domanda di aiuto entro i  45  giorni  dalla  pubblicazione  del
decreto di declaratoria. 
  2. L'entita' del contributo sulle rate prorogate viene  determinato
dalle regioni sulla base delle risorse disposte con il riparto di cui
all'art. 2 e degli importi degli interessi desumibili dalle richieste
ammissibili ad intervento entro i limiti di cui all'art. 1, comma  2.
Gli aiuti sono erogati ai beneficiari entro un  anno  dalla  data  di
concessione della proroga da parte dell'Istituto di credito. 
  Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 giugno 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2017 
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