Art. 5 L'impiego dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', per i quali non sia stata imposta, in sede di approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero non sia stata eseguita volontariamente la procedura di taratura, e' subordinato alla esecuzione con esito positivo della medesima, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. I dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita' che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono in regola con la verifica di taratura effettuata secondo le previgenti procedure e disposizioni, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto dalla prima taratura successiva e comunque entro un anno dalla sua pubblicazione. Considerato che verifiche di funzionalita' sono comunque eseguite ogni volta che si dispone l'impiego di dispositivi, di apparecchiature e di mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', le stesse devono essere eseguite secondo le disposizioni del presente decreto entro il medesimo termine del periodo precedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2017 Il Ministro: Delrio Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2838