Allegato B Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. A. Certificazione dei risultati 2017. Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2017 le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano certificano i propri risultati per l'anno 2017 attraverso il modello n. 2C/17. Le informazioni del modello n. 2C/17 della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2017 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it E' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 2C/17 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, gia' compilato con le informazioni del prospetto di monitoraggio relativo al IV trimestre 2017. Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo 2017 e' inviato, entro il 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. In prossimita' del termine del 31 marzo 2018 previsto per la certificazione dei risultati del 2017, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto dell'attivita' di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data. L'obiettivo 2017 e' stato conseguito se la voce Q del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria realizzato nel 2017 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto per il 2017 e' pari a 0 o positivo. Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2017, in attuazione dell'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio 2017, condizione che, unitamente al rispetto del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione del pareggio 2017, consente di innalzare nell'esercizio 2018 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28. Per gli enti che, in occasione del monitoraggio del quarto trimestre 2017, hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativi), il prospetto della certificazione consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dall'articolo dell'art. 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per gli enti che non hanno conseguito l'obiettivo 2017, in attuazione dell'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, il prospetto della certificazione attesta se il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, e' inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte previste dal medesimo comma 476. Inoltre, il prospetto certifica l'utilizzo degli spazi finanziari per investimenti attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito. In considerazione del differente regime sanzionatorio previsto per le differenti modalita' di acquisizione degli spazi, il prospetto della certificazione attesta distintamente: a) il pieno utilizzo degli spazi previsti dai commi 495 e 495-bis, L 232/2016 per la realizzazione di investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2017 da parte delle Regioni a statuto ordinario, pari a 175 milioni. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 475; b) il mancato pieno utilizzo degli spazi di cui al comma 502, L 232/2016, pari a 70 milioni da parte di ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano; c) il mancato pieno utilizzo degli spazi acquisiti attraverso le intese regionali o i patti nazionali, che non consente di beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio 2018. Un ente ha interamente utilizzato gli spazi finanziari acquisti se ha realizzato gli investimenti per un importo pari a quello degli spazi finanziari acquisiti (le voci N del prospetto 1SF/17 presentano un valore pari a 0). Infine, il prospetto della certificazione attesta la realizzazione di investimenti nuovi e aggiuntivi, in attuazione dell'art. 140-bis della legge n. 232 del 2016. Alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, e alle Province autonome di Trento e i Bolzano, per le quali resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato, non si applicano le sanzioni e i premi previsti dall'art. 1, commi 475 e 479 della legge n. 232 del 2016. L'art. 1, comma 470, della legge di stabilita' 2017 ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2017 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello 2C/17 contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli. Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2017, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2018 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Monitoraggio». Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio. Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it». Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 473, della legge di stabilita' 2017 e' tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2018 i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.