(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della  Denominazione  di
  Origine Controllata dei Vini «Colli Euganei». 
 
    a) L'art.  4,  comma  10:  «I  rimanenti  quantitativi,  fino  al
raggiungimento del limite  massimo  previsto  dal  quinto  comma  del
presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di  vino
con o senza indicazione geografica tipica.»,  e'  sostituito  con  il
seguente testo: 
      «10. I  rimanenti  quantitativi,  fino  al  raggiungimento  del
limite massimo previsto  dal  quinto  comma  del  presente  articolo,
saranno presi in carico per la produzione di vino  da  destinarsi  ad
altra denominazione come previsto dalla normativa vigente.». 
    b) L'art. 7, comma 3: «Per il vino "Colli  Euganei"  rosso  nella
versione riserva in etichetta deve essere omesso  il  riferimento  al
colore.", e' sostituito con il seguente testo: 
      «3. Per il vino "Colli Euganei" rosso nella versione riserva in
etichetta puo' essere omesso il riferimento al colore.».