IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la Convenzione internazionale Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW '78), come emendata, concernente l'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione STCW e sua esecuzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto 11 febbraio 2014, n. 98, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, con particolare riferimento all'art. 1, commi 2, 4 e 6, il quale stabilisce i requisiti di qualita' ed efficacia che le scuole debbono possedere per il riconoscimento ed il mantenimento della parita' scolastica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici reso in attuazione dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF del 24 aprile 2012 con il quale - in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera b) e dell'art. 8, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88 - sono state definite le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici quali percorsi opzionali contenuti in apposito elenco nazionale e tra i quali sono attivati, nell'indirizzo «Trasporti e Logistica», articolazione «Conduzione del mezzo», le opzioni denominate «Conduzione del mezzo navale» (CMN) e «Conduzione di apparati e impianti marittimi» (CAIM) che costituiscono i percorsi del settore Education elettivamente funzionali alla formazione marittima; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale sono definite le competenze del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Comando generale delle Capitanerie di Porto e del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca in materia di formazione della gente di mare; Visti gli articoli 4 e 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 25 luglio 2016, con i quali vengono fissati i requisiti di accesso alle qualifiche di Allievo ufficiale di coperta e Allievo ufficiale di macchina; Considerato che gli articoli 4 e 12 del decreto 25 luglio 2016 richiedono il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica, opzioni Conduzione del mezzo navale e Conduzione di apparati e impianti marittimi che forniscono le conoscenze di cui alle Sezioni A-II/1 e A-III/1 del Codice STCW '78, come emendato, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti; Visto il decreto del direttore generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del 19 dicembre 2016, che stabilisce le competenze specifiche per l'accesso alle qualifiche di Allievo ufficiale di coperta e Allievo ufficiale di macchina; Visto il rapporto di visita dell'Agenzia per la sicurezza marittima europea (European Maritime Safety Agency - EMSA) dell'anno 2015, concernente gli esiti relativi al monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e abilitazione marittima ai sensi della direttiva 2008/106/CE e successive modificazioni e integrazioni; Ritenuta la necessita' di determinare, di concerto tra le amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, i requisiti in base ai quali i titoli di studio rilasciati in esito ai percorsi dell'istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e Logistica, opzioni «Conduzioni del mezzo navale» e «Conduzione di apparati e impianti marittimi» assumono validita' per l'accesso alla qualifica di Allievo ufficiale di coperta e Allievo ufficiale di macchina; Decretano: Art. 1 1. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica, articolazione Conduzione del mezzo, opzione Conduzione del mezzo navale che fornisce, e ne da' evidenza nel piano di studi, le competenze indicate all'allegato 1 del D.D. 19 dicembre 2016, soddisfa il requisito di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 25 luglio 2016.