Art. 36. Smaltimento delle acque di pioggia 1. Al fine di contrastare la rapidita' di conferimento delle acque di pioggia nel reticolo idrografico, e' privilegiata un'adeguata dispersione delle stesse nel terreno, in tutti i casi in cui cio' risulti possibile per via diretta ovvero mediante l'apprestamento di apposite aree disperdenti. Deve essere inoltre evitata, ove possibile, l'impermeabilizzazione dei suoli, privilegiando le pavimentazioni ad elevata capacita' drenante.