Art. 6 
 
 
                       Applicazione ai bilanci 
                 di altre amministrazioni pubbliche 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  diverse  dalle  amministrazioni
centrali dello Stato e dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
possono definire un  percorso  di  adozione  della  riclassificazione
contabile  secondo  una  prospettiva  di  genere  e  del  ricorso   a
indicatori di monitoraggio in analogia al bilancio  dello  Stato.  Le
amministrazioni vigilanti supportano le amministrazioni vigilate,  in
coerenza con quanto effettuato per il proprio bilancio.