(allegato)
                                                             Allegato 
 
Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
   denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei». 
 
    a) L'art. 2,  comma  4:  «Il  vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Colli Euganei" rosso e' ottenuto dalle uve, dai mosti  e
dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti  di  ambito
aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, per  la
seguente composizione: 
      Merlot dal 40 al 80%; 
      Cabernet Sauvignon e/o franc e/o Carmenere dal 20 al 60%; 
      Raboso Piave e/o Raboso Veronese fino al 10%.», 
    e' sostituito con il seguente testo: 
      «4. Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli
Euganei" rosso e' ottenuto dalle uve, dai  mosti  e  dai  vini  delle
varieta' Merlot e/o  Cabernet  Sauvignon  e/o  franc  e/o  Carmenere,
provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei  alla  produzione
dei vini di cui all'art.  1,  con  un  limite  massimo  dell'85%  per
singolo vitigno. Possono concorrere alla produzione del predetto vino
le uve, i mosti e i vini  delle  varieta'  Raboso  Piave  e/o  Raboso
Veronese fino a un massimo del 10%.» 
      b) All'art. 4, comma  5,  nell'apposita  tabella,  la  resa  di
produzione massima di uva per ettaro per la varieta' Serprino  di  14
t/ha e' sostituita con 15 t/ha.