Art. 3 Acquisto di efficacia del regolamento P-Logistica 1. Il regolamento della Piattaforma P-Logistica acquista efficacia dalla data individuata dal GME e preventivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico. 2. Il GME, una volta effettuata la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 1, rende nota la data di efficacia del regolamento mediante apposita comunicazione sul proprio sito internet. 3. Al fine di riconoscere ai soggetti interessati un adeguato periodo di apprendimento del regolamento, il GME puo' rendere disponibile, a fini meramente conoscitivi, sul proprio sito internet ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'operativita' sulla Piattaforma P-Logistica, con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia del regolamento stesso.