Art. 16. Utilizzo a scopo idroelettrico 1. Al fine di garantire un utilizzo sostenibile dal punto di vista ambientale della risorsa idrica, si decide, in linea di principio, di limitare nei prossimi anni la costruzione di nuovi impianti idroelettrici escludendo dallo sfruttamento con nuovi utilizzi idroelettrici i seguenti corsi d'acqua: a) - i corsi d'acqua con bacino imbrifero di limitata estensione, cioe' inferiore a 6 km² all'opera di presa; - i corsi d'acqua con bacino imbrifero superiore a 6 km² all'opera di presa con una portata media pluriennale di magra PMPM (media pluriennale del mese con portata piu' bassa) inferiore a 50 l/s. I corsi d'acqua minori presentano infatti equilibri ecologici delicati, che possono essere compromessi in modo sostanziale da derivazioni di una considerevole parte del deflusso per l'intero corso dell'anno. Al riguardo risulta anche necessario considerare, a fronte del loro notevole impatto ecologico, la scarsa importanza per la collettivita' della produzione idroelettrica che deriva da piccoli impianti. b) I tratti di corsi d'acqua a bassa pendenza che percorrono i grandi fondivalle e, in particolare, quelli soggetti a elevato impatto antropico, derivante soprattutto dalla presenza di grandi insediamenti e dall'intensivo utilizzo agricolo: il Fiume Adige a valle della confluenza con il Passirio; il Fiume Isarco tra la confluenza con il Rio Vizze e il bacino artificiale di Fortezza e i tratti di corsi d'acqua di rilevante interesse naturalistico, quali ambiti ecologici di elevata valenza che risulta opportuno preservare: il Torrente Aurino a valle della confluenza con il Rio di Riva; il Torrente Passirio a valle della confluenza con il Rio Valtina. c) I corsi d'acqua per i quali non e' stato raggiunto l'obiettivo di qualita' o per i quali la realizzazione di una derivazione d'acqua puo' compromettere il mantenimento di tali obiettivi di qualita'. Al riguardo sono da considerare, in particolare, i tratti di corsi d'acqua ricettori di grandi impianti di depurazione, in quanto la diminuzione del deflusso, della superficie bagnata, della velocita' della corrente e delle profondita' medie dell'acqua, tutti elementi derivanti dall'eventuale realizzazione di una derivazione, avrebbero come conseguenza un peggioramento dello stato di qualita' ambientale, come definito dal Piano di tutela delle acque, e un'insufficiente capacita' autodepurativa o diluizione dell'inquinamento residuo; d) I tratti di corsi d'acqua con funzione di ricarica delle falde acquifere che risultano idonee, per quantita' e qualita', all'approvvigionamento idropotabile come il tratto dell'Isarco dalla restituzione della centrale idroelettrica di Cardano alla confluenza con l'Adige e il tratto del torrente Talvera tra la restituzione della centrale idroelettrica di St. Antonio e la confluenza con l'Isarco. In tale contesto vanno considerati anche i tratti terminali di affluenti minori che rivestono anche un'importantissima funzione per la riproduzione della fauna ittica. e) Affluenti dei principali corsi d'acqua di fondovalle (Adige, Isarco, Rienza, Aurino, Gadera, Talvera, Passirio, Valsura, Rio Gardena e Drava), nel caso essi tramite prese sussidiarie vengano derivati congiuntamente al corso d'acqua principale; f) L'utilizzo idroelettrico da impianti di nuova costruzione non deve comportare diversioni d'acqua tra i sottobacini, identificati nel capitolo 2 della prima parte del Piano; g) Non e' consentita la realizzazione di nuove derivazioni per la produzione di energia elettrica su un tratto gia' utilizzato a scopo idroelettrico (asta fluviale soggetta a regime di deflusso minimo vitale). 2. In deroga ai principi di esclusione di cui al punto 1, possono tuttavia venire rilasciate concessioni per nuove derivazioni per la produzione di energia elettrica, previa verifica della compatibilita' con le esigenze di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi: a) per l'approvvigionamento idroelettrico di rifugi, malghe, masi di montagna e strutture abitative per i quali l'allacciamento alla rete elettrica pubblica e altre fonti energetiche non sia ragionevolmente possibile dal punto di vista tecnico, ecologico e economico, nonche' per masi di montagna in condizioni estreme previa singola valutazione. b) in caso di impianti idroelettrici in bacini imbriferi inferiori a 6 km² all'opera di presa e con una portata media pluriennale di magra PMPM (media pluriennale del mese con portata piu' bassa) inferiore a 50 l/s che, sfruttando pero' un notevole salto, comportano una potenza nominale media dell'impianto superiore a 220 kW; c) impianti idroelettrici per la dotazione del deflusso minimo vitale, se l'esistente tratto a deflusso minimo vitale non viene prolungato; d) in caso di impianti idroelettrici, dove l'acqua viene derivata e quindi sollevata per mezzo di pompe a uno o piu' invasi posti a quote superiori per essere accumulata e quindi utilizzata per la produzione di energia elettrica in periodi di maggiore fabbisogno e) in caso di impianti idroelettrici che riducono o eliminano gli effetti negativi delle oscillazioni di portata; f) in caso di nuovi impianti idroelettrici su derivazioni esistenti che sono state realizzate per la stabilizzazione idrogeologica di zone franose. 3. In deroga ai principi di esclusione di cui al comma 1, possono essere rilasciate concessioni per derivazioni esistenti a scopo idroelettrico, previa verifica della compatibilita' con le esigenze di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi: a) in caso di risanamento di impianti esistenti che, tramite l'impiego di tecnologie piu' avanzate e/o la modifica del dislivello sfruttato, migliorano la centrale esistente e le condizioni ambientali; b) in caso di impianti che accorpano due o piu' derivazioni gia' esistenti, migliorandone lo stato di qualita' ambientale. 4. Nell'approvazione di nuove derivazioni per la produzione di energia elettrica sono da privilegiare le richieste per impianti che accorpano due o piu' derivazioni gia' esistenti, migliorandone lo stato di qualita' ambientale, e quelli che eliminano o riducono gli effetti negativi delle oscillazioni di portata.