Allegato Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei Vini «Colli Euganei». a) L'art. 4, comma 10: «I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con o senza indicazione geografica tipica.», e' sostituito con il seguente testo: «10. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da destinarsi ad altra denominazione come previsto dalla normativa vigente.». b) L'art. 7, comma 3: «Per il vino "Colli Euganei" rosso nella versione riserva in etichetta deve essere omesso il riferimento al colore.", e' sostituito con il seguente testo: «3. Per il vino "Colli Euganei" rosso nella versione riserva in etichetta puo' essere omesso il riferimento al colore.».