Art. 7 
 
                    Ammissibilita' delle domande 
 
  1. Il MIUR, verificata l'ammissibilita' delle domande presentate da
parte dei partenariati, secondo le modalita' e nei tempi  di  cui  al
successivo art. 16, procede alla valutazione  dei  relativi  progetti
mediante modalita' e criteri di cui al successivo art. 8.