IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cessano di avere applicazione a decorrere dall'anno 2017, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2017, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2016; Visto l'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge n. 232 del 2016 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232 del 2016, con tempi e modalita' definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016; Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che ai fini della determinazione del predetto saldo di riferimento prevede che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente; Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del 2016 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, le sanzioni da applicare agli enti inadempienti; Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, che disciplina le sanzioni da applicare nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo; Visto l'art. 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione e' determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio; Visto l'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28; Visto l'art. 1, comma 483, della citata legge n. 232 del 2016, il quale prevede che per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' per le Province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del medesimo art. 1 e resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato; Visto l'art. 1, comma 509, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che la Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018, calcolato secondo le modalita' di cui al comma 466. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476; Visto l'art. 1, commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, prevedono l'assegnazione di spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012; Considerato, in particolare il comma 495-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, per l'anno 2017, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le regioni a statuto ordinario per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi, la cui realizzazione e' certificata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475; Visto l'art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030; Visto, il comma 140-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017, la cui realizzazione e' oggetto di comunicazione entro il 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione nella tabella 4, qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476; Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedono la possibilita' di effettuare investimenti finanziati da operazioni di indebitamento e dall'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarieta' nazionali, disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017 n. 21, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo; Vista l'intesa sancita nella seduta del 23 febbraio 2017 con la quale le Regioni, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2017 si sono impegnate a conseguire un risultato positivo dei saldi di competenza finanziaria di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi indicati nelle tabelle n. 1 e 2 allegate all'intesa; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 469 e 470, della legge n. 232 del 2016, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti delle regioni e delle province autonome relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, delle legge n. 232, per acquisire informazioni utili per la finanza pubblica, e per la verifica del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra le entrate finali e le spese finali, definito ai sensi dell'art. 1, comma 466, della citata legge n. 232 del 2016; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 6 luglio 2017 ha espresso parere favorevole, condizionato alle seguenti richieste: a) che gli spazi finanziari assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016 sono 500 milioni e che il profilo temporale previsto per gli investimenti nuovi e aggiuntivi dal comma 495-bis della citata legge n. 232 del 2016, si intende come un profilo minimo di spesa per anno. Pertanto le sanzioni di cui al comma 475 si applicano in caso del mancato raggiungimento di tale obiettivo; b) che gli effetti finanziari derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile non rilevino ai fini dei vincoli finanziari attraverso il meccanismo del «saldo mobile». Considerato che la richiesta di cui alla precedente lettera a) e' stata accolta, mentre quella di cui alla lettera b) richiede un intervento legislativo; Decreta: Articolo unico 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico - finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 3. In attuazione dell'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - gli elementi informativi riguardanti l'attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017 n. 21, recante criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato C al presente decreto. 4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2017 Il ragioniere generale dello Stato: Franco