Art. 2 Art. 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Dipartimento "Casa Italia"). - 1. Il Dipartimento "Casa Italia" e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici. 2. Il Dipartimento, in particolare, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e quelle delle altre amministrazioni competenti, cura il coordinamento degli attori istituzionali operanti nelle materie di cui al comma 1; elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la finalita' di cui al comma 1, promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilita'; monitora l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua le forme di finanziamento piu' adeguate per ridurre la pericolosita', la vulnerabilita' e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte e gestisce progetti per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1; promuove attivita' di formazione e informazione nelle materie di competenza. 3. Il Dipartimento, inoltre, provvede alle attivita' di cui all'art. 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, inerenti l'utilizzo del "Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici", per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1, per l'incentivazione dei piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici. 4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu' di quattro Servizi.».