Art. 6 Applicazione ai bilanci di altre amministrazioni pubbliche 1. Le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri possono definire un percorso di adozione della riclassificazione contabile secondo una prospettiva di genere e del ricorso a indicatori di monitoraggio in analogia al bilancio dello Stato. Le amministrazioni vigilanti supportano le amministrazioni vigilate, in coerenza con quanto effettuato per il proprio bilancio.