IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione; Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, «regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni; Visto l'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocita'; Visto l'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocita'; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997 recante «Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' e loro modalita' di impiego»; Visto l'art. 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120; Visti in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non e' necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1-ter ed 1-quater, che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni; Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali e' possibile effettuare il rilevamento a distanza e in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione; Visto il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, 15 agosto 2007, recante «Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione»; Visto l'art. 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 113, depositata il 18 giugno 2015, che ha dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura; Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di pesi e misure; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti; Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273, recante «Istituzione del sistema nazionale di taratura, che definisce gli istituti metrologici primari, i campioni nazionali ed i centri di taratura»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della difesa, 22 dicembre 2009, con il quale ACCREDIA e' stata designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento, in applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99; Visti gli atti di indirizzo n. 1/01106 e n. 1/01116, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 2016 e accolti dal Governo; Considerato che in attesa della modifica dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992 si rende opportuno dare comunque attuazione al disposto della sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale; Considerato che in sede di approvazione del prototipo delle apparecchiature per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita' i competenti uffici del ministero, pur in assenza di specifiche norme di riferimento, hanno comunque imposto, nei decreti di approvazione dei prototipi, la necessita' di verifiche periodiche, in maniera esplicita ovvero con rinvio al rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione; Considerato, in particolare, che per le apparecchiature destinate ad operare in modalita' automatica, senza l'ausilio degli organi di polizia stradale, fin dall'anno 2003 e' stata prescritta la verifica periodica con cadenza almeno annuale, mentre per un limitato numero di dispositivi, destinati a funzionare esclusivamente sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, sono state ritenute sufficienti le verifiche di funzionalita' e i controlli da eseguirsi ogni qual volta il dispositivo viene messo in opera, comprese le eventuali procedure di autodiagnosi che escludono il funzionamento in caso di errori di installazione o di puntamento, e le operazioni di manutenzione e verifica prescritte nei manuali d'uso e manutenzione; Attesa la necessita' di uniformare i comportamenti dei costruttori dei dispositivi ed apparecchiature di che trattasi, e degli organi di polizia stradale interessati all'uso dei medesimi; Sentito l'avviso del Ministero dell'interno che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ha il compito di coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque svolti, espresso nella nota n. 300/A/1692/17/144/5/20/3, in data 2 marzo 2017, del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato; Sentito il parere della Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 19, reso nell'adunanza del 21 aprile 2017; Decreta: Art. 1 Nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato.