Allegato A Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, tenendo conto degli obiettivi previsti dall'intesa sancita nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 23 febbraio 2017. A. Istruzioni generali. A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono il modello n. 1SF/17 riferito al 30 giugno 2017, al 30 settembre 2017 e al 31 dicembre 2017, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio. Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo semestre, il primo invio di informazioni inerenti al monitoraggio del saldo, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto. Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio. A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilita' interno e al pareggio 2016, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2017 sino a quando la regione o la provincia autonoma non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; b. codice fiscale; c. ente di appartenenza; d. recapito di posta elettronica e telefonico. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio. Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti: dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio». A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8,00 alle 18,00, con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00; pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa. B. Istruzioni per la compilazione dei prospetti. B.1. Istruzioni generali. Per il monitoraggio 2017 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, e' stato predisposto il modello n. 1SF/17, articolato in tre colonne denominate: a) «Previsioni di competenza 2017», riguardante i dati previsionali di competenza finanziaria della prima annualita' del bilancio di previsione 2017-2019, aggiornati alla data cui il monitoraggio si riferisce (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2017); b) «Accertamenti/impegni a tutto il ... trim. 2017», riguardante i risultati di competenza finanziaria, ovvero gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio 2017, salvo le voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato, che indicano gli stanziamenti definitivi alla data cui il monitoraggio si riferisce; c) «Cassa a tutto il 2017 (facoltativo), riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti effettuati nel 2017, da compilare solo con riferimento ai dati al 31 dicembre 2017, al fine di verificare l'applicazione della premialita' prevista dall'art. 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2017 per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio. Le voci riguardanti la seconda colonna «Accertamenti/impegni a tutto il ... trim. 2017» sono compilate indicando per ciascuna voce di entrata o di spesa, con l'esclusione di quelle riguardanti i fondi e gli spazi finanziari, gli accertamenti o gli impegni a tutto il trimestre di riferimento, seguendo le seguenti regole: gli importi indicano i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2017; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2017, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio, che prevede un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui gli accertamenti o gli impegni di un trimestre risultassero inferiori a quelli del trimestre precedente a seguito di un errore materiale, e' necessario procedere ad una rettifica dei dati inseriti nel trimestre precedente; gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi; gli importi delle voci H1, I1 e L1 indicano il totale degli impegni registrati, rispettivamente, nel titolo 1, nel titolo 2 e nel titolo 3 della spesa. Nella prima colonna del prospetto, tali voci sono valorizzate al netto del fondo pluriennale vincolato, mentre nella seconda colonna le stesse corrispondono all'ammontare degli impegni registrati per ciascun titolo di spesa (che gia' non comprende il fondo pluriennale vincolato). La prima sezione del prospetto riguarda il fondo pluriennale di entrata, articolato nelle seguenti voci: A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti; A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito; A3) Fondo pluriennale vincolate per partite finanziarie; A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2016. Le prime tre voci sono compilate sia con riferimento alla prima che alla seconda colonna, mentre non e' valorizzabile la terza colonna riguardante la cassa. Nelle prime due colonne e' indicato il medesimo importo, pari agli stanziamenti aggiornati riguardanti l'annualita' 2017, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2017 - 2019, salvo la voce riguardante il «Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito», che e' compilata al netto delle quote finanziate da debito. Analoghe indicazioni valgono con riferimento alle voci I6, I8 e I11. La voce A4) e' valorizzata solo con riferimento alla seconda colonna, per indicare l'importo degli impegni cancellati dalle scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto 2016, quando non e' piu' possibile adeguare i risultati del rendiconto 2016 alle operazioni poste in essere nel 2017, riguardanti la formazione del fondo pluriennale di spesa 2016. La valorizzazione di tale voce consente di dare corretta applicazione all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Le sezioni successive del modello riguardano: i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che rappresentano, le entrate finali di bilancio; gli spazi finanziari acquisiti, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/17 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni e dalle province autonome, in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarieta' nazionali; le spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dal titolo 1 della spesa, compreso il fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, rappresentato in una voce distinta, sia a preventivo che a consuntivo. Le voci della sezione riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente, il fondo contenzioso destinato a confluire nel risultato di amministrazione e gli altri accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione destinati a confluire nel risultato di amministrazione, sono valorizzate solo con riferimento alla prima colonna del prospetto, al fine di consentire la verifica del rispetto dell'obiettivo a preventivo al netto di tali stanziamenti che, non potendo essere impegnati e pagati, non concorrono alla determinazione del saldo a consuntivo. Per i fondi di parte corrente accantonati ai sensi dell'art. 1, comma 468-bis della legge n. 232 del 2016 e' prevista la voce H5) «Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)»; le spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica costituite dal titolo secondo della spesa al netto della quota del fondo pluriennale finanziata da debito. Al fine di determinare tale importo, nella prima colonna del prospetto e' richiesta l'indicazione separata delle voci concernenti: le spese in conto capitale al netto dell'ammontare complessivo del fondo pluriennale vincolato; il fondo pluriennale vincolato al netto delle quote finanziate da debito. Nella prima colonna del prospetto, dalla somma di tali due voci sono sottratti il fondo crediti di dubbia esigibilita' in conto capitale e gli altri accantonamenti in conto capitale stanziati nel bilancio di previsione destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Per i fondi in conto capitale accantonati ai sensi dell'art. 1, comma 468-bis della legge n. 232 del 2016 e' prevista la voce I4) «Altri accantonamenti in c/capitale (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)». Nella seconda colonna del prospetto, la somma delle prime due voci della sezione indica l'ammontare delle spese in conto capitale valido ai fini dei saldi di finanza pubblica. Nella terza colonna del prospetto le spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica sono costituite solo dalla prima voce della sezione. Al fine di consentire la verifica del pieno utilizzo degli spazi finanziari acquisiti per realizzare investimenti, nella seconda parte della sezione dedicata alle spese in conto capitale e' necessario indicare le spese effettuate a valere di ciascuna tipologia degli spazi acquisiti. Al riguardo, si precisa che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nell'anno di riferimento, nonche' al Fondo pluriennale di spesa effettivamente costituito nell'esercizio, mentre gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per impegni esigibili nell'anno di riferimento. Nella prima colonna sono valorizzati gli stanziamenti di spesa, indicando distintamente le quote destinate ad essere impegnate, e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato non finanziato da debito. Nella seconda colonna sono indicati gli impegni esigibili registrati nell'esercizio 2017 e il fondo pluriennale effettivamente costituito nell'esercizio non finanziato da debito. Nella terza colonna sono indicati i pagamenti effettuati nel 2017 (solo quelli effettuati a valere degli impegni registrati a valere degli spazi acquisiti); le spese per incremento di attivita' finanziarie, costituite dal titolo 3 della spesa, compreso il fondo pluriennale vincolato di spesa per attivita' finanziarie, rappresentato in una voce distinta da quella riguardante le spese, sia a preventivo che a consuntivo; gli spazi finanziari ceduti ad altri enti nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio in considerazione delle informazioni risultanti dal modello 5OB 17; solo ai fini della terza colonna, riguardante i dati di cassa (facoltativa), il saldo tra l'anticipazione erogata dalla Tesoreria dello Stato per il finanziamento della sanita' e le regolazioni contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi; gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative agli investimenti effettuati a valere degli spazi. Le voci di spesa H2, I2 e L2, riguardanti rispettivamente il «Fondo pluriennale vincolato di parte corrente», il «Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito» e il «Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie», sono compilate indicando, sia nella colonna «previsioni», che in quella «accertamenti/impegni», il medesimo importo, pari rispettivamente al totale delle previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al totale delle previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato in c/capitale, e al totale dell'eventuale Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie stanziati nella spesa del bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio 2017. La voce O «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica» e' pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, incrementata del fondo pluriennale di entrata e degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla colonna facoltativa riguardante i risultati di cassa, il saldo e' determinato facendo riferimento anche alla voce J. Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e' necessario confrontare il saldo conseguito con l'obiettivo cui l'ente e' tenuto (la voce P), determinato in considerazione degli eventuali obblighi di conseguire un saldo positivo previsti: 1) dal comma 509 dell'art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo non inferiore a € 577.512.000 per l'anno 2017, per della Regione siciliana; 2) dal comma 458 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari alle risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilita' speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 della medesima legge e inerenti al contributo ivi disciplinato, trasferite al bilancio della regione Piemonte; 3) dall'intesa del 23 febbraio 2017, per gli importi previsti nelle tabelle n. 1 e n. 2, per le Regioni a statuto ordinario; 4) dal comma 140-bis della legge n. 232 del 2016, per un importo pari agli investimenti previsti dal predetto comma se non realizzati alla data del 31 dicembre 2017, da parte delle Regioni a statuto ordinario. In particolare, se dal monitoraggio al 31 dicembre 2017, gli investimenti previsti dal predetto comma 140-bis non sono stati realizzati, il saldo positivo (la voce P) e' incrementato dell'importo degli investimenti non realizzati. L'obiettivo degli enti che non hanno l'obbligo di conseguire un saldo positivo e' pari a 0, cui eventualmente si aggiungono gli spazi finanziari attribuiti dalla legge o acquisiti e ceduti in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta'. L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'articolo dell'art. 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (facoltativo) e' sempre pari a 0. L'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se, nella seconda colonna del modello, la differenza il saldo di cui alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a 0 o positiva. Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all'art. 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se nella terza colonna del modello, la differenza il saldo di cui alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a 0 o positiva. La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati e' effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio del IV° trimestre. Pertanto l'invio dei modelli di monitoraggio per il secondo e terzo trimestre, che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio a consuntivo.