Art. 16. Costi 1. Per la consegna delle matrici marchianti e delle placche di caseina, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi, e' facolta' del Consorzio di richiedere ai caseifici un deposito cauzionale nella misura che sara' dallo stesso annualmente fissata. 2. Per il servizio di annullamento dei marchi per le forme di terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del bollo sostitutivo delle placche di cui all'art. 12, ai caseifici sara' richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sara' stabilita dal Consorzio. 3. Per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, verra' richiesto ai caseifici un rimborso spese.