Art. 2 
 
  1. Gli Organismi di ispezione  di  cui  al  comma  1  del  presente
decreto che non producono la citata documentazione entro  il  termine
perentorio  del  30  novembre  2017   saranno   destinatari   di   un
provvedimento di revoca della proroga. 
  2. Gli Organismi di ispezione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del
presente decreto che non producono la citata documentazione entro  il
termine  perentorio  del  30  giugno  2018  sono  destinatari   delle
comunicazioni e conseguenti provvedimenti di cui all'art. 4, comma  1
della direttiva del Ministero delle  attivita'  produttive  11  marzo
2002. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  e'  consultabile  integralmente  sul   sito
istituzionale    del    Ministero    dello     sviluppo     economico
http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-t
ecnica/organismi-abilitati-alle-verifiche 
    Roma, 13 luglio 2017 
 
                                    Il direttore generale: Fiorentino