(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
    Il  presente  allegato  riguarda  i  tempi,  le  modalita'  ed  i
prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti,  da
parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da  463  a  508,  della
legge n.  232  del  2016,  tenendo  conto  degli  obiettivi  previsti
dall'intesa sancita nella riunione della Conferenza Stato Regioni del
23 febbraio 2017. 
 
A. Istruzioni generali. 
A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. 
    Per  il  monitoraggio  del  rispetto  del  saldo  di   competenza
finanziaria tra entrate finali  e  spese  finali,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono  il  modello  n.
1SF/17 riferito al 30 giugno 2017, al  30  settembre  2017  e  al  31
dicembre  2017,  entro  trenta  giorni  dalla  fine  del  periodo  di
riferimento,  esclusivamente  tramite  l'apposita  applicazione  web,
predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio. 
    Nel caso in cui il presente decreto sia  emanato  successivamente
alla scadenza  prevista  per  l'invio  dei  dati  relativi  al  primo
semestre, il primo invio di informazioni inerenti al monitoraggio del
saldo, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto. 
    Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al  suo  utilizzo
sono consultabili nel sito internet della Ragioneria  generale  dello
Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio. 
A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. 
    Gli   accreditamenti   sinora   effettuati    per    le    utenze
dell'applicazione web dedicata al patto di stabilita'  interno  e  al
pareggio 2016, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, rimangono validi per il  monitoraggio  del  pareggio  di
bilancio 2017 sino a quando la regione o la  provincia  autonoma  non
decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. 
    L'applicazione  web  consente  agli  enti  di  poter  effettuare,
direttamente al  sistema  web,  la  richiesta  di  una  nuova  utenza
attraverso la compilazione di una maschera  per  l'inserimento  delle
seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: 
      a. nome e cognome delle persone da abilitare alla  trasmissione
dei dati; 
      b. codice fiscale; 
      c. ente di appartenenza; 
      d. recapito di posta elettronica e telefonico. 
    Si precisa che ogni utenza e'  strettamente  personale,  per  cui
ogni ente puo' richiedere,  con  le  procedure  suesposte,  ulteriori
utenze. 
A.3.  Requisiti  informatici  per  l'applicazione  web  dedicata   al
pareggio di bilancio. 
    Per l'utilizzo del  sistema  web  dedicato  al  monitoraggio  del
pareggio sono necessari i seguenti requisiti: 
      dotazione informatica:  disponibilita'  di  una  postazione  di
lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer  10  o
superiore, Mozilla Firefox e  Google  Chrome);  applicazione  Acrobat
Reader (aggiornato) per le stampe; 
      supporti operativi: le modalita' di accesso  al  sistema  e  le
istruzioni   per   l'utilizzo   dello   stesso   sono    disponibili,
nell'apposita area dedicata  al  Pareggio  del  sito  internet  della
Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata  al  pareggio
di bilancio sotto  la  dicitura  «Regole  per  il  sito  pareggio  di
bilancio». 
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto. 
    Eventuali chiarimenti o  richieste  di  supporto  possono  essere
inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica,  compresi  eventuali  problemi   di   accesso   e/o   di
funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto  «Utenza  per
Pareggio di  bilancio  -  richiesta  di  chiarimenti».  Si  prega  di
comunicare, anche  in  questo  caso,  il  nominativo  e  il  recapito
telefonico del richiedente per essere ricontattati;  per  urgenze  e'
possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti
numeri   06-4761.2375/2125/2782   dalle   8,00   alle   18,00,    con
l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00; 
      pareggiobilancio@mef.gov.it   per   i   quesiti    di    natura
amministrativa e/o normativa. 
B. Istruzioni per la compilazione dei prospetti. 
B.1. Istruzioni generali. 
    Per il monitoraggio 2017 del saldo di competenza finanziaria  tra
entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 466,  della
legge n. 232 del 2016, e' stato predisposto  il  modello  n.  1SF/17,
articolato in tre colonne denominate: 
      a)  «Previsioni  di  competenza  2017»,  riguardante   i   dati
previsionali di competenza finanziaria  della  prima  annualita'  del
bilancio  di  previsione  2017-2019,  aggiornati  alla  data  cui  il
monitoraggio si riferisce (30 giugno,  30  settembre  e  31  dicembre
2017); 
      b)  «Accertamenti/impegni  a  tutto   il   ...   trim.   2017»,
riguardante  i  risultati  di  competenza  finanziaria,  ovvero   gli
accertamenti  e  gli  impegni  dell'esercizio  2017,  salvo  le  voci
riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato,  che   indicano   gli
stanziamenti definitivi alla data cui il monitoraggio si riferisce; 
      c)  «Cassa  a  tutto  il  2017  (facoltativo),  riguardante   i
risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti  effettuati  nel
2017, da compilare solo con riferimento ai dati al 31 dicembre  2017,
al fine  di  verificare  l'applicazione  della  premialita'  prevista
dall'art. 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del  2016.  Ai
fini  del  saldo  di  cassa  rileva  l'anticipazione  erogata   dalla
tesoreria statale nel corso  del  2017  per  il  finanziamento  della
sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto
delle  relative  regolazioni  contabili  imputate  contabilmente   al
medesimo  esercizio  per  le  anticipazioni  rimborsate   nel   corso
dell'esercizio. 
    Le voci riguardanti la seconda  colonna  «Accertamenti/impegni  a
tutto il ... trim. 2017» sono compilate indicando per  ciascuna  voce
di entrata o di spesa, con l'esclusione di quelle riguardanti i fondi
e gli spazi finanziari, gli accertamenti o gli  impegni  a  tutto  il
trimestre di riferimento, seguendo le seguenti regole: 
      gli importi indicano i dati cumulati  a  tutto  il  periodo  di
riferimento (es.: i dati  concernenti  il  monitoraggio  del  secondo
trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1°  gennaio
e termina il 30 giugno 2017; i dati a  tutto  il  mese  di  settembre
devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e  termina
il 30 settembre 2017, ecc.). Il  sistema  effettua  un  controllo  di
cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio, che  prevede
un messaggio di avvertimento (warning), di cui  l'ente  dovra'  tener
conto per la corretta quadratura  dei  dati.  Nel  caso  in  cui  gli
accertamenti o gli impegni di un trimestre risultassero  inferiori  a
quelli del trimestre precedente a seguito di un errore materiale,  e'
necessario procedere ad una rettifica dei dati inseriti nel trimestre
precedente; 
      gli importi possono riguardare dati  provvisori,  anche  se  le
informazioni riguardanti il  monitoraggio  del  saldo  di  competenza
finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi  dell'art.
1, comma 469, della citata legge n.  232  del  2016,  dovrebbero,  in
linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora  la
situazione trasmessa non fosse definitiva, gli  enti  provvedono,  in
ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare
non appena saranno disponibili i dati definitivi; 
      gli importi delle voci H1, I1 e L1  indicano  il  totale  degli
impegni registrati, rispettivamente, nel titolo 1, nel titolo 2 e nel
titolo 3 della spesa. Nella prima colonna del  prospetto,  tali  voci
sono valorizzate al netto del  fondo  pluriennale  vincolato,  mentre
nella seconda colonna le  stesse  corrispondono  all'ammontare  degli
impegni  registrati  per  ciascun  titolo  di  spesa  (che  gia'  non
comprende il fondo pluriennale vincolato). 
    La prima sezione del prospetto riguarda il fondo  pluriennale  di
entrata, articolato nelle seguenti voci: 
      A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti; 
      A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al
netto delle quote finanziate da debito; 
      A3) Fondo pluriennale vincolate per partite finanziarie; 
      A4) Fondo pluriennale vincolato di  entrata  che  finanzia  gli
impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto
2016. 
    Le prime tre voci sono compilate sia con riferimento  alla  prima
che alla seconda  colonna,  mentre  non  e'  valorizzabile  la  terza
colonna riguardante la cassa. Nelle prime due colonne e' indicato  il
medesimo  importo,  pari  agli  stanziamenti  aggiornati  riguardanti
l'annualita' 2017, iscritti in entrata  del  bilancio  di  previsione
2017  -  2019,  salvo  la  voce  riguardante  il  «Fondo  pluriennale
vincolato  di  entrata  in  conto  capitale  al  netto  delle   quote
finanziate  da  debito»,  che  e'  compilata  al  netto  delle  quote
finanziate da debito. Analoghe indicazioni  valgono  con  riferimento
alle voci I6, I8 e I11. 
    La voce A4) e' valorizzata  solo  con  riferimento  alla  seconda
colonna,  per  indicare  l'importo  degli  impegni  cancellati  dalle
scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto  2016,  quando
non e' piu' possibile adeguare i risultati del rendiconto  2016  alle
operazioni poste in essere nel 2017, riguardanti  la  formazione  del
fondo pluriennale di spesa  2016.  La  valorizzazione  di  tale  voce
consente di dare corretta applicazione all'art. 1, comma  466,  della
legge  n.  232  del  2016,  il  quale  prevede  che  ai  fini   della
determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese  finali  non
rileva la quota  del  fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  che
finanzia gli impegni cancellati definitivamente  dopo  l'approvazione
del rendiconto dell'esercizio precedente. 
    Le sezioni successive del modello riguardano: 
      i titoli di entrata 1,  2,  3,  4  e  5  previsti  dal  decreto
legislativo n. 118 del 2011, che rappresentano, le entrate finali  di
bilancio; 
      gli spazi finanziari acquisiti, i cui importi sono  valorizzati
in automatico dall'applicativo del  pareggio,  sulla  base  dei  dati
presenti nel modello 5OB/17 che riepiloga gli spazi  acquisiti  dalle
regioni e dalle province autonome, in attuazione della  legge,  delle
Intese regionali e dei Patti di solidarieta' nazionali; 
      le spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica,
costituite dal titolo 1 della spesa, compreso  il  fondo  pluriennale
vincolato di spesa di  parte  corrente,  rappresentato  in  una  voce
distinta, sia a preventivo che a consuntivo. Le  voci  della  sezione
riguardanti  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  di   parte
corrente, il fondo contenzioso destinato a confluire nel risultato di
amministrazione e gli altri accantonamenti stanziati nel bilancio  di
previsione destinati a confluire nel  risultato  di  amministrazione,
sono  valorizzate  solo  con  riferimento  alla  prima  colonna   del
prospetto,  al  fine  di  consentire   la   verifica   del   rispetto
dell'obiettivo a preventivo al netto di tali  stanziamenti  che,  non
potendo essere impegnati e pagati, non concorrono alla determinazione
del saldo a consuntivo. Per i fondi di parte corrente accantonati  ai
sensi dell'art. 1, comma 468-bis della  legge  n.  232  del  2016  e'
prevista la voce H5) «Altri accantonamenti (destinati a confluire nel
risultato di amministrazione)»; 
      le spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di  finanza
pubblica costituite dal titolo secondo della  spesa  al  netto  della
quota  del  fondo  pluriennale  finanziata  da  debito.  Al  fine  di
determinare tale  importo,  nella  prima  colonna  del  prospetto  e'
richiesta l'indicazione separata delle voci concernenti: 
      le spese in conto capitale al netto dell'ammontare  complessivo
del fondo pluriennale vincolato; 
      il fondo pluriennale vincolato al netto delle quote  finanziate
da debito. 
    Nella prima colonna del prospetto, dalla somma di tali  due  voci
sono sottratti il fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  in  conto
capitale e gli altri accantonamenti in conto capitale  stanziati  nel
bilancio  di  previsione  destinati  a  confluire  nel  risultato  di
amministrazione. Per i fondi in conto capitale accantonati  ai  sensi
dell'art. 1, comma 468-bis della legge n. 232 del 2016 e' prevista la
voce I4) «Altri accantonamenti in c/capitale (destinati  a  confluire
nel  risultato  di  amministrazione)».  Nella  seconda  colonna   del
prospetto, la  somma  delle  prime  due  voci  della  sezione  indica
l'ammontare delle spese in conto capitale valido ai fini dei saldi di
finanza pubblica. Nella terza colonna del prospetto le spese in conto
capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica sono costituite
solo dalla prima voce della sezione. 
    Al fine di consentire la verifica del pieno utilizzo degli  spazi
finanziari acquisiti per realizzare investimenti, nella seconda parte
della sezione dedicata alle spese in  conto  capitale  e'  necessario
indicare le spese effettuate a valere  di  ciascuna  tipologia  degli
spazi acquisiti. Al riguardo, si precisa che gli spazi richiesti  per
investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono  essere
riferiti ad impegni esigibili nell'anno di  riferimento,  nonche'  al
Fondo pluriennale di spesa effettivamente costituito  nell'esercizio,
mentre gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni
di indebitamento possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per
impegni esigibili nell'anno di riferimento. Nella prima colonna  sono
valorizzati gli stanziamenti di  spesa,  indicando  distintamente  le
quote destinate ad essere impegnate, e quelle  riguardanti  il  fondo
pluriennale vincolato non finanziato da debito. Nella seconda colonna
sono indicati gli impegni esigibili registrati nell'esercizio 2017  e
il fondo pluriennale  effettivamente  costituito  nell'esercizio  non
finanziato da debito. Nella terza colonna sono indicati  i  pagamenti
effettuati nel 2017 (solo quelli effettuati a  valere  degli  impegni
registrati a valere degli spazi acquisiti); 
      le spese per incremento di  attivita'  finanziarie,  costituite
dal titolo 3 della spesa, compreso il fondo pluriennale vincolato  di
spesa per attivita' finanziarie, rappresentato in una  voce  distinta
da quella riguardante le spese, sia a preventivo che a consuntivo; 
      gli spazi finanziari ceduti ad  altri  enti  nell'ambito  delle
intese  regionali  e  dei  patti  nazionali,  i  cui   importi   sono
valorizzati  in   automatico   dall'applicativo   del   pareggio   in
considerazione delle informazioni risultanti dal modello 5OB 17; 
      solo ai fini della terza colonna, riguardante i dati  di  cassa
(facoltativa), il saldo tra l'anticipazione erogata  dalla  Tesoreria
dello Stato per il  finanziamento  della  sanita'  e  le  regolazioni
contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi; 
      gli spazi finanziari acquisiti e non  utilizzati,  inseriti  in
automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci
riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative  agli  investimenti
effettuati a valere degli spazi. 
    Le voci di spesa H2, I2  e  L2,  riguardanti  rispettivamente  il
«Fondo  pluriennale  vincolato  di   parte   corrente»,   il   «Fondo
pluriennale  vincolato  in  conto  capitale  al  netto  delle   quote
finanziate da debito» e il «Fondo pluriennale vincolato  per  partite
finanziarie»,   sono   compilate   indicando,   sia   nella   colonna
«previsioni»,  che  in  quella  «accertamenti/impegni»,  il  medesimo
importo, pari rispettivamente al totale delle  previsioni  aggiornate
del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente,  al  totale  delle
previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato in  c/capitale,
e al totale dell'eventuale Fondo pluriennale  vincolato  per  partite
finanziarie  stanziati  nella  spesa  del  bilancio   di   previsione
2017-2019 per l'esercizio 2017. 
    La voce O «Saldo tra entrate e spese finali valide  ai  fini  dei
saldi di finanza pubblica» e' pari alla  differenza  tra  le  entrate
finali e le spese  finali,  incrementata  del  fondo  pluriennale  di
entrata  e  degli  spazi  finanziari  acquisiti   se   effettivamente
utilizzati per gli investimenti,  al  netto  degli  spazi  finanziari
ceduti ad  altre  amministrazioni  pubbliche.  Con  riferimento  alla
colonna facoltativa riguardante i risultati di  cassa,  il  saldo  e'
determinato facendo riferimento anche alla voce J. 
    Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
e' necessario confrontare il saldo  conseguito  con  l'obiettivo  cui
l'ente e' tenuto (la voce P),  determinato  in  considerazione  degli
eventuali obblighi di conseguire un saldo positivo previsti: 
      1) dal comma 509 dell'art. 1, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, per un importo non inferiore a € 577.512.000  per  l'anno  2017,
per della Regione siciliana; 
      2) dal comma 458 dell'art. 1 della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, per un importo pari alle risorse residue  al  31  dicembre  2016
sulla contabilita' speciale della  gestione  commissariale  derivanti
dall'applicazione del comma 456 della medesima legge  e  inerenti  al
contributo ivi disciplinato, trasferite  al  bilancio  della  regione
Piemonte; 
      3) dall'intesa del 23 febbraio 2017, per gli  importi  previsti
nelle tabelle n. 1 e n. 2, per le Regioni a statuto ordinario; 
      4) dal comma 140-bis della  legge  n.  232  del  2016,  per  un
importo pari agli investimenti previsti dal  predetto  comma  se  non
realizzati alla data del 31 dicembre 2017, da parte delle  Regioni  a
statuto ordinario. In particolare, se dal monitoraggio al 31 dicembre
2017, gli investimenti previsti dal predetto comma 140-bis  non  sono
stati realizzati, il saldo  positivo  (la  voce  P)  e'  incrementato
dell'importo degli investimenti non realizzati. 
    L'obiettivo degli enti che non hanno l'obbligo di  conseguire  un
saldo positivo e' pari a 0, cui eventualmente si aggiungono gli spazi
finanziari attribuiti dalla legge o acquisiti e ceduti in  attuazione
delle intese regionali e dei patti di solidarieta'. 
    L'obiettivo del saldo di cassa previsto  dall'articolo  dell'art.
1, comma 479, lettera a),  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232
(facoltativo) e' sempre pari a 0. 
    L'equilibrio di bilancio di cui  all'art.  1,  comma  466,  della
legge n. 232 del 2016 e' conseguito se,  nella  seconda  colonna  del
modello, la differenza il saldo di cui alla lettera O) e  l'obiettivo
di cui alla lettera P) e' pari a 0 o positiva. 
    Il pareggio di bilancio in termini di cassa di  cui  all'art.  1,
comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016 e'  conseguito  se
nella terza colonna del modello, la differenza il saldo di  cui  alla
lettera O) e l'obiettivo di cui  alla  lettera  P)  e'  pari  a  0  o
positiva. 
    La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi
sopra  evidenziati  e'  effettuata  con  riguardo  ai  dati  riferiti
all'intero esercizio finanziario, come  rilevati  dalla  trasmissione
del modello di monitoraggio del IV° trimestre. Pertanto  l'invio  dei
modelli di  monitoraggio  per  il  secondo  e  terzo  trimestre,  che
riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un
indicatore  del  mancato  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio   a
consuntivo.