Art. 7. Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantita'. E' vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate. I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla. La quantita' complessiva di grasso greggio apportata da prodotti e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole, del germe di mais e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno.