Allegato Modifica al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei». L'art. 4, comma 8: «I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con o senza indicazione geografica tipica.», e' sostituito con il seguente testo: «8. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da destinarsi ad altra denominazione come previsto dalla normativa vigente.».