IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai
sensi del quale i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n.  208,  cessano  di  avere  applicazione  a
decorrere   dall'anno   2017,    ferma    restando    l'applicazione,
nell'esercizio 2017, delle sanzioni  nel  caso  di  mancato  rispetto
dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del  2016,  il
quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  a
quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge  n.  232
del 2016 e per acquisire elementi informativi utili  per  la  finanza
pubblica, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le
risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata  legge  n.  232
del 2016, con tempi e modalita' definiti  con  decreti  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del  2016,  ai
sensi del quale ai fini della verifica del rispetto  degli  obiettivi
di saldo, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro
il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di
riferimento,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione dei risultati  conseguiti,  firmata  digitalmente,  ai
sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  dal  rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario  e  dall'organo  di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e
con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del  citato
art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016
che, ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono  conseguire
un saldo non negativo, in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate
finali e le spese finali; 
  Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che  ai
fini della determinazione del predetto saldo di  riferimento  prevede
che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e
5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli  1,
2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019,  nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza e'  considerato
il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della
quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva  la  quota
del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia  gli  impegni
cancellati  definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto
dell'anno precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del  2016  che
disciplina, in  caso  di  mancato  conseguimento  del  saldo  di  cui
all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016,  le  sanzioni  da
applicare agli enti inadempienti; 
  Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016,  che
disciplina le sanzioni da  applicare  nel  caso  in  cui  il  mancato
conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge  n.
232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli  accertamenti  delle
entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo; 
  Visto l'art. 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016,
n.  232,  il  quale  prevede  che  a  decorrere  dall'anno  2018  con
riferimento ai risultati dell'anno precedente,  e  a  condizione  del
rispetto dei termini perentori previsti  per  la  certificazione  dei
risultati del pareggio di bilancio, alle regioni  che  rispettano  il
saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale  di  cassa
non negativo fra le entrate e le spese finali,  sono  assegnate,  con
decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30
luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate  dal  bilancio
dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma  475,  lettera
b),  per  essere  destinate  alla  realizzazione   di   investimenti.
L'ammontare  delle  risorse  per  ciascuna  regione  e'   determinato
mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano.
Le regioni che conseguono il  saldo  finale  di  cassa  non  negativo
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti  il
monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di  cui  al  comma  466  e  la
certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e  in
termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al
comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione  erogata
dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento
della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al
netto delle  relative  regolazioni  contabili  imputate  al  medesimo
esercizio; 
  Visto l'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016,
n.  232,  il  quale  prevede  che  a  decorrere  dall'anno  2018  con
riferimento ai risultati dell'anno precedente,  e  a  condizione  del
rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali
risultati, per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il
saldo di cui al comma 466, lasciando  spazi  finanziari  inutilizzati
inferiori all'1 per cento degli  accertamenti  delle  entrate  finali
dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo  saldo,  nell'anno
successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  puo'  essere
innalzata del 10 per cento  della  spesa  sostenibile  ai  sensi  del
predetto comma 28; 
  Visto l'art. 1, comma 483, della citata legge n. 232 del  2016,  il
quale  prevede  che  per   le   Regioni   Friuli-Venezia   Giulia   e
Trentino-Alto Adige, nonche' per le Province autonome di Trento e  di
Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475  e  479
del medesimo art.  1  e  resta  ferma  la  disciplina  del  patto  di
stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454  e  seguenti,  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  come  attuata   dagli   accordi
sottoscritti con lo Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 509, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale prevede che la Regione siciliana garantisce un  saldo  positivo
non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno  2017  e  un  saldo  non
negativo a decorrere dall'anno 2018, calcolato secondo  le  modalita'
di cui al comma  466.  In  caso  di  inadempienza,  si  applicano  le
sanzioni di cui ai commi 475 e 476; 
  Visto l'art. 1, commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, che, al fine di  favorire  gli  investimenti,  da  realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, prevedono l'assegnazione di  spazi
finanziari a favore delle regioni per  500  milioni  nell'ambito  dei
patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n.  243  del
2012; 
  Considerato,  in  particolare  il  comma  495-bis  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 che, per l'anno 2017, ha  ripartito  gli  spazi
finanziari di cui al predetto comma 495  tra  le  regioni  a  statuto
ordinario per effettuare negli anni dal  2017  al  2021  investimenti
nuovi o aggiuntivi, la cui realizzazione e' certificata entro  il  31
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita
comunicazione  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  In  caso  di
mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano  le
sanzioni di cui al comma 475; 
  Visto l'art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale prevede che fermo restando quanto disposto  dall'art.  9  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con  il  patto  di  cui
alla legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  al  fine  di  favorire  gli
investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di
amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal  2017  al
2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della citata legge n. 243 del
2012, spazi  finanziari  nell'importo  di  70  milioni  di  euro  per
ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50  milioni  di  euro  annui  per
ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030; 
  Visto, il comma 140-bis della legge 11 dicembre  2016,  n.  232  il
quale prevede che le regioni  a  statuto  ordinario  sono  tenute  ad
effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari
a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017, la cui realizzazione e' oggetto
di comunicazione entro il 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato.
In caso di  mancata  o  parziale  realizzazione  degli  investimenti,
rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione  nella  tabella
4, qualora la regione non abbia conseguito,  per  la  differenza,  un
valore positivo del saldo di  cui  al  comma  466,  si  applicano  le
sanzioni di cui commi 475 e 476; 
  Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243,  che  prevedono  la  possibilita'  di  effettuare   investimenti
finanziati  da  operazioni  di  indebitamento  e  dall'utilizzo   dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base  dei  patti
di solidarieta' nazionali, disciplinati con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2017 n. 21, emanato in attuazione  dell'art.  10,  comma  5,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalita'  di
attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,  n.
243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e
degli enti locali, ivi incluse  le  modalita'  attuative  del  potere
sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte  delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale prevede che qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione
delle intese e dei patti di solidarieta'  previsti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.  10,  comma  5,
della  legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  non   siano   totalmente
utilizzati,  l'ente  territoriale  non  puo'  beneficiare  di   spazi
finanziari nell'esercizio finanziario successivo; 
  Vista l'intesa sancita nella seduta del 23  febbraio  2017  con  la
quale le Regioni, al fine di raggiungere  gli  obiettivi  di  finanza
pubblica per l'esercizio 2017  si  sono  impegnate  a  conseguire  un
risultato  positivo  dei  saldi  di  competenza  finanziaria  di  cui
all'art. 1, comma 466, della legge  n.  232  del  2016,  secondo  gli
importi indicati nelle tabelle n. 1 e 2 allegate all'intesa; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 469 e 470, della legge  n.
232 del 2016, all'emanazione del decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze, concernente  i  prospetti  e  le  modalita'  per  il
monitoraggio  degli  adempimenti  delle  regioni  e  delle   province
autonome relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a  484,
delle legge n. 232, per acquisire informazioni utili per  la  finanza
pubblica, e per la verifica del  rispetto  del  saldo  di  competenza
finanziaria tra le entrate finali e  le  spese  finali,  definito  ai
sensi dell'art. 1, comma 466, della citata legge n. 232 del 2016; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che,  nella
seduta del 6 luglio 2017 ha espresso parere favorevole,  condizionato
alle seguenti richieste: 
    a) che gli spazi finanziari  assegnati  alle  regioni  a  statuto
ordinario ai sensi dell'art. 1, comma 495, della  legge  n.  232  del
2016 sono 500 milioni e che il profilo  temporale  previsto  per  gli
investimenti nuovi e aggiuntivi dal comma 495-bis della citata  legge
n. 232 del 2016, si intende come un profilo minimo di spesa per anno.
Pertanto le sanzioni di cui al comma 475 si  applicano  in  caso  del
mancato raggiungimento di tale obiettivo; 
    b) che gli effetti  finanziari  derivanti  dalla  chiusura  delle
contabilita' speciali in materia di protezione civile non rilevino ai
fini dei vincoli  finanziari  attraverso  il  meccanismo  del  «saldo
mobile». 
  Considerato che la richiesta di cui alla precedente lettera  a)  e'
stata accolta, mentre quella di  cui  alla  lettera  b)  richiede  un
intervento legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - le  informazioni  concernenti
il  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a   quanto   disposto
dall'art. 1, commi da 463 a 503, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A
al presente decreto. 
  2. Gli enti di  cui  al  comma  1  trasmettono,  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo 2018,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  una
certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante  legale,  dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico - finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo
tra le entrate finali e le spese finali, secondo il  prospetto  e  le
modalita'  contenute  nell'allegato  B  al   presente   decreto.   La
trasmissione  per  via  telematica  della  certificazione  ha  valore
giuridico   ai   sensi   dell'art.   45,   comma   1,   del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. 
  3. In attuazione dell'art. 1, comma 469, della citata legge n.  232
del 2016, le regioni comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato -  gli
elementi  informativi  riguardanti  l'attuazione  del   Decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017 n. 21, recante
criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della  legge
24 dicembre 2012, n. 243, con i tempi, le  modalita'  e  i  prospetti
definiti dall'allegato C al presente decreto. 
  4. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai fini della trasmissione alle Regioni e alle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 luglio 2017 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco