Art. 9. Annullamento marchi Sulle forme di terza categoria, unitamente a quelle con gravi difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a quelle che hanno subito correzioni tali da compromettere l'estetica della forma e/o la qualita' della pasta e/o i contrassegni identificativi del mese, dell'anno di produzione e della matricola del caseificio, saranno asportati i marchi a cura degli addetti del Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una o piu' strutture di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per tali forme, il caseificio dovra' conservare la documentazione prodotta dalle suddette strutture da cui risulti l'avvenuto annullamento dei marchi. L'annullamento dei marchi e' effettuato anche per le forme sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi stessi.