(STATUTO-art. 14)
 
                              Art. 14. 
                             Il rettore 
 
    1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo e  esercita
funzioni di indirizzo, iniziativa  e  coordinamento  delle  attivita'
scientifiche e didattiche. Il rettore e', inoltre,  responsabile  del
perseguimento delle finalita'  dell'Universita'  secondo  criteri  di
qualita' e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,
trasparenza e promozione del merito. 
    2. Al rettore, in particolare, spetta di: 
      a) convocare e presiedere il senato accademico e  il  consiglio
di  amministrazione,   coordinando   le   attivita'   di   rispettiva
competenza; 
      b) proporre  al  consiglio  di  amministrazione,  acquisiti  il
parere  e  le  proposte  del  senato  accademico,  i   documenti   di
programmazione  e  riferire  annualmente  sullo  stato   della   loro
attuazione; 
      c) proporre all'approvazione del consiglio di  amministrazione,
sentito il senato accademico, il bilancio  di  previsione  annuale  e
triennale ed il conto consuntivo; 
      d) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il  senato
accademico, l'attribuzione dell'incarico di direttore generale; 
      e) proporre al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina  dei
componenti del collegio dei revisori dei conti; 
      f) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il  senato
accademico, i nomi dei componenti del  nucleo  di  valutazione  e  la
composizione e i componenti del presidio della qualita'; 
      g) esercitare l'alta vigilanza sul buon andamento della ricerca
e della didattica, nonche' sull'efficienza ed  efficacia  dell'azione
amministrativa dell'Ateneo; 
      h) emanare lo statuto ed i regolamenti dell'Ateneo; 
      i)  esercitare  la  funzione  disciplinare  nei  limiti   delle
competenze  stabilite  dalla  legge  e  con  le  modalita'   definite
nell'art. 29 del presente statuto; 
      j) disporre l'articolazione delle responsabilita' relative alla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      k) svolgere ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle
leggi, dallo statuto e dai regolamenti, nonche' ogni  altra  funzione
non espressamente attribuita ad altri organi  dal  presente  statuto,
con esclusione  degli  atti  attinenti  alla  gestione  ordinaria  di
competenza del direttore generale.