Art. 5 
 
  L'impiego  dei  dispositivi,  delle  apparecchiature  e  dei  mezzi
tecnici per l'accertamento delle violazioni  dei  limiti  massimi  di
velocita', per i quali non sia stata imposta, in sede di approvazione
del prototipo ai sensi  dell'art.  192,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero non  sia
stata  eseguita  volontariamente  la  procedura   di   taratura,   e'
subordinato alla esecuzione con  esito  positivo  della  medesima,  a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto.  I
dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per l'accertamento
delle violazioni dei limiti massimi di velocita' che,  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto, sono in regola con la verifica di
taratura effettuata secondo le previgenti procedure  e  disposizioni,
sono soggetti alle disposizioni  del  presente  decreto  dalla  prima
taratura successiva e comunque entro un anno dalla sua pubblicazione.
Considerato che verifiche di  funzionalita'  sono  comunque  eseguite
ogni  volta   che   si   dispone   l'impiego   di   dispositivi,   di
apparecchiature  e  di  mezzi  tecnici   per   l'accertamento   delle
violazioni dei limiti massimi di velocita', le stesse  devono  essere
eseguite secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto  entro  il
medesimo termine del periodo precedente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 giugno 2017 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017 
Ufficio  controllo  atti  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti,  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2838