(Allegato)
                                                             Allegato 
 
RACCOMANDAZIONI DEL NARS CONTENUTE NEL CAPITOLO 4 DEL PARERE N. 11 IN
  DATA 18 LUGLIO 2016, RELATIVO ALLO SCHEMA DI ATTO  AGGIUNTIVO  ALLA
  CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IL 9 LUGLIO 2007 TRA ANAS  S.P.A.  E
  LA SOCIETA' BRESCIA-PADOVA p.A. 
 
    Nelle riunioni del 24 giugno e del 18  luglio  2016  il  NARS  ha
preso   atto   della    documentazione    presentata,    a    seguito
dell'istruttoria di competenza, dal Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti nonche' di quanto affermato dal Concessionario  con  la
corrispondenza citata. In particolare, il Nucleo ha preso atto che il
piano economico-finanziario oggetto del presente  parere  prevede  un
tasso  di  remunerazione  del  capitale  (WACC)  non  in  linea   con
l'interpretazione della delibera n. 27/2013  fornita  in  merito  dal
Nucleo   medesimo   e   dal   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica. 
    Il Nucleo ha preso altresi atto della necessita' di tenere  conto
dei seguenti elementi peculiari della fattispecie in esame: 
      la rilevanza strategica degli investimenti contenuti  nel  PEF,
in particolare con riferimento agli interventi per il tratto relativo
alla  Valdastico  Nord,   confermata   anche   dal   fatto   che   la
rideterminazione del termine contrattuale di durata della concessione
per la realizzazione di tale tratta  non  e  stata  considerata  come
proroga  della  concessione  medesima  da  parte  della   Commissione
europea; 
      l'ampio lasso di tempo trascorso, pari a oltre tre anni -  caso
unico tra le fattispecie analoghe analizzate  dal  Nucleo  -  tra  la
scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF  al
Comitato interministeriale per la programmazione economica  da  parte
del Concedente; 
      il calmieramento delle tariffe nel limite  dell'1,5  per  cento
che tra l'altro permette  il  pieno  recupero  del  debito  di  poste
figurative, pan a circa 175 milioni di euro, della concessionaria; 
      che la societa' e' quotata presso la borsa di Dublino e  che  i
titoli  sono  stati,  in  gran  parte,  sottoscritti  da  investitori
internazionali. 
    Nel caso di specie, in particolare, il NARS  ha  riconosciuto  le
caratteristiche uniche nel panorama nazionale che  contraddistinguono
la concessione in esame  la  quale,  nel  breve  periodo  residuo  di
durata,  prevede  la  realizzazione  di  2,4  miliardi  di  euro   di
investimenti strategici per il Nord est del Paese tra le quali la cd.
Valdastico.  Al   riguardo,   assumono   una   certa   rilevanza   le
considerazioni per le quali in assenza di una remunerazione analoga a
quella proposta dal Ministero istruttore si determinerebbero,  da  un
lato, flussi di cassa nel periodo residuo della concessione  limitati
rispetto agli investimenti da effettuare con  rischi  in  termini  di
bancabilita' e, dall'altro, potenziali ripercussioni sul rating della
Societa' anche  alla  luce  della  contendibilita'  dell'impresa  sul
mercato da parte di investitori internazionali con possibili  effetti
negativi, anche  in  termini  di  credibilita',  sull'intero  sistema
paese. 
    Peraltro, l'applicazione  del  WACC  per  come  presentato  e  la
conseguente  possibilita'  di  realizzare  gli  investimenti  sottesi
troverebbe  parziale  contrappeso   nella   volonta'   espressa   dal
Concessionario di  voler  rinunciare  «a  richiedere  gli  incrementi
tariffari non riconosciuti dal Concedente fino all'esercizio 2016, in
ragione  della  necessita'  di  utilizzare  i  mancati  aumenti   per
riassorbire le poste figurative a debito di cui si compone  il  Piano
economico e finanziario in approvazione», nonche'.  «agli  incrementi
tariffari  eccedenti  l'inflazione  programmata  previsti  nel  Piano
economico e finanziario in approvazione per gli esercizi del  vigente
periodo regolatorio successivi al 2016,  nella  misura  in  cui  tale
mancato riconoscimento, qualora dovuto  per  effettiva  realizzazione
degli investimenti,  sia  utilizzato  dal  Concedente  per  procedere
all'integrale riassorbimento delle poste figurative a debito che sono
previste nel Piano economico e  finanziario  e  che  non  sono  state
ancora riassorbite attraverso i mancati  incrementi  tariffari  degli
esercizi 2014 - 2015  e  2016».  Tali  volonta'  dovranno  certamente
essere  resi  cogenti   dal   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica. 
    Il combinato  disposto  degli  elementi  sopra  rappresentati  e'
dunque valutato dal NARS come atipico e tale da poter  sottoporre  al
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica   la
possibilita' di ammettere una interpretazione peculiare in  relazione
al disposto di cui alla delibera del Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica n. 27/2013 e, comunque, solo in merito al
calcolo del fattore  di  remunerazione  (WACC)  anche  perche',  come
visto,  il  caso  di  specie  ha  caratteristiche  proprie   che   lo
differenziano da quelli  esaminati  in  precedenza  dal  NARS  e  dal
Comitato   interministeriale   per   la   programmazione   economica.
L'applicazione  della  disciplina   regolatoria   vigente   dovrebbe,
peraltro, essere verificata alla  luce  della  tutela  della  finanza
pubblica e dello  sblocco  degli  investimenti,  che  considerata  la
tipicita' del caso in esame, potrebbe ritenersi prioritaria anche  in
considerazione del lungo periodo trascorso dalla scadenza del periodo
regolatorio e l'avvicinarsi del periodo regolatorio  successivo,  ove
potranno essere poste in essere le verifiche necessarie. 
    Alla luce delle considerazioni su esposte,  il  NARS  rimette  al
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica   la
valutazione in merito all'ammissibilita' del tasso  di  remunerazione
proposto dal Ministero di  settore,  esprimendo  parere  positivo  in
merito allo schema di Atto  aggiuntivo  e  relativo  piano  economico
finanziario,  a  condizione  che  si  tenga  comunque   conto   delle
osservazioni formulate nel presente documento, che qui di seguito  si
sintetizzano. 
    Sotto il profilo economico-finanziario: 
      il Ministero istruttore deve  attestare  l'eleggibilita'  degli
investimenti remunerati attraverso  il  parametro  K  e  motivare  le
variazioni regolatone considerate nel CIN. 
    Cio' detto, con riferimento allo schema di  Atto  aggiuntivo,  si
esprimono le seguenti peculiari prescrizioni: 
      inserire  una  specifica  clausola  che,  in  coerenza  con  la
dichiarazione  di  avvenuto  avveramento  della  condizione  di   cui
all'art. 4.2  della  Convenzione  unica,  disciplini  chiaramente  la
durata della concessione e la scadenza della stessa; 
      sostituire  l'art.  11.2  della  Convenzione  unica,  per  come
introdotto dall'art. 4.1 dell'Atto aggiuntivo, con il  seguente:  «In
sede di aggiornamento del piano economico finanziario,  che  avverra'
entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo  regolatorio
di cui alla delibera CPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terra' conto dei
maggiori ribassi, rispetto  a  quelli  previsti  nel  medesimo  piano
economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti  e
terzi»; 
      il Ministero di settore deve verificare  la  convenienza  della
previsione  di   cui   all'art.11   riguardante   la   «Rinuncia   al
contenzioso»; 
      all'art. 15 sostituire le parole «nel  decreto  legislativo  n.
163/06 e s.m.i.» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango
primario»; 
      inserire un'apposita  clausola  che  disciplini  il  valore  di
subentro nel rispetto della disciplina normativa  applicabile,  anche
con  riferimento  ai  rapporti  inerenti  alla  successione  tra   il
subentrante e il concessionario uscente; 
      inserire  una  clausola  del  seguente  tenore:  «Il   soggetto
aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  299/2011.  Il
medesimo soggetto assicura, altresi', al  Comitato  interministeriale
per la  programmazione  economica  flussi  costanti  di  informazioni
coerenti per contenuti e modalita' con  il  sistema  di  monitoraggio
degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1  della  legge  n.
144/1999»; 
    Con riferimento agli investimenti inseriti nell'art. 2  dell'Atto
aggiuntivo, il Ministero di settore deve verificare la coerenza degli
stessi con cronoprogramma e il programma degli investimenti e  dovra'
accertare, altresi', che gli stessi non rappresentino  esecuzione  di
opere che il concessionario avrebbe dovuto  eseguire  nel  precedente
periodo regolatorio nonche' la coerenza dell'affidamento degli stessi
con la disciplina normativa applicabile.