(Allegato)
 
                                                             Allegato 
 
RACCOMANDAZIONI DEL NARS CONTENUTE NEL CAPITOLO 4 DEL PARERE N. 3  IN
  DATA 9 GIUGNO 2016, RELATIVO ALLO SCHEMA DI  ATTO  AGGIUNTIVO  ALLA
  CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IL 2 SETTEMBRE 2009 TRA ANAS  S.P.A.
  E LA SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. (SALT). 
 
    Sotto il profilo economico-finanziario: 
      il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un  tasso  risk
free con riferimento alla media  dei  rendimenti  del  BTP  decennale
benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data  di  presentazione
del  piano  al  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica; 
      le aliquote fiscali devono  essere  aggiornate  alla  normativa
vigente; 
      il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore
di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito  (i.e.
Kd) del WACC cosi come previsto dalla delibera del CIPE n. 27/2013; 
      il parametro dell'inflazione per le annualita'  2016-2018  deve
essere adeguato alla variazione  media  dei  prezzi  al  consumo  per
l'intera  collettivita'  nazionale  (indice  NIC)  piu'  recentemente
rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al Periodo 1° luglio
e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di
variazione tariffaria ovvero con riferimento  al  periodo  1°  luglio
2014  e  30  giugno  2015;  i  Ministeri  competenti   in   sede   di
riconoscimento   dell'adeguamento   tariffario    annuale    dovranno
verificare  l'adeguamento  del  valore  dell'inflazione  reale  sopra
definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione
tariffaria; 
      gli  importi  delle   opere   e   i   cronoprogrammi   indicati
rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a  quelli
presenti nel Piano economico finanziario; 
      il Ministero di settore deve dare evidenza delle  modalita'  di
determinazione del saldo di poste figurative al 31 dicembre 2013; 
      il Ministero di settore deve specificare gli  investimenti  che
hanno determinato la variazione  regolatone  segnalata  nel  presente
parere,  motivando  le  condizioni  di  attuale   soddisfazione   dei
requisiti per la remunerazione a tariffa; 
      sarebbe, inoltre, opportuno: 
        esplicitare quale sia il valore nonche' l'utilizzo del  Fondo
di accantonamento di cui all'Allegato P; 
        fornire una tabella che riporti le singole opera e i relativi
importi per ciascun intervento facente parte della tratta S.  Stefano
Magra-Viareggio, specificando le fonti del risparmio di  114  milioni
di euro  sopra  indicati,  ed  evidenzi,  giustificando,  il  calcolo
dell'importo di 24 milioni di euro accantonati per i  ritardi  dovuti
alla realizzazione della terza corsia dinamica; 
        stralciare dall'allegato K il  riferimento:  «Ci  si  riserva
inoltre la possibilita' di sottoporre all'approvazione del Concedente
eventuali ulteriori interventi dettati da specifiche,  e  al  momento
imprevedibili,  condizioni  intervenute  nel   corso   del   presente
quinquennio regolatorio.» 
    Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero  di  settore
dovra'  provvedere   all'adeguamento   della   dinamica   tariffaria,
perseguendo anche le finalita' di un contenimento della medesima  nei
limiti  dell'inflazione  programmata,  come  peraltro  proposto   dal
Ministero di settore medesimo. 
    Fatto salvo quanto sopra, con riferimento  allo  schema  di  Atto
aggiuntivo, si esprimono le seguenti considerazioni: 
      stralciare  l'art.  3  e,   conseguentemente,   aggiornare   la
numerazione degli articoli successivi; 
      all'art.  5.2,  sostituire  il  comma  11.1-bis  dallo   stesso
introdotto nella Convenzione Unica, con  il  seguente:  «In  sede  di
aggiornamento del piano economico finanziario, che avverra' entro  il
30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo  regolatorio  di  cui
alla  Delibera  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica n. 27 del 21 marzo  2093;  si  terra'  conto  dei  maggiori
ribassi, rispetto a quelli  previsti  nel  medesimo  piano  economico
finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi; 
      all'art.  11,  comma  1-ter,   della   Convenzione   introdotto
dall'art.   5.2   dell'Atto   Aggiuntivo   stralciare    le    parole
«dell'ammontare del saldo delle poste figurative maturato al  termine
del   periodo    regolatorio    precedente    e    dell'aggiornamento
trasportistico»; 
      all'art. 11 sostituire le parole «nel  decreto  legislativo  n.
163/06 e s.m.i.» con le seguenti: 'nella normativa nazionale di rango
primario»; 
      il Ministero di settore deve verificare  la  convenienza  della
previsione  di  cui  all'art.   8   riguardante   la   «Rinuncia   al
contenzioso»; 
      inserire  una  clausola  del  seguente   tenore:   V   soggetto
aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  299/2011.  Il
medesimo soggetto assicura,  altresi',  al  ape  flussi  costanti  di
informazioni coerenti per contenuti e  modalita  con  il  sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici di  cui  al  citato  art.  1
della legge n. 144/1999». 
    Tali  conclusioni  sono,  tra  l'altro,  legate  all'esigenza  di
coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9  del  2014,
in occasione dei quali il Nucleo ha  ritenuto  che  il  WACC  dovesse
essere  aggiornato  tenendo  conto  di  un  tasso  risk   fregi   con
riferimento alla media del rendimenti  del  BTP  decennale  benchmark
negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione  del  piano
al Comitato interministeriale per la programmazione economica. 
    Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto  conto  dell'intervento
di fattori esogeni ed  in  particolare  che  e'  stato  definito  con
apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe
all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto  incidenza  sulle
clausole  contrattuali  e  sui  ricavi  previsti  dal  PEF,   nonche'
dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel
caso di  specie,  tra  la  scadenza  del  periodo  regolatorio  e  la
presentazione del nuovo PEF  al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  da   parte   del   Concedente,   Il   NARS
rappresenta,   dunque,   al   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica l'opportunita'  di  rimettere  al  Ministero
concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di  competenza
circa l'impatto  di  tali  fattori,  contemperando  la  tutela  della
finanza pubblica, la  salvaguardia  dell'utenza  e  la  realizzazione
degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilita' per
il  Ministero  concedente  di  far  pervenire,  prima  dell'esame  in
Comitato interministeriale per la programmazione economica,  proposte
integrative.