Art. 14. Cessione di forme prima del dodicesimo mese 1. Il formaggio puo' essere immesso al consumo con la denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano solo quando la forma riporta il bollo ovale di selezione e ha compiuto i 12 mesi di stagionatura minima. 2. Nel caso di cessione di forme prima del compimento del 12° mese di stagionatura, ma comunque in zona di produzione, anche se riportanti il bollo ovale, le bolle di consegna e le fatture dovranno riportare la seguente dizione, gia' sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio, sui verbali di espertizzazione e di marchiatura: «Il formaggio non puo' essere immesso al consumo con la denominazione tutelata Parmigiano-Reggiano prima del compimento del 12° mese».