Art. 6 
 
                      Spese e costi ammissibili 
 
  1.  I  progetti  sono  ammessi  all'agevolazione  nella  forma  del
contributo alla spesa, nel  rispetto  delle  seguenti  intensita'  di
aiuto: 
  a. ricerca industriale:  nel  limite  massimo  del  50%  dei  costi
considerati ammissibili; 
  b. sviluppo sperimentale: 
  i. nei limiti del 25% incrementabile sino ad un massimo del 50% per
le PMI e del 40% per le grandi imprese, nel rispetto delle condizioni
di cui all'art. 25, commi 6 e 7 del regolamento (UE) 651/2014; 
  ii. in misura pari al 50% per tutti gli altri soggetti  ammissibili
di cui all'art. 4, comma 1 del presente Avviso. 
  2. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti  dal
soggetto proponente e pagati  dal  medesimo  soggetto  che  rientrano
nelle  categorie  indicate  nel   regolamento   UE   651/2014,   come
specificato nell'allegato I della Comunicazione UE 2014/C  198/01,  e
che comprendono: 
  a. le spese di personale,  riferibili  a  professori  universitari,
ricercatori,  tecnologi,   tecnici   ed   altro   personale   adibito
all'attivita' di ricerca,  che  risulti,  in  rapporto  col  soggetto
beneficiario, dipendente a tempo indeterminato o determinato  secondo
la legislazione vigente, o titolare  di  borsa  di  dottorato,  o  di
assegno di ricerca, o di borsa di studio; 
  b. i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per
il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e
le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo  di  vita
per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i  costi  di
ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del  progetto,  calcolati
secondo i principi della buona prassi contabile; 
    c. i costi dei fabbricati costituiscono  una  spesa  ammissibile,
purche' siano direttamente connessi alle attivita' di  progetto,  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
  che sia presentata una perizia giurata  di  stima,  redatta  da  un
esperto qualificato e indipendente  o  da  un  organismo  debitamente
autorizzato, che attesti il valore di mercato  del  bene  nonche'  la
conformita' dell'immobile alla normativa nazionale; 
  che l'immobile non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti
di un finanziamento pubblico nazionale o europeo; 
  che l'immobile sia utilizzato per il periodo di  svolgimento  delle
attivita' progettuali previsto nel capitolato tecnico; 
  che l'immobile sia utilizzato conformemente  alle  finalita'  delle
attivita' progettuali; 
  d. i costi  dei  terreni  rappresentano  una  spesa  ammissibile  a
condizione che vi sia un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e i
risultati previsti dal progetto; 
  e. i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i  brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza da terzi alle normali  condizioni  di
mercato nonche' i costi  dei  servizi  di  consulenza  e  di  servizi
equivalenti  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  dell'attivita'  di
ricerca, nel limite della quota massima del  20%  delle  altre  spese
ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e); 
  f. le spese  generali  supplementari,  derivanti  direttamente  dal
progetto, imputate con calcolo pro-rata sulla base del  rapporto  tra
il valore complessivo delle spese generali e  il  valore  complessivo
delle spese del personale dell'impresa e, comunque, entro  il  limite
massimo del 20% delle spese per il personale di cui  alla  precedente
lettera a); 
    g. gli altri costi di  esercizio,  inclusi  costi  di  materiali,
forniture e prodotti analoghi,  sostenuti  direttamente  per  effetto
dell'attivita' di ricerca, entro il  limite  massimo  del  20%  delle
altre spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c) ed e). 
  3. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla  lettera
a) del precedente comma, sono  calcolate  tenendo  conto  del  limite
massimo dell'impegno temporale  relativo  all'attivita'  di  ricerca,
come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia. 
  4. Icosti ammissibili di fabbricati e terreni comprendono il  costo
dei fabbricati e dei terreni nella misura e per  il  periodo  in  cui
sono utilizzati per il progetto. Per quanto  riguarda  i  fabbricati,
sono considerati  ammissibili  unicamente  i  costi  di  ammortamento
corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi
della buona prassi contabile. Per quanto  riguarda  i  terreni,  sono
ammissibili i costi delle cessioni  a  condizioni  commerciali  o  le
spese di capitale effettivamente sostenute  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 69, comma 3  lettera  b)  del  regolamento  UE  n.
1303/2013. 
  5. Per i soggetti proponenti che partecipino in forma associata,  e
per  i  quali  sia  previsto  nell'atto  costitutivo  l'utilizzo  del
personale e delle strutture degli associati,  i  costi  sostenuti  da
questi ultimi per lo svolgimento (per conto del soggetto  proponente)
di  attivita'  del  progetto,  si  considerano  costi  del   soggetto
proponente stesso e sono determinati e valorizzati in base ai criteri
previsti dal presente articolo dell'Avviso. 
  6. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di
I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in  sede  di
presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi  di
I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. 
  7. Con riferimento ai criteri e alle modalita'  di  rendicontazione
delle spese  ammesse  a  finanziamento,  il  MIUR  si  atterra'  alle
disposizioni inerenti all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di
sviluppo regionale, stabilite dal regolamento (UE) n. 1303/2013.