Art. 3 
 
          Acquisto di efficacia del regolamento P-Logistica 
 
  1. Il regolamento della Piattaforma P-Logistica acquista  efficacia
dalla data  individuata  dal  GME  e  preventivamente  comunicata  al
Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il GME, una volta effettuata la comunicazione al Ministero dello
sviluppo economico di cui al comma 1, rende nota la data di efficacia
del regolamento mediante  apposita  comunicazione  sul  proprio  sito
internet. 
  3. Al fine di  riconoscere  ai  soggetti  interessati  un  adeguato
periodo  di  apprendimento  del  regolamento,  il  GME  puo'  rendere
disponibile, a fini meramente conoscitivi, sul proprio sito  internet
ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'operativita'  sulla
Piattaforma P-Logistica, con congruo anticipo rispetto alla  data  di
efficacia del regolamento stesso.