(Allegato-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
                   Utilizzo a scopo idroelettrico 
 
    1. Al fine di garantire un  utilizzo  sostenibile  dal  punto  di
vista ambientale  della  risorsa  idrica,  si  decide,  in  linea  di
principio, di limitare nei prossimi  anni  la  costruzione  di  nuovi
impianti  idroelettrici  escludendo  dallo  sfruttamento  con   nuovi
utilizzi idroelettrici i seguenti corsi d'acqua: 
      a)  -  i  corsi  d'acqua  con  bacino  imbrifero  di   limitata
estensione, cioe' inferiore a 6 km² all'opera di presa; 
      - i corsi d'acqua  con  bacino  imbrifero  superiore  a  6  km²
all'opera di presa con una portata media pluriennale  di  magra  PMPM
(media pluriennale del mese con portata piu' bassa)  inferiore  a  50
l/s. 
    I corsi d'acqua minori  presentano  infatti  equilibri  ecologici
delicati, che possono  essere  compromessi  in  modo  sostanziale  da
derivazioni di una considerevole  parte  del  deflusso  per  l'intero
corso dell'anno. Al riguardo risulta anche necessario considerare,  a
fronte del loro notevole impatto ecologico, la scarsa importanza  per
la collettivita' della produzione idroelettrica che deriva da piccoli
impianti. 
      b) I tratti di corsi d'acqua a bassa pendenza che percorrono  i
grandi fondivalle  e,  in  particolare,  quelli  soggetti  a  elevato
impatto antropico, derivante soprattutto  dalla  presenza  di  grandi
insediamenti e dall'intensivo utilizzo agricolo: 
    il Fiume Adige a valle della confluenza con il Passirio; 
    il Fiume Isarco tra la confluenza con il Rio Vizze  e  il  bacino
artificiale di Fortezza 
e i tratti di corsi d'acqua  di  rilevante  interesse  naturalistico,
quali ambiti ecologici  di  elevata  valenza  che  risulta  opportuno
preservare: 
        il Torrente Aurino a valle della confluenza  con  il  Rio  di
Riva; 
        il Torrente Passirio a valle  della  confluenza  con  il  Rio
Valtina. 
      c)  I  corsi  d'acqua  per  i  quali  non  e'  stato  raggiunto
l'obiettivo di qualita'  o  per  i  quali  la  realizzazione  di  una
derivazione  d'acqua  puo'  compromettere  il  mantenimento  di  tali
obiettivi  di  qualita'.  Al  riguardo  sono   da   considerare,   in
particolare, i tratti di corsi d'acqua ricettori di  grandi  impianti
di  depurazione,  in  quanto  la  diminuzione  del  deflusso,   della
superficie  bagnata,  della  velocita'   della   corrente   e   delle
profondita' medie dell'acqua, tutti elementi derivanti dall'eventuale
realizzazione di  una  derivazione,  avrebbero  come  conseguenza  un
peggioramento dello stato di qualita' ambientale, come  definito  dal
Piano  di  tutela   delle   acque,   e   un'insufficiente   capacita'
autodepurativa o diluizione dell'inquinamento residuo; 
      d) I tratti di corsi d'acqua con  funzione  di  ricarica  delle
falde acquifere che  risultano  idonee,  per  quantita'  e  qualita',
all'approvvigionamento idropotabile come il tratto dell'Isarco  dalla
restituzione della centrale idroelettrica di Cardano alla  confluenza
con l'Adige e il tratto del  torrente  Talvera  tra  la  restituzione
della centrale idroelettrica di  St.  Antonio  e  la  confluenza  con
l'Isarco. 
    In tale contesto vanno considerati anche i  tratti  terminali  di
affluenti minori che rivestono anche un'importantissima funzione  per
la riproduzione della fauna ittica. 
      e) Affluenti dei principali corsi d'acqua di fondovalle (Adige,
Isarco, Rienza,  Aurino,  Gadera,  Talvera,  Passirio,  Valsura,  Rio
Gardena e Drava), nel caso essi  tramite  prese  sussidiarie  vengano
derivati congiuntamente al corso d'acqua principale; 
    f) L'utilizzo idroelettrico da impianti di nuova costruzione  non
deve comportare diversioni d'acqua tra  i  sottobacini,  identificati
nel capitolo 2 della prima parte del Piano; 
    g) Non e' consentita la realizzazione di nuove derivazioni per la
produzione di energia elettrica su un tratto gia' utilizzato a  scopo
idroelettrico (asta fluviale soggetta a  regime  di  deflusso  minimo
vitale). 
    2. In deroga ai principi di esclusione di cui al punto 1, possono
tuttavia venire rilasciate concessioni per nuove derivazioni  per  la
produzione di energia elettrica, previa verifica della compatibilita'
con le esigenze di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi: 
    a) per l'approvvigionamento idroelettrico di rifugi, malghe, masi
di montagna e strutture abitative per i  quali  l'allacciamento  alla
rete  elettrica  pubblica  e  altre   fonti   energetiche   non   sia
ragionevolmente possibile dal punto di  vista  tecnico,  ecologico  e
economico, nonche' per masi di montagna in condizioni estreme  previa
singola valutazione. 
    b)  in  caso  di  impianti  idroelettrici  in  bacini   imbriferi
inferiori a 6  km²  all'opera  di  presa  e  con  una  portata  media
pluriennale di magra PMPM (media pluriennale  del  mese  con  portata
piu' bassa) inferiore a 50 l/s  che,  sfruttando  pero'  un  notevole
salto, comportano una potenza nominale media dell'impianto  superiore
a 220 kW; 
    c) impianti idroelettrici per la dotazione  del  deflusso  minimo
vitale, se l'esistente tratto a  deflusso  minimo  vitale  non  viene
prolungato; 
    d) in caso di impianti idroelettrici, dove l'acqua viene derivata
e quindi sollevata per mezzo di pompe a uno o  piu'  invasi  posti  a
quote superiori per essere accumulata  e  quindi  utilizzata  per  la
produzione di energia elettrica in periodi di maggiore fabbisogno 
    e) in caso di impianti idroelettrici che riducono o eliminano gli
effetti negativi delle oscillazioni di portata; 
    f)  in  caso  di  nuovi  impianti  idroelettrici  su  derivazioni
esistenti  che  sono  state   realizzate   per   la   stabilizzazione
idrogeologica di zone franose. 
    3. In deroga ai principi di esclusione di cui al comma 1, possono
essere rilasciate  concessioni  per  derivazioni  esistenti  a  scopo
idroelettrico, previa verifica della compatibilita' con  le  esigenze
di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi: 
    a) in caso di risanamento  di  impianti  esistenti  che,  tramite
l'impiego di tecnologie piu' avanzate e/o la modifica del  dislivello
sfruttato,  migliorano  la  centrale  esistente   e   le   condizioni
ambientali; 
    b) in caso di impianti che accorpano due o piu' derivazioni  gia'
esistenti, migliorandone lo stato di qualita' ambientale. 
    4. Nell'approvazione di nuove derivazioni per  la  produzione  di
energia elettrica sono da privilegiare le richieste per impianti  che
accorpano due o piu' derivazioni  gia'  esistenti,  migliorandone  lo
stato di qualita' ambientale, e quelli che eliminano o  riducono  gli
effetti negativi delle oscillazioni di portata.