Allegato RACCOMANDAZIONI DEL NARS CONTENUTE NEL CAPITOLO 4 DEL PARERE N. 3 IN DATA 9 GIUGNO 2016, RELATIVO ALLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IL 2 SETTEMBRE 2009 TRA ANAS S.P.A. E LA SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. (SALT). Sotto il profilo economico-finanziario: il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al Comitato interministeriale per la programmazione economica; le aliquote fiscali devono essere aggiornate alla normativa vigente; il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e. Kd) del WACC cosi come previsto dalla delibera del CIPE n. 27/2013; il parametro dell'inflazione per le annualita' 2016-2018 deve essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale (indice NIC) piu' recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al Periodo 1° luglio e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015; i Ministeri competenti in sede di riconoscimento dell'adeguamento tariffario annuale dovranno verificare l'adeguamento del valore dell'inflazione reale sopra definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione tariffaria; gli importi delle opere e i cronoprogrammi indicati rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a quelli presenti nel Piano economico finanziario; il Ministero di settore deve dare evidenza delle modalita' di determinazione del saldo di poste figurative al 31 dicembre 2013; il Ministero di settore deve specificare gli investimenti che hanno determinato la variazione regolatone segnalata nel presente parere, motivando le condizioni di attuale soddisfazione dei requisiti per la remunerazione a tariffa; sarebbe, inoltre, opportuno: esplicitare quale sia il valore nonche' l'utilizzo del Fondo di accantonamento di cui all'Allegato P; fornire una tabella che riporti le singole opera e i relativi importi per ciascun intervento facente parte della tratta S. Stefano Magra-Viareggio, specificando le fonti del risparmio di 114 milioni di euro sopra indicati, ed evidenzi, giustificando, il calcolo dell'importo di 24 milioni di euro accantonati per i ritardi dovuti alla realizzazione della terza corsia dinamica; stralciare dall'allegato K il riferimento: «Ci si riserva inoltre la possibilita' di sottoporre all'approvazione del Concedente eventuali ulteriori interventi dettati da specifiche, e al momento imprevedibili, condizioni intervenute nel corso del presente quinquennio regolatorio.» Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore dovra' provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria, perseguendo anche le finalita' di un contenimento della medesima nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo. Fatto salvo quanto sopra, con riferimento allo schema di Atto aggiuntivo, si esprimono le seguenti considerazioni: stralciare l'art. 3 e, conseguentemente, aggiornare la numerazione degli articoli successivi; all'art. 5.2, sostituire il comma 11.1-bis dallo stesso introdotto nella Convenzione Unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverra' entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla Delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 27 del 21 marzo 2093; si terra' conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi; all'art. 11, comma 1-ter, della Convenzione introdotto dall'art. 5.2 dell'Atto Aggiuntivo stralciare le parole «dell'ammontare del saldo delle poste figurative maturato al termine del periodo regolatorio precedente e dell'aggiornamento trasportistico»; all'art. 11 sostituire le parole «nel decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.» con le seguenti: 'nella normativa nazionale di rango primario»; il Ministero di settore deve verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 8 riguardante la «Rinuncia al contenzioso»; inserire una clausola del seguente tenore: V soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresi', al ape flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999». Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il Nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk fregi con riferimento alla media del rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che e' stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonche' dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte del Concedente, Il NARS rappresenta, dunque, al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'opportunita' di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilita' per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in Comitato interministeriale per la programmazione economica, proposte integrative.