Allegato RACCOMANDAZIONI DEL NARS CONTENUTE NEL CAPITOLO 4 DEL PARERE N. 11 IN DATA 18 LUGLIO 2016, RELATIVO ALLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IL 9 LUGLIO 2007 TRA ANAS S.P.A. E LA SOCIETA' BRESCIA-PADOVA p.A. Nelle riunioni del 24 giugno e del 18 luglio 2016 il NARS ha preso atto della documentazione presentata, a seguito dell'istruttoria di competenza, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' di quanto affermato dal Concessionario con la corrispondenza citata. In particolare, il Nucleo ha preso atto che il piano economico-finanziario oggetto del presente parere prevede un tasso di remunerazione del capitale (WACC) non in linea con l'interpretazione della delibera n. 27/2013 fornita in merito dal Nucleo medesimo e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il Nucleo ha preso altresi atto della necessita' di tenere conto dei seguenti elementi peculiari della fattispecie in esame: la rilevanza strategica degli investimenti contenuti nel PEF, in particolare con riferimento agli interventi per il tratto relativo alla Valdastico Nord, confermata anche dal fatto che la rideterminazione del termine contrattuale di durata della concessione per la realizzazione di tale tratta non e stata considerata come proroga della concessione medesima da parte della Commissione europea; l'ampio lasso di tempo trascorso, pari a oltre tre anni - caso unico tra le fattispecie analoghe analizzate dal Nucleo - tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte del Concedente; il calmieramento delle tariffe nel limite dell'1,5 per cento che tra l'altro permette il pieno recupero del debito di poste figurative, pan a circa 175 milioni di euro, della concessionaria; che la societa' e' quotata presso la borsa di Dublino e che i titoli sono stati, in gran parte, sottoscritti da investitori internazionali. Nel caso di specie, in particolare, il NARS ha riconosciuto le caratteristiche uniche nel panorama nazionale che contraddistinguono la concessione in esame la quale, nel breve periodo residuo di durata, prevede la realizzazione di 2,4 miliardi di euro di investimenti strategici per il Nord est del Paese tra le quali la cd. Valdastico. Al riguardo, assumono una certa rilevanza le considerazioni per le quali in assenza di una remunerazione analoga a quella proposta dal Ministero istruttore si determinerebbero, da un lato, flussi di cassa nel periodo residuo della concessione limitati rispetto agli investimenti da effettuare con rischi in termini di bancabilita' e, dall'altro, potenziali ripercussioni sul rating della Societa' anche alla luce della contendibilita' dell'impresa sul mercato da parte di investitori internazionali con possibili effetti negativi, anche in termini di credibilita', sull'intero sistema paese. Peraltro, l'applicazione del WACC per come presentato e la conseguente possibilita' di realizzare gli investimenti sottesi troverebbe parziale contrappeso nella volonta' espressa dal Concessionario di voler rinunciare «a richiedere gli incrementi tariffari non riconosciuti dal Concedente fino all'esercizio 2016, in ragione della necessita' di utilizzare i mancati aumenti per riassorbire le poste figurative a debito di cui si compone il Piano economico e finanziario in approvazione», nonche'. «agli incrementi tariffari eccedenti l'inflazione programmata previsti nel Piano economico e finanziario in approvazione per gli esercizi del vigente periodo regolatorio successivi al 2016, nella misura in cui tale mancato riconoscimento, qualora dovuto per effettiva realizzazione degli investimenti, sia utilizzato dal Concedente per procedere all'integrale riassorbimento delle poste figurative a debito che sono previste nel Piano economico e finanziario e che non sono state ancora riassorbite attraverso i mancati incrementi tariffari degli esercizi 2014 - 2015 e 2016». Tali volonta' dovranno certamente essere resi cogenti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il combinato disposto degli elementi sopra rappresentati e' dunque valutato dal NARS come atipico e tale da poter sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica la possibilita' di ammettere una interpretazione peculiare in relazione al disposto di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 27/2013 e, comunque, solo in merito al calcolo del fattore di remunerazione (WACC) anche perche', come visto, il caso di specie ha caratteristiche proprie che lo differenziano da quelli esaminati in precedenza dal NARS e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'applicazione della disciplina regolatoria vigente dovrebbe, peraltro, essere verificata alla luce della tutela della finanza pubblica e dello sblocco degli investimenti, che considerata la tipicita' del caso in esame, potrebbe ritenersi prioritaria anche in considerazione del lungo periodo trascorso dalla scadenza del periodo regolatorio e l'avvicinarsi del periodo regolatorio successivo, ove potranno essere poste in essere le verifiche necessarie. Alla luce delle considerazioni su esposte, il NARS rimette al Comitato interministeriale per la programmazione economica la valutazione in merito all'ammissibilita' del tasso di remunerazione proposto dal Ministero di settore, esprimendo parere positivo in merito allo schema di Atto aggiuntivo e relativo piano economico finanziario, a condizione che si tenga comunque conto delle osservazioni formulate nel presente documento, che qui di seguito si sintetizzano. Sotto il profilo economico-finanziario: il Ministero istruttore deve attestare l'eleggibilita' degli investimenti remunerati attraverso il parametro K e motivare le variazioni regolatone considerate nel CIN. Cio' detto, con riferimento allo schema di Atto aggiuntivo, si esprimono le seguenti peculiari prescrizioni: inserire una specifica clausola che, in coerenza con la dichiarazione di avvenuto avveramento della condizione di cui all'art. 4.2 della Convenzione unica, disciplini chiaramente la durata della concessione e la scadenza della stessa; sostituire l'art. 11.2 della Convenzione unica, per come introdotto dall'art. 4.1 dell'Atto aggiuntivo, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverra' entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera CPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terra' conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti e terzi»; il Ministero di settore deve verificare la convenienza della previsione di cui all'art.11 riguardante la «Rinuncia al contenzioso»; all'art. 15 sostituire le parole «nel decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»; inserire un'apposita clausola che disciplini il valore di subentro nel rispetto della disciplina normativa applicabile, anche con riferimento ai rapporti inerenti alla successione tra il subentrante e il concessionario uscente; inserire una clausola del seguente tenore: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresi', al Comitato interministeriale per la programmazione economica flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999»; Con riferimento agli investimenti inseriti nell'art. 2 dell'Atto aggiuntivo, il Ministero di settore deve verificare la coerenza degli stessi con cronoprogramma e il programma degli investimenti e dovra' accertare, altresi', che gli stessi non rappresentino esecuzione di opere che il concessionario avrebbe dovuto eseguire nel precedente periodo regolatorio nonche' la coerenza dell'affidamento degli stessi con la disciplina normativa applicabile.