Art. 6 Spese e costi ammissibili 1. I progetti sono ammessi all'agevolazione nella forma del contributo alla spesa, nel rispetto delle seguenti intensita' di aiuto: a. ricerca industriale: nel limite massimo del 50% dei costi considerati ammissibili; b. sviluppo sperimentale: i. nei limiti del 25% incrementabile sino ad un massimo del 50% per le PMI e del 40% per le grandi imprese, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 25, commi 6 e 7 del regolamento (UE) 651/2014; ii. in misura pari al 50% per tutti gli altri soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1 del presente Avviso. 2. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto proponente e pagati dal medesimo soggetto che rientrano nelle categorie indicate nel regolamento UE 651/2014, come specificato nell'allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, e che comprendono: a. le spese di personale, riferibili a professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale adibito all'attivita' di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio; b. i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; c. i costi dei fabbricati costituiscono una spesa ammissibile, purche' siano direttamente connessi alle attivita' di progetto, nel rispetto delle seguenti condizioni: che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene nonche' la conformita' dell'immobile alla normativa nazionale; che l'immobile non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti di un finanziamento pubblico nazionale o europeo; che l'immobile sia utilizzato per il periodo di svolgimento delle attivita' progettuali previsto nel capitolato tecnico; che l'immobile sia utilizzato conformemente alle finalita' delle attivita' progettuali; d. i costi dei terreni rappresentano una spesa ammissibile a condizione che vi sia un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e i risultati previsti dal progetto; e. i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da terzi alle normali condizioni di mercato nonche' i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca, nel limite della quota massima del 20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e); f. le spese generali supplementari, derivanti direttamente dal progetto, imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa e, comunque, entro il limite massimo del 20% delle spese per il personale di cui alla precedente lettera a); g. gli altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita' di ricerca, entro il limite massimo del 20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e). 3. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attivita' di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia. 4. Icosti ammissibili di fabbricati e terreni comprendono il costo dei fabbricati e dei terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69, comma 3 lettera b) del regolamento UE n. 1303/2013. 5. Per i soggetti proponenti che partecipino in forma associata, e per i quali sia previsto nell'atto costitutivo l'utilizzo del personale e delle strutture degli associati, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento (per conto del soggetto proponente) di attivita' del progetto, si considerano costi del soggetto proponente stesso e sono determinati e valorizzati in base ai criteri previsti dal presente articolo dell'Avviso. 6. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. 7. Con riferimento ai criteri e alle modalita' di rendicontazione delle spese ammesse a finanziamento, il MIUR si atterra' alle disposizioni inerenti all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, stabilite dal regolamento (UE) n. 1303/2013.