IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»; Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto-legge n. 47 del 2014, che, ai commi 1 e 2, rimanda alle convenzioni di locazione degli alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, la disciplina sul riscatto a termine degli stessi alloggi e che, al comma 3, fissa le condizioni per usufruire del credito di imposta sui corrispettivi delle cessioni degli stessi alloggi sociali; Visto, altresi', il comma 4 dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 47 del 2014, che prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonche' le modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta; Viste le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, che si applicano agli alloggi sociali di cui all'art. 10 del medesimo decreto-legge n. 47 del 2014; Visto il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. 864 del 19 luglio 2016; Vista l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 29 settembre 2016; Considerato che la Corte dei conti con Pec dell'8 marzo 2017 ha rappresentato l'esigenza di chiarire i presupposti normativi sottesi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 5; Ritenuto, ai fini dell'adeguamento alle osservazioni avanzate dall'organo di controllo, a seguito di ulteriori approfondimenti sulla materia, di espungere la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 2; Decreta: Art. 1 Facolta' di riscatto a termine dell'alloggio sociale 1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il conduttore che, decorsi almeno sette anni dalla data di inizio della locazione, non sia proprietario, unitamente agli altri componenti del proprio nucleo familiare, di altra abitazione nel territorio regionale di appartenenza, adeguata alle esigenze del nucleo familiare ai sensi delle vigenti normative statali e regionali in materia di alloggio sociale, ha facolta' di riscattare l'unita' immobiliare ad uso abitativo oggetto del contratto di locazione e di futuro riscatto disciplinato dal presente decreto, acquistandone la proprieta'. 2. Il diritto di riscatto e' esercitato dal conduttore mediante trasmissione della relativa dichiarazione, da inviare al locatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Le parti stipulano il relativo atto di trasferimento entro 120 giorni dal ricevimento della dichiarazione di riscatto, presso il notaio designato dal conduttore. 3. Il termine entro il quale il conduttore potra' decidere di acquistare l'alloggio sociale e' stabilito dalle parti, entro dieci anni dalla data di inizio della locazione.