Art. 10. Alimentazione con piatto unico Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte mediante la tecnica del «Piatto unico», che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali. La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza. Inoltre: non e' consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte; le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla; se si procede all'umidificazione della massa (umidita' superiore al 20%), la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve avvenire immediatamente dopo la preparazione; anche se non si procede all'umidificazione della massa, la conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno.