Art. 21. Convocazione e deliberazioni 1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore, con frequenza almeno bimestrale, per lo svolgimento delle sue funzioni. 2. Il consiglio di amministrazione e', altresi', convocato ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti. 4. Le modalita' di convocazione e di funzionamento dell'organo sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.