Art. 4. Foraggi ammessi Possono essere somministrati alle bovine da latte: i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio; gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (Dactilis), di festuca, di fleolo (Phleum), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro; gli erbai di pisello, veccia e favino, purche' associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente; i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100°C) delle essenze foraggere predette; il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta; le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso. Possono, altresi', essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100°C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non puo' essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.