Art. 7. Apposizione dei bolli ad inchiostro Contestualmente alle operazioni di espertizzazione, di cui all'art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato: a) prima categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano Reggiano «scelto sperlato», «zero» ed «uno»; b) seconda categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura»; c) terza categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio «scarto» e «scartone».