Art. 2 1. Gli Organismi di ispezione di cui al comma 1 del presente decreto che non producono la citata documentazione entro il termine perentorio del 30 novembre 2017 saranno destinatari di un provvedimento di revoca della proroga. 2. Gli Organismi di ispezione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del presente decreto che non producono la citata documentazione entro il termine perentorio del 30 giugno 2018 sono destinatari delle comunicazioni e conseguenti provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1 della direttiva del Ministero delle attivita' produttive 11 marzo 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' consultabile integralmente sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-t ecnica/organismi-abilitati-alle-verifiche Roma, 13 luglio 2017 Il direttore generale: Fiorentino