Art. 2 
 
        Art. 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio 
                    dei ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. Dopo l'art. 12 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° ottobre 2012 e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Dipartimento "Casa Italia").  -  1.  Il  Dipartimento
"Casa Italia" e' la struttura di supporto  al  Presidente  che  opera
nell'area  funzionale  relativa  all'esercizio  delle   funzioni   di
indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse
al progetto "Casa Italia",  al  fine  di  sviluppare,  ottimizzare  e
integrare strumenti finalizzati alla cura e alla  valorizzazione  del
territorio e delle aree  urbane  nonche'  del  patrimonio  abitativo,
anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli
edifici. 
  2. Il Dipartimento, in particolare, ferme restando le  attribuzioni
disciplinate dalla legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  in  capo  al
Dipartimento  della  protezione   civile   e   quelle   delle   altre
amministrazioni  competenti,  cura  il  coordinamento  degli   attori
istituzionali operanti nelle materie di cui al comma 1; elabora linee
guida per la promozione della sicurezza e per la  valorizzazione  del
territorio, delle aree urbane e del patrimonio  abitativo;  individua
il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per  la  finalita'  di
cui al comma 1, promuove il  coordinamento  delle  fonti  informative
esistenti  e  la  loro  accessibilita';  monitora  l'andamento  degli
investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua le  forme
di finanziamento piu'  adeguate  per  ridurre  la  pericolosita',  la
vulnerabilita' e l'esposizione, a  fronte  di  rischi  naturali,  del
territorio, delle aree urbane e del patrimonio  abitativo  e  propone
misure di coordinamento e semplificazione dei  diversi  strumenti  di
finanziamento esistenti; elabora proposte e gestisce progetti per  il
perseguimento delle finalita' di cui al comma 1;  promuove  attivita'
di formazione e informazione nelle materie di competenza. 
  3.  Il  Dipartimento,  inoltre,  provvede  alle  attivita'  di  cui
all'art. 41, comma 3, lettere b) e c) del  decreto-legge  n.  50  del
2017, inerenti l'utilizzo del "Fondo da ripartire per l'accelerazione
delle attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici", per il
finanziamento  delle  verifiche  di  vulnerabilita'   degli   edifici
scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1,  previa
intesa con il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, per le verifiche di  vulnerabilita'  degli  edifici  privati
delle zone a  rischio  sismico  1,  per  l'incentivazione  dei  piani
sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu'
di quattro Servizi.».