(Allegato-Accordo)
                                                             Allegato 
 
   Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria 
                  per le navi registrate in Italia 
 
                                 tra 
 
                  Il Ministero delle infrastrutture 
                          e dei trasporti, 
                     Il Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                      della Repubblica italiana 
 
                                  e 
 
            L'Organismo riconosciuto RINA Services S.P.A. 
 
Premessa. 
    1. Il presente Accordo e' stipulato in conformita' alla normativa
nazionale vigente e, in particolare, ai sensi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, attuativo della  direttiva  2009/15/CE,  come
modificato dal decreto legislativo  12  novembre  2015,  n.  190,  di
attuazione  della  direttiva  di  esecuzione   2014/111/UE,   recante
modifica  della  citata  direttiva  2009/15/CE,  e   ai   sensi   del
regolamento CE n. 391/2009;  e'  stato  predisposto  sulla  base  del
Modello di cui alla Circolare IMO  MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307  ed  in
ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO  con  i
relativi allegati: 
      A.739(18) «Linee guida  per  l'autorizzazione  degli  organismi
riconosciuti che  operano  per  conto  delle  Amministrazioni»,  come
emendata dalla Risoluzione MSC.208(81); 
      A.789(19) «Specificazioni sulle funzioni  di  certificazione  e
visite  degli  organismi   riconosciuti   che   operano   per   conto
dell'Amministrazione»; 
      A.1070  (28)  «Codice  per  l'implementazione  degli  strumenti
obbligatori IMO»; 
      Codice  IMO  per  gli  organismi  riconosciuti,  di  cui   alla
Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013. ad eccezione della  parte
2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 
    2. Il presente Accordo e'  valido  tra  l'organismo  riconosciuto
RINA Services S.p.A.  e  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. 
    Stipulano il presente Accordo: 
      per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
dott. Enrico Maria Pujia,  Dirigente  generale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  -  in  qualita'  di  Direttore  della
Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua
interne; 
      per conto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  la  dott.ssa  Maria  Carmela   Giarratano,
Dirigente generale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  in  qualita'  di  Direttore  della  Direzione
generale per la protezione della natura e del  mare  ed  a  tal  fine
delegata dal Direttore della  Direzione  generale  per  i  rifiuti  e
l'inquinamento e dal Direttore  della  Direzione  generale  clima  ed
energia per gli aspetti di rispettiva competenza; 
      per conto  dell'Organismo  Riconosciuto  RINA  Services  S.p.A.
l'ing. Paolo Salza il quale agisce in  qualita'  di  Chief  Technical
Officer,  in  forza   dei   poteri   conferiti   dal   Consiglio   di
amministrazione della medesima societa' con delibera in data 5 maggio
2017. 
    3. il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
denominati  in  seguito  per   brevita'   «Amministrazione»,   mentre
l'organismo riconosciuto RINA Services S.p.A. e' indicato in  seguito
per brevita' RINA. 
    4. Il presente Accordo e' composto da  14  articoli  e  da  n.  2
Appendici, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso. 
 
                               Art. 1. 
 
                       Finalita' dell'Accordo 
 
    1.1 Finalita' del presente Accordo e' quella di delegare al  RINA
lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per  le  navi
registrate in Italia  rientranti  nel  campo  di  applicazione  delle
convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera
d) del decreto legislativo 14  giugno  2011,  n.  104,  e  successive
modifiche ed integrazioni e classificate con l'organismo stesso. 
    1.2 Il presente  Accordo  definisce  l'ampiezza,  i  termini,  le
condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa al RINA. 
 
                               Art. 2. 
 
                         Condizioni generali 
 
    2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono: 
      l'autorizzazione del RINA all'ispezione e controllo delle  navi
registrate  in  Italia  e  classificate  con  il  RINA,  al  fine  di
verificarne   la   conformita'   ai   requisiti   delle   convenzioni
internazionali come definite all'art. 2,  comma  1,  lettera  d)  del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli,
ai successivi emendamenti, ai relativi  codici  obbligatori  ed  alle
pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per  brevita'  definiti
«strumenti  applicabili»),   nonche'   al   rilascio   dei   relativi
certificati di  cui  alla  tabella  al  punto  3.1  dell'Appendice  1
allegata al presente Accordo,  ai  sensi  dell'art.  4,  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104; 
      l'affidamento al RINA dei  compiti  di  ispezione  e  controllo
delle navi registrate in Italia e classificate con il RINA e/o  delle
Societa' (1) che gestiscono le navi registrate in Italia, al fine  di
verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti  applicabili,
nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini»  per  l'emissione  -
direttamente da  parte  dell'Amministrazione  per  il  tramite  delle
autorita' marittime  locali  e,  all'estero,  per  il  tramite  delle
autorita' consolari o per il tramite della Capitaneria  di  Porto  di
iscrizione  della  nave  o  avente  giurisdizione  sulla  sede  della
Societa' (2) - dei relativi certificati di cui alla Tabella al  punto
3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'art.
5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, (con esclusione del
certificato di sicurezza radioelettrica per navi da  carico  e  degli
accertamenti tecnici per  la  parte  radio  per  quanto  riguarda  il
certificato di sicurezza  passeggeri,  di  competenza  del  Ministero
dello sviluppo economico - Dipartimento  delle  Comunicazioni)  ed  a
riferire all'Amministrazione. 
    2.2 Le attivita' autorizzate ed affidate comprendono anche piani,
manuali, disegni, etc., in conformita' alle Convenzioni e alle  Linee
Guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche' ad  eventuali
istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente,  correlati  al
rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e  3.2
dell'Appendice 1 allegata al  presente  Accordo,  ove  gli  strumenti
applicabili     ne     prevedano     l'approvazione     da      parte
dell'Amministrazione.  Al  fine  di  poter  svolgere  tali  attivita'
complementari, il RINA dovra' adempiere agli obblighi di informazione
di cui al punto 1.1.6 dell'Appendice 2 del presente Accordo. 
    2.3  Il  RINA,  nell'espletamento  dei  compiti  di  ispezione  e
controllo di cui al comma 2.1 del  presente  Accordo,  si  impegna  a
cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo  per
agevolare,  per  conto  dell'Amministrazione,  la  rettifica  laddove
richiesto, delle deficienze  rilevate  e  delle  altre  irregolarita'
accertate, nonche' ad effettuare le visite imposte in caso  di  fermo
nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 164, e anche nell'ambito dei compiti sul monitoraggio  delle  navi
nazionali. 
    2.4 .Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe  con  il
RINA,   sia   fermata   in   un   porto   estero,   l'Amministrazione
intraprendera' un'indagine sulle deficienze  riscontrate  nell'ambito
del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire  la  natura
delle  deficienze  stesse,  anche  con   riferimento   ad   eventuali
responsabilita' del RINA, ferme restando le  attivita'  previste  dal
citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164. 
    2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal RINA
sono accettati  come  servizi  resi  e  come  certificati  rilasciati
dall'Amministrazione, a condizione che il RINA operi in conformita' a
quanto  previsto  dagli  strumenti  applicabili  e   dalle   seguenti
Risoluzioni IMO, nella loro versione aggiornata: 
        Appendice 1 dell'allegato  alla  Risoluzione  IMO  A.739(18),
come emendata e a quelle del decreto legislativo 14 giugno  2011,  n.
104; 
        A.789 (19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e
visite  degli  organismi   riconosciuti   che   operano   per   conto
dell'Amministrazione»; 
        A.1104 (29) «Linee guida sul sistema armonizzato di ispezione
e certificazione (HSSC); 
        Codice IMO  per  gli  organismi  riconosciuti,  di  cui  alla
Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della  parte
2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 
    2.6 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza  del
RINA, di eventuali autorizzazioni  e/o  affidamenti  per  servizi  di
certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non
rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2
dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo sono valutate caso  per
caso e concordate con il RINA, introducendo modifiche  alle  suddette
tabelle. 
    2.7 Il RINA si impegna a non intraprendere attivita' che  possano
dar luogo a conflitti di interesse. 
    2.8 Il RINA ha una rappresentanza con personalita' giuridica  nel
territorio dello Stato italiano. 
 
                               Art. 3. 
 
              Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni 
 
    3.1 Il  RINA  riconosce  che  l'interpretazione  degli  strumenti
applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione  di
sostituzioni  di  requisiti  richiesti  da  detti   strumenti,   sono
prerogativa del settore competente dell'Amministrazione  e  collabora
alla loro definizione, ove necessario. 
    3.2  Nel  caso  in  cui  taluni  dei  requisiti  degli  strumenti
applicabili  non  possano  temporaneamente  venire  soddisfatti   per
particolari  circostanze,  gli  ispettori  del   RINA,   informandone
tempestivamente   il   settore    competente    dell'Amministrazione,
specificano le condizioni alle quali la nave puo' procedere verso  un
porto  adeguato,   dove   possano   essere   effettuate   riparazioni
permanenti,  rettifiche  o  sostituzione  di  equipaggiamento,  senza
arrecare rischi alla  sicurezza  ed  alla  salute  dei  passeggeri  o
dell'equipaggio  ovvero  ad  altre  navi  o  senza  rappresentare  un
pericolo per l'ambiente marino. 
    3.3   Il   primo   rilascio   del   certificato   di    esenzione
dall'applicazione  delle  regole  prescritte  per   l'emissione   dei
certificati rilasciati in  autorizzazione  in  relazione  a  ciascuna
unita', e' soggetto all'approvazione da parte del settore  competente
dell'Amministrazione. 
    3.4 Il certificato di esenzione deve essere trasmesso al  settore
competente dell'Amministrazione unitamente a copia dei verbali  delle
ispezioni e dei controlli effettuati dal RINA ai  fini  del  rilascio
del certificato stesso, nonche' ad ogni altra utile documentazione. 
    3.5  Per  le   navi   in   esercizio,   il   settore   competente
dell'Amministrazione,  nel  rispetto  dei  termini   previsti   dalla
normativa vigente - tenuto conto  della  situazione  operativa  della
nave e  della  natura  dell'esenzione  -  approva  o,  eventualmente,
rifiuta, motivandolo, il certificato di esenzione. 
    3.6  Per  le  navi   in   costruzione   il   settore   competente
dell'Amministrazione approva o, eventualmente, rifiuta  motivatamente
il certificato di esenzione nel rispetto dei termini  previsti  dalla
normativa vigente dall'acquisizione degli atti di cui  al  comma  3.4
del presente Accordo. 
    3.7  Decorso  inutilmente  il  termine   specificato   al   comma
precedente, il certificato di esenzione e'  approvato,  a  meno  che,
prima della scadenza di cui  al  precedente  comma  3.6,  il  settore
competente  dell'Amministrazione  non  richieda  ulteriori   elementi
istruttori;  in  tal  caso,  si  esprimera'  entro  i  trenta  giorni
successivi  all'acquisizione  degli  ulteriori  elementi   istruttori
richiesti. 
    3.8 Il rinnovo del  certificato  di  esenzione  viene  effettuato
direttamente dal RINA. 
 
                               Art. 4. 
 
                       Informazioni e contatti 
 
    4.1 Il RINA riferisce  all'Amministrazione  (3)  le  informazioni
specificate all'Appendice 2 del presente Accordo,  con  la  frequenza
concordata dall'organismo e dall'Amministrazione, come indicato nella
citata Appendice 2. 
    4.2 Per le navi registrate in Italia e classificate con il  RINA,
l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a
tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti  d'ispezione  per  il
rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come  meglio
specificato nell'Appendice 2. Alla stipula del presente  Accordo,  il
RINA  inviera'  all'Amministrazione  l'elenco  ufficiale  delle  navi
registrate in Italia e classificate con l'organismo stesso almeno  in
forma elettronica in formato MS  Excel  o  compatibile,  distinguendo
quelle con doppia  classe;  tale  elenco  conterra'  le  informazioni
previste nell'Appendice 2 al presente Accordo e verra' aggiornato con
frequenza semestrale. 
    4.3 Per le navi non registrate in  Italia,  l'Amministrazione  ha
accesso, su richiesta e con  il  relativo  consenso  dello  Stato  di
bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione  del  RINA
riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso. 
    4.4  Il  RINA  garantisce  all'Amministrazione,   anche   tramite
pubblicazione  su  sito  web  dell'organismo,  l'accesso  diretto   e
gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla
propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni
e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle
navi. 
    4.5 Il RINA deve pubblicare annualmente il Libro  Registro  delle
navi o mantenerlo  in  una  banca  dati  elettronica  accessibile  al
pubblico. 
    4.6 Il RINA invia con frequenza annuale  all'Amministrazione,  in
forma cartacea e/o  in  formato  elettronico,  tutte  le  norme  e  i
regolamenti  applicabili  alle  navi  o  fornisce  l'accesso  in  via
informatica a dette norme e regolamenti. 
    4.7 L'Amministrazione fornisce al RINA  tutta  la  documentazione
necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 
    4.8 L'Amministrazione e il RINA, riconoscendo l'importanza di una
collaborazione tecnica, concordano di cooperare in  tal  senso  e  di
mantenere  un  dialogo   efficace.   L'Amministrazione   sceglie   di
contribuire al processo di sviluppo da parte del RINA di nuove  norme
o modifica di norme esistenti riguardanti le ispezioni e i  controlli
delle navi, attraverso contributi, per via informatica, allo sviluppo
della normativa ed attraverso la partecipazione  dell'Amministrazione
al Comitato Tecnico del RINA, che si riunisce annualmente per fornire
il proprio parere  tecnico  sulle  norme  predisposte  dall'organismo
stesso. Il RINA tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al
riguardo dall'Amministrazione. 
    4.9 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il RINA
nel  caso  di  sviluppo  di  modifiche  alla  normativa   in   vigore
applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria. 
    4.10 Il RINA accetta di sottoporre all'Amministrazione  tutte  le
norme, istruzioni  e  moduli  richiesti  dall'Amministrazione  stessa
relativi   ai   servizi   di   certificazione    statutaria    svolti
dall'organismo  in  conformita'  al  presente  Accordo,  come  meglio
specificato nell'Appendice 2. 
    4.12 Le normative,  le  norme,  le  istruzioni  e  i  modelli  di
rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese. 
    4.13   Il   RINA   e'   consapevole   dell'importanza   rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione  di  cui  al  presente
articolo e di cui all'Appendice 2 del presente Accordo,  al  fine  di
consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi  statutari
di cui all'Appendice 1 siano svolti con propria  soddisfazione,  come
previsto dal successivo art. 6.2.  Il  mancato  adempimento  di  tali
obblighi giustifica da parte dell'Amministrazione l'attivazione della
procedura  di  sospensione  dell'organismo  secondo  quanto  previsto
dall'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come  recepito  dall'art.  11
del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
 
                               Art. 5. 
 
                       Trasferimento di classe 
 
    5.1  Il  RINA  non  rilascia  certificati  statutari  per   conto
dell'Amministrazione a una nave che  venga  declassata  o  che  cambi
classe  per  motivi  di  sicurezza  se  non  dopo  avere   consultato
l'Amministrazione  per  decidere  se  e'  necessario   procedere   ad
un'ispezione completa. 
    5.2 Il RINA rilascia, come  organismo  subentrante,  in  caso  di
acquisizione nella propria classe di  una  nave  da  altro  organismo
riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato con
esito positivo tutte le visite non effettuate  e  dato  seguito  alle
raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite  nei
confronti della nave dall'organismo precedente. 
    5.3  Il  RINA  notifica  al  precedente  organismo,  in  caso  di
acquisizione nella propria classe di  una  nave  da  altro  organismo
riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio
dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per
porre   rimedio   ai   ritardi   nell'esecuzione   delle   visite   o
nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe. 
    5.4 Le procedure di cui ai commi 5.2 e  5.3  si  applicano  prima
dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che  una  nave  non
classificata sia classificata con Il RINA. 
    5.5 Il RINA fornisce all'Amministrazione, per  le  navi  battenti
bandiera  italiana,  caso  per  caso   e   su   specifica   richiesta
dell'Amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai
commi 5.2 e 5.3. 
    5.6  Il  RINA,  come  organismo  subentrante,  in  occasione   di
acquisizione nella  propria  classe  di  navi  provenienti  da  altri
Organismi di classifica, procede secondo i propri  regolamenti  e  di
quanto piu' specificamente successivamente indicato. 
    5.7 Il RINA non puo' acquisire in classe, secondo le disposizioni
della  Reg.  II-1/3-1  della  SOLAS'74  come   emendata,   una   nave
portarinfuse solide (Bulk Carrier) o una petroliera  (Oil  Tanker)  a
cui si applicano le disposizioni  di  cui  alla  Reg.II-1/3-10  della
Convenzione SOLAS'74,  come  emendata,  se  sia  stata  progettata  e
costruita sotto sorveglianza di altro organismo i cui regolamenti non
siano stati sottoposti a verifica, a cura dell'IMO, in  accordo  alla
Risoluzione MSC.296(87) «Guidelines for  verification  of  conformity
with goal-based construction standards  for  bulk  carriers  and  oil
tankers»  e  trovati  rispondenti  ai  requisiti   prescritti   nella
Risoluzione  MSC.287(87)   «International   goal-based   construction
standards for bulk carriers and oil tankers». 
    5.8 Al fine  di  consentire  all'Amministrazione  di  aderire  al
requisito contenuto al paragrafo  19  della  Risoluzione  MSC.296(87)
«Guidelines  for   verification   of   conformity   with   goal-based
construction standards for bulk carriers and oil  tankers»,  il  RINA
procede ad informare tempestivamente l'Amministrazione  su  qualsiasi
tipo di variazione che sara' apportata alla parte del regolamento  di
classe  inerente  le  norme   costruttive   applicabili   alle   navi
portarinfuse solide (Bulk Carriers) o alle petroliere (Oil Tanker), a
cui si applicano le disposizioni  di  cui  alla  Reg.II-1/3-10  della
Convenzione SOLAS'74, come emendata. 
 
                               Art. 6. 
 
                      Monitoraggio e verifiche 
 
    6.1 L'Amministrazione collabora alla verifica che la  Commissione
europea effettua, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del  regolamento  (CE)
n. 391/2009, su base regolare e almeno ogni due anni, ai  fini  della
valutazione della permanenza in capo al RINA  dei  requisiti  che  ne
hanno consentito il riconoscimento comunitario, ovvero la rispondenza
ai criteri di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 391/2009. 
    6.2 L'Amministrazione verifica che i  servizi  statutari  di  cui
all'Appendice 1 del presente Accordo delegati al  RINA  siano  svolti
con  propria   soddisfazione,   valutando   altresi'   i   precedenti
dell'Organismo stesso  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione
dell'inquinamento marino, sulla base dei  dati  prodotti  nell'ambito
del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da
parte dello stato di approdo e/o di altri programmi  simili,  nonche'
sulla base di ispezioni a campione e dell'analisi  dei  sinistri  che
hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato. 
    6.3 Ai  fini  del  monitoraggio  di  cui  al  presente  articolo,
l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo specifiche procedure. 
    6.4  Tali  verifiche  possono  essere   effettuate   direttamente
dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa  si  riserva  di
designare. 
    6.5 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai
risultati delle verifiche  stesse;  in  ogni  caso,  il  periodo  che
intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due
anni. 
    6.6 Le spese relative a tali verifiche sono  a  carico  del  RINA
sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse. 
    6.7 L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni
tempo alle verifiche infrabiennali che riterra' opportune,  dando  al
RINA  un  mese  di  preavviso  scritto,  anche  disponendo  ispezioni
particolareggiate a  campione  delle  navi  registrate  in  Italia  e
certificate dall'organismo stesso. 
    6.8 Le spese relative alle verifiche di cui al comma 6.7  saranno
ugualmente a carico del RINA. 
    6.9 L'Amministrazione riferisce alla Commissione  ed  agli  Stati
membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche  compiute  nei
confronti del RINA ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 2009/15/CE,
come recepito dall'art. 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011,  n.
104. 
    6.10 Il rapporto sulle verifiche  compiute  sara'  comunicato  al
RINA che fara' conoscere  le  sue  osservazioni  all'Amministrazione,
entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto. 
    6.11 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del RINA,
ne terra' debito conto nel comunicare  i  risultati  delle  verifiche
alla Commissione europea. 
    6.12 In ogni caso gli ispettori  dell'Amministrazione  incaricati
delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 
    6.13 Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna  a  sottoporre
agli  ispettori  dell'Amministrazione  incaricati   delle   verifiche
ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne  e
linee guida e ogni  altra  informazione  e  documentazione  idonea  a
dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso
conformemente alla normativa in vigore. 
    6.14 Nel corso delle verifiche, il RINA si  impegna  a  garantire
agli  ispettori  dell'Amministrazione  incaricati   delle   verifiche
ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i  sistemi
informatici,  impiegati  dall'organismo  stesso,  relativamente  alle
ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle  raccomandazioni
emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in
Italia e classificate con l'organismo. 
 
                               Art. 7. 
 
         Compensi per i servizi di certificazione statutaria 
 
    7.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria di  cui
all'Appendice 1 del  presente  Accordo  svolti  dal  RINA  per  conto
dell'Amministrazione   sono    addebitati    dall'organismo    stesso
direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi. 
    7.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il
RINA  e  i  soggetti  che   richiedono   i   servizi   statutari   di
certificazione di cui al comma 7.1. 
 
                               Art. 8. 
 
                            Riservatezza 
 
    8.1  Per  quanto  riguarda  le  attivita'  relative  al  presente
Accordo, sia  il  RINA,  sia  l'Amministrazione  sono  vincolati  dai
seguenti obblighi di riservatezza. 
    8.2 Il RINA, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per
suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a
terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in  relazione
ai servizi delegati, senza il consenso  dell'Amministrazione  stessa,
salvo  per  quanto  e'  ragionevolmente   necessario   a   consentire
all'organismo di svolgere i servizi di certificazione  statutaria  in
base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle  norme  di
riservatezza del presente comma gli obblighi derivanti  dal  rapporto
dell'Organismo con le Amministrazioni di  bandiera  e  con  le  altre
Organizzazioni  internazionali,  nonche'  gli  obblighi  di  legge  o
derivanti da Convenzioni internazionali. 
    8.3  Salvo  quanto  altrimenti  previsto  dal  presente  Accordo,
l'Amministrazione si impegna a  mantenere  come  riservata  e  a  non
rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal RINA  in  relazione
alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa  in
base al presente Accordo o secondo gli obblighi  di  legge.  In  ogni
caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente comma  le
relazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri  di  cui
al precedente art. 6.9, nonche' gli obblighi di legge o derivanti  da
Convenzioni internazionali. 
 
                               Art. 9. 
 
                              Ispettori 
 
    9.1 Ai fini  dello  svolgimento  dei  servizi  di  certificazione
statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo,  il  RINA  si
impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la  loro
attivita' alle proprie esclusive dipendenze. 
    9.2  Conformemente  a  quanto  previsto  dal  regolamento  CE  n.
391/2009, l'Amministrazione consente in via eccezionale,  valutandone
caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi  alle
dipendenze di altri organismi di classifica  riconosciuti  a  livello
comunitario, con i quali il RINA stesso abbia preso accordi. 
    9.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori  che  non  siano
dipendenti esclusivi del RINA sono vincolate al sistema  di  qualita'
del medesimo. 
 
                              Art. 10. 
 
                           Responsabilita' 
 
    10.1   .Qualora   l'Amministrazione   sia    stata    considerata
responsabile  di  un  incidente  da  un  organo  giurisdizionale  con
sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione  di
una controversia con conseguente obbligo  di  indennizzare  le  parti
lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte
di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale  in  questione,
che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero  da  una
colpa grave, ovvero  da  un  atto  o  da  un'omissione  negligente  o
imprudente del RINA, dei suoi servizi, del suo  personale,  dei  suoi
agenti  o  di  chiunque   agisca   in   nome   di   tale   organismo,
l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del RINA  nella
misura in cui l'organo giurisdizionale  accerti  che  le  perdite,  i
danni materiali,  le  lesioni  personali  o  la  morte  siano  dovuti
all'organismo medesimo. 
    10.2 Il RINA si impegna a stipulare,  entro  trenta  giorni,  una
polizza  assicurativa,  a  garanzia  dei   rischi   derivanti   dalla
responsabilita' di cui al comma 10.1, e a mantenerla  in  vigore  per
l'intera    durata    del    presente    Accordo.    Su     richiesta
dell'Amministrazione,  il  RINA  produce  copia  del  certificato  di
assicurazione che attesta la stipula di tale polizza. 
 
                              Art. 11. 
 
                                Spese 
 
    11.1 I costi per le procedure di autorizzazione  ed  affidamento,
per le verifiche di cui all'art. 6 e per il rilascio dei certificati,
comprese le ispezioni di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  d),  del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono a carico del RINA. 
    11.2 Alla copertura dei costi di cui al comma  11.1  provvede  il
RINA sulla base delle tariffe e con le modalita' stabilite  ai  sensi
del decreto ministeriale di cui all'art.  12,  comma  1,  del  citato
decreto legislativo n. 104 del 2011. 
    11.3 Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale  di  cui
all'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 104 del  2011
restano a carico del RINA le  spese  di  missione  sostenute  per  le
verifiche di cui all'art. 6 del presente accordo. 
    11.4 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe  di  cui  al
precedente comma 11.1 e comma 11.2. entro sessanta giorni dalla  data
del decreto interministeriale di cui al  citato  comma,  comporta  la
revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento. 
 
                              Art. 12. 
 
            Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo 
 
    12.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di  sospensione
di cui all'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art.
11 del decreto legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  il  presente
accordo ha durata di cinque anni, a partire  dalla  data  di  stipula
dell'accordo stesso. L'Amministrazione  si  riserva  di  valutare  se
confermare o meno la delega al RINA  dei  servizi  di  certificazione
statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, in base  alle
esigenze della propria flotta. 
    12.2 Ciascuna delle  parti  puo'  recedere  dall'Accordo  dandone
preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi. 
    12.3 Fatto salvo quanto previsto  all'art.  2.6,  dalla  data  di
decorrenza dell'Accordo fino alla  scadenza  del  quarto  anno  dello
stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la  propria  intenzione
di  modificare  in  tutto  o  in  parte  o  integrare   i   contenuti
dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte.  In
tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno  di  durata
dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le  parti  circa  le
modifiche da apportare, il  nuovo  testo  sostituisce  o  integra  il
presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio
in essere. 
    12.4  Il  rinnovo  dell'Accordo  avviene  comunque   su   istanza
dell'Organismo, da presentare almeno sei mesi  prima  della  scadenza
dell'Accordo vigente. 
 
                              Art. 13. 
 
                    Interpretazione dell'Accordo 
 
    13.1  Il  presente  Accordo  e'  interpretato   e   regolato   in
conformita'  alla  normativa  vigente  nello  Stato  italiano  ed  in
particolare  al  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed  al  regolamento  CE  n.
391/2009. 
 
                              Art. 14. 
 
                           Foro competente 
 
    14.1 Qualsiasi controversia sorta in  relazione  all'applicazione
del presente Accordo, ove non possa essere risolta  mediante  accordo
bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma. 
    14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: 
      per  l'Amministrazione  presso  la  sede  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti situata in Viale dell'Arte, 16 - 00144
Roma e presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare situata in Via Cristoforo Colombo, 44  -  00147
Roma; 
      per  il  RINA  presso  la  propria  rappresentanza  in   Italia
denominata RINA Services S.p.A. in via Corsica, 12 - 16128 Genova. 
    Letto, approvato e sottoscritto 
      Roma, 28 giugno 2017 
 
                        Il Dirigente generale 
per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali 
         ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
                                Pujia 
 
                        Il Dirigente generale 
              per la protezione della natura e del mare 
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
                             Giarratano 
 
                     Il Chief Technical Officer 
                      del RINA Services S.p.A. 
                                Salza 

(1) Per Societa' si intende quanto definito all'art. 2, comma 3)  del
    regolamento (CE) n. 336/2006,  ovvero  l'armatore  della  nave  o
    qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure
    il noleggiatore a scafo nudo, che  ha  assunto  dall'armatore  la
    responsabilita' dell'esercizio della nave  e  che,  nell'assumere
    tale responsabilita', ha convenuto di assolvere a tutti i compiti
    e le responsabilita' imposti dal Codice ISM. 

(2) Come da Protocollo di intesa in data 11 novembre  2014,  allegato
    alla circolare - Serie generale - n. 110 in data 13  aprile  2015
    del Comando  Generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto,
    pubblicata sul sito web «Guardia Costiera». 

(3) Fino     al     prossimo     aggiornamento,     i     riferimenti
    dell'Amministrazione restano quelli di cui  alla  nota  circolare
    sui punti di contatto protocollo n. 7781 del 23 aprile 2013, come
    modificata dalla nota protocollo n. 16860 dell'8 settembre 2015.