(STATUTO-art. 21)
 
                              Art. 21. 
                    Convocazione e deliberazioni 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore,  con
frequenza almeno bimestrale, per lo svolgimento delle sue funzioni. 
    2. Il consiglio di amministrazione e', altresi',  convocato  ogni
qualvolta il rettore  lo  ritenga  opportuno  o  ne  faccia  motivata
richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 
    3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide  se  e'
presente la maggioranza dei suoi componenti. 
    4. Le modalita' di convocazione e  di  funzionamento  dell'organo
sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.