(Regolamento di alimentazione delle bovine-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non 
 
    I mangimi devono essere corredati da «cartellini»  in  cui  siano
indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantita'. 
    E' vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate. 
    I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla. 
    La quantita' complessiva di grasso greggio apportata da  prodotti
e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole, del germe di mais
e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno.