(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 AI  SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 170, DELLA legge 23 DICEMBRE 2005, N.  266  (LEGGE
FINANZIARIA 2006), E  DELL'ART.  1,  COMMA  3  DEL  DECRETO-LEGGE  10
OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON  MODIFICAZIONI,  DALLA LEGGE  7
DICEMBRE 2012, N. 213. 
 
    1. Con le presenti linee guida, relative al bilancio  d'esercizio
2016, si  opera  una  revisione  dei  precedenti  analoghi  documenti
adottati per la  relazione  dei  collegi  sindacali  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 170,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e  dell'art.
1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. 
    Dalla costruzione di un articolato impianto conoscitivo deriva la
possibilita', per le sezioni regionali  della  Corte  dei  conti,  di
effettuare  adeguate  verifiche  secondo  un  collaudato  modello  di
controllo. 
    In  tale  contesto,  le  linee  guida  assumono   la   forma   di
questionario e si pongono nel segno della continuita' con i  principi
gia' affermati e ribaditi in occasione  delle  passate  edizioni.  Le
modifiche  sono  state  ridotte  all'essenziale,  in  relazione  alle
novita' normative ed eliminando quesiti non piu' attuali. 
    2. Nel rinviare a  quanto  gia'  ripetutamente  illustrato  nelle
precedenti edizioni circa i principi e i criteri cui si  ispirano  le
linee guida in esame,  e  le  correlate  attivita'  di  verifica,  si
ritiene  opportuno  rammentare  che   «l'art.   1,   comma   7,   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.  213,  ha  previsto  l'eventuale
preclusione dell'attuazione  dei  programmi  di  spesa  causativi  di
squilibri finanziari degli enti sanitari, con riferimento a programmi
di spesa di cui si accerti la  mancata  copertura  o  l'insussistenza
della relativa sostenibilita' finanziaria. La  Corte  costituzionale,
con la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014, ha ritenuto  la  legittimita'
costituzionale di detta norma (per contro censurata per la  parte  in
cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti
delle regioni, poiche' riferibili alla produzione  legislativa  delle
regioni), in quanto gli esiti impeditivi del controllo delle  sezioni
regionali sugli enti del servizio sanitario  «sono  volti  a  evitare
danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti». 
    Al di fuori delle condizioni indicate nella  norma  in  questione
(da ritenere di stretta interpretazione, non applicabile ne'  in  via
analogica, ne' in  via  estensiva),  e  cioe'  mancata  copertura  di
programmi di spesa  o  insussistenza  della  relativa  sostenibilita'
finanziaria, resta operante il criterio del «controllo collaborativo»
sancito dall'art. 7, comma 7  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131
(Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da  una
consolidata     giurisprudenza     costituzionale»      (del.      n.
15/SEZAUT/2012/INPR). 
    3.  Le  Linee  guida,  strumento  essenziale  per  una  proficua,
efficace e sinergica collaborazione tra la  Corte  dei  conti  e  gli
organi di  controllo  interno,  favoriscono  una  condivisione  delle
informazioni contabili ed extracontabili e sviluppano  un  patrimonio
informativo omogeneo per  i  diversi  ambiti  gestionali  oggetto  di
controllo.  La  complessita'  delle  gestioni  sanitarie  e  la  loro
incidenza  sulla  finanza  pubblica,  determina  la   necessita'   di
delineare «piste di verifica» per i collegi dei revisori dei conti  e
per le sezioni regionali di controllo. 
    Gli  aggiornamenti  delle  linee  guida  per  il  bilancio   2016
recepiscono le novita' introdotte dalla legge 28  dicembre  2015,  n.
208 (legge di stabilita' 2016) che, sinteticamente, hanno riguardato:
i piani di rientro  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale;
l'acquisizione,   attraverso   Consip   o   centrali   regionali   di
committenza,  di  determinate  categorie  di  beni  e   servizi;   la
prevenzione e gestione del rischio sanitario («risk management»). 
    Per quanto possibile, nella revisione dei  quesiti  si  e'  avuto
cura  di  evitare  appesantimenti  e  di   semplificare   gli   oneri
informativi,  evitando  di  chiedere  notizie   gia'   contenute   in
specifiche  banche  dati  pubbliche:  in   quest'ottica,   e'   stato
semplificato il prospetto di rilevazione degli organismi  partecipati
dagli enti sanitari, in quanto, a seguito delle intese con il  MEF  -
Dipartimento del Tesoro, i dati relativi agli  organismi  partecipati
saranno acquisiti dalla banca dati gestita dal predetto Dipartimento,
adeguata anche alle esigenze istruttorie della Corte dei  conti.  Gli
organi di revisione dovranno comunque controllare la  coerenza  delle
informazioni inserite dagli enti nella predetta banca dati con quelle
rilevabili dalla documentazione oggetto  di  verifica.  Nel  caso  di
omessa o incompleta  comunicazione  dei  dati,  i  revisori  dovranno
segnalare  alla  competente  struttura  dell'Ente  la  necessita'  di
inserire le informazioni carenti. 
    Al fine di poter esercitare l'attivita' di controllo, i  revisori
dovranno        accreditarsi        sul        portale         tesoro
https://portaletesoro.mef.gov.it/   come   utenti    dell'applicativo
«Partecipazioni» per l'ente di  riferimento,  seguendo  la  procedura
guidata di registrazione e consultando le istruzioni  reperibili  sul
medesimo sito. 
    4. Il questionario e' articolato come indicato di seguito: 
      istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario; 
      indice; 
      dati  identificativi  dell'ente,   dimensione   demografica   e
strutture di ricovero; al  riguardo  si  segnala  l'esigenza  di  una
compilazione corretta e completa  dei  dati  identificativi  giacche'
indispensabili per la gestione del database (denominazione dell'ente,
codice fiscale, Regione e tipologia di ente); 
      la  parte  prima  (domande  preliminari)  reca  quesiti  i  cui
elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle  sezioni
regionali; 
      la parte seconda contiene il conto economico secondo il modello
CE approvato dal Ministero della salute (cfr. il decreto ministeriale
15 giugno 2012 e, da ultimo, il decreto ministeriale 30  marzo  2013)
ai fini delle comunicazioni al Nuovo  sistema  informativo  sanitario
(NSIS),  nonche'  domande  e  prospetti  riguardanti  la   situazione
economica, con approfondimenti su temi particolari; il prospetto  del
conto economico e' integrato anche con i dati relativi  al  documento
previsionale  economico,  per  il  confronto  tra  i   risultati   di
consuntivo e  i  dati  programmatici  (lo  scostamento  e'  calcolato
automaticamente).  Ai  compilatori  del  questionario  si  chiede  di
verificare la conformita'  dei  dati  del  bilancio  d'esercizio  con
quelli del modello C.E.,  quinta  comunicazione  al  Ministero  della
salute, e con quelli del modello allegato alla nota integrativa; 
      la parte  terza  contiene  lo  stato  patrimoniale  secondo  il
modello SP approvato dal Ministero della salute,  nonche'  domande  e
prospetti relativi alla situazione patrimoniale  con  approfondimenti
su temi particolari; ai compilatori del  questionario  si  chiede  di
verificare la conformita'  dei  dati  dello  stato  patrimoniale  con
quelli  del  modello  allegato  alla  nota  integrativa.  Per  quanto
riguarda la parte relativa alle  partecipazioni  (pag.  39,  punto  4
delle  domande  specifiche  sullo  stato  patrimoniale),  si   chiede
l'elenco  degli  organismi  partecipati  dall'ente,   la   quota   di
partecipazione  e  la  verifica  della  coerenza  delle  informazioni
allegate al bilancio d'esercizio con quelle presenti nella banca dati
del MEF - Dipartimento del Tesoro; 
      chiudono le attestazioni finali,  distinte  a  seconda  che  la
relazione - questionario sia stata redatta  dal  Collegio  sindacale,
per  gli  enti  dei  servizi  sanitari   regionali,   o   dal   Terzo
certificatore, per la Gestione sanitaria  accentrata,  ove  istituita
(art. 22, comma 3, lettera d), decreto legislativo n. 118/2011); 
      in calce  al  documento  sono  previsti  fogli  di  lavoro  per
eventuali  annotazioni,  ove  i  compilatori   ritengano   necessarie
ulteriori precisazioni,  non  riportabili  nello  schema  cosi'  come
predisposto. 
    5. Per  quanto  riguarda  gli  enti  assoggettati  al  controllo,
restano  quelli  gia'  individuati   con   riferimento   ai   bilanci
d'esercizio a partire dal 2012 e cioe': 
      Azienda sanitaria locale; 
      Azienda ospedaliera; 
      Policlinici universitari; 
      Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
      Agenzie regionali per l'emergenza sanitaria; 
      Gestioni sanitarie accentrate; 
      Ospedali classificati,  se  ritenuti  dalle  sezioni  regionali
competenti  pienamente  equiparabili  agli  enti  sanitari   pubblici
regionali. 
    6. Le sezioni di controllo con sede nelle regioni  e  province  a
statuto speciale,  ove  ne  ricorra  l'esigenza,  potranno  apportare
integrazioni e modifiche  ai  questionari  che  tengano  conto  delle
peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita'
con questa conferenti,  fermo  restando  l'inoltro  dei  questionari,
compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della
Corte dei conti ai fini dell'alimentazione  della  banca  dati  degli
enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a  livello
nazionale. 
    Resta comunque facolta' delle sezioni regionali effettuare  tutti
gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari. 
    7. Per consentire la  gestione  informatica  dei  questionari  ed
evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile: 
      a)  utilizzare  esclusivamente   il   file   del   questionario
reperibile sul sito istituzionale della Corte dei  conti,  mantenendo
il formato originale per l'invio (in particolare, il  file  non  deve
essere convertito in  formati  immagine,  ma  utilizzato  cosi'  come
scaricato); 
      b)   nominare   il   file   secondo   il   seguente   criterio:
16_regione_nome  azienda  (esempio:   16_Veneto_azienda   ospedaliera
Padova); 
      c) inviare il questionario  unicamente  per  posta  elettronica
all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e,
contestualmente,       all'indirizzo        appresso        indicato:
documentazione.serviziosanitario@corteconti.it 
      d) nel caso in cui a seguito  dell'istruttoria  eseguita  dalla
Sezione  regionale  di  controllo  alcuni  dei  dati  originariamente
inseriti nel  questionario  siano  stati  modificati,  e'  necessario
inviare il questionario integrale modificato  al  recapito  di  posta
elettronica  sopra  indicato;  le  sezioni  regionali  verificheranno
l'esecuzione dell'adempimento. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico