(Allegato-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
                    Registrazione degli utilizzi 
 
    1.  I  prelievi  idrici  a  scopo  industriale,  per  innevamento
programmato e per utilizzo  idroelettrico,  nonche'  l'erogazione  di
acqua potabile  fornita  dagli  acquedotti  pubblici,  devono  essere
registrati tramite appositi contatori; deve essere inoltre tenuto  un
registro  di  esercizio.  La  relativa  documentazione  deve   essere
conservata per 5 anni dal concessionario ed essere esibita  nel  caso
di controlli da parte delle competenti autorita'. 
    2. Al fine di quantificare il consumo idrico annuo per l'utilizzo
irriguo, l'Amministrazione provinciale si avvale di un'adeguata  rete
di  monitoraggio,  costituita  da  contatori  distribuiti   in   modo
rappresentativo all'interno della superficie irrigua provinciale. 
    3. Per impianti di derivazione particolarmente complessi  situati
in ecosistemi sensibili  e  per  gli  impianti  idroelettrici  potra'
essere richiesta l'installazione di apparecchiature  telematiche  per
la trasmissione dei dati  significativi  riguardanti  la  derivazione
all'ufficio competente per il rilascio della concessione.