(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifica al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine
  Controllata  dei  vini  «Colli  Euganei  Fior  d'Arancio»  o  «Fior
  d'Arancio Colli Euganei». 
 
    L'art.  4,  comma  8:  «I   rimanenti   quantitativi,   fino   al
raggiungimento del limite  massimo  previsto  dal  quinto  comma  del
presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di  vino
con o senza indicazione geografica tipica.»,  e'  sostituito  con  il
seguente testo: 
      «8. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite
massimo previsto dal quinto  comma  del  presente  articolo,  saranno
presi in carico per la produzione di  vino  da  destinarsi  ad  altra
denominazione come previsto dalla normativa vigente.».