(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
    Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti
per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo
di saldo tra entrate finali e spese finali delle Regioni  e  Province
autonome di Trento e di Bolzano. 
 
A. Certificazione dei risultati 2017. 
    Per la verifica del rispetto degli obiettivi  di  saldo  2017  le
Regioni e Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  certificano  i
propri risultati per l'anno 2017 attraverso il modello n. 2C/17. 
    Le informazioni del modello n. 2C/17  della  certificazione  sono
quelle relative al monitoraggio dell'intero anno  2017  trasmesse  al
Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando  il  sistema  web
previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio,  all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it 
    E' prevista una apposita procedura web che consente  all'ente  di
acquisire direttamente il modello 2C/17 per la certificazione ai fini
del successivo invio telematico al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  gia'  compilato  con  le  informazioni  del  prospetto   di
monitoraggio relativo al IV trimestre 2017. 
    Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di
saldo  2017  e'  inviato,  entro  il  31  marzo  2018,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. 
    In prossimita' del termine del 31  marzo  2018  previsto  per  la
certificazione dei risultati del  2017,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i dati inseriti alla  fine
di  gennaio,  per  tenere  conto  dell'attivita'  di   riaccertamento
ordinario posta in essere fino a tale data. 
    L'obiettivo 2017 e' stato conseguito se la voce Q del  prospetto,
riguardante la differenza tra  il  saldo  di  competenza  finanziaria
realizzato nel 2017 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto
per il 2017 e' pari a 0 o positivo. 
    Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2017, in attuazione
dell'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre  2016,  n.
232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati
spazi  finanziari  inutilizzati  inferiori  all'1  per  cento   degli
accertamenti delle entrate  finali  dell'esercizio  2017,  condizione
che, unitamente  al  rispetto  del  rispetto  dei  termini  perentori
previsti  per  la  certificazione  del  pareggio  2017,  consente  di
innalzare  nell'esercizio  2018  la  spesa  per  rapporti  di  lavoro
flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai  sensi  del
predetto comma 28. 
    Per gli enti  che,  in  occasione  del  monitoraggio  del  quarto
trimestre 2017, hanno compilato la  colonna  riguardante  i  dati  di
cassa (facoltativi), il prospetto della  certificazione  consente  di
certificare anche il conseguimento del  saldo  finale  di  cassa  non
negativo  fra  le  entrate  finali  e  le   spese   finali   previsto
dall'articolo dell'art. 1, comma  479  lettera  a),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232. 
    Per gli enti  che  non  hanno  conseguito  l'obiettivo  2017,  in
attuazione dell'art. 1, comma 476, della  citata  legge  n.  232  del
2016,  il  prospetto  della  certificazione  attesta  se  il  mancato
conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge  n.
232 del 2016, e' inferiore al 3 per cento  degli  accertamenti  delle
entrate finali dell'esercizio del mancato  conseguimento  del  saldo,
per cui sono applicabili le sanzioni ridotte  previste  dal  medesimo
comma 476. 
    Inoltre, il prospetto certifica l'utilizzo degli spazi finanziari
per   investimenti   attraverso   l'utilizzo   dei    risultati    di
amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito. In
considerazione del differente regime sanzionatorio  previsto  per  le
differenti modalita' di acquisizione degli spazi, il prospetto  della
certificazione attesta distintamente: 
      a) il pieno utilizzo degli  spazi  previsti  dai  commi  495  e
495-bis, L 232/2016 per la  realizzazione  di  investimenti  nuovi  e
aggiuntivi esigibili nel  2017  da  parte  delle  Regioni  a  statuto
ordinario, pari a 175  milioni.  Il  mancato  conseguimento  di  tale
obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni  di  cui  ai  commi
475; 
      b) il mancato pieno utilizzo degli spazi di cui al comma 502, L
232/2016, pari a 70 milioni  da  parte  di  ciascuna  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
      c) il mancato pieno utilizzo degli spazi  acquisiti  attraverso
le intese  regionali  o  i  patti  nazionali,  che  non  consente  di
beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio 2018. 
    Un ente ha interamente utilizzato gli spazi  finanziari  acquisti
se ha realizzato gli investimenti per un importo pari a quello  degli
spazi finanziari acquisiti (le voci N del prospetto 1SF/17 presentano
un valore pari a 0). 
    Infine,   il   prospetto   della   certificazione   attesta    la
realizzazione di  investimenti  nuovi  e  aggiuntivi,  in  attuazione
dell'art. 140-bis della legge n. 232 del 2016. 
    Alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige,  e  alle
Province autonome di Trento e i Bolzano, per le quali resta ferma  la
disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1,  commi
454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  come  attuata
dagli accordi sottoscritti con lo Stato, non si applicano le sanzioni
e i premi previsti dall'art. 1, commi 475 e 479 della  legge  n.  232
del 2016. 
    L'art. 1, comma 470, della legge di stabilita' 2017  ha  disposto
l'invio telematico della certificazione attestante  il  rispetto  del
pareggio  di  bilancio  prevedendone  la  sottoscrizione  con   firma
digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82   recante   «Codice   dell'amministrazione   digitale».   Alla
certificazione trasmessa in via telematica e'  attribuito,  ai  sensi
dell'art.  45,  comma  1,  del  citato  Codice   dell'amministrazione
digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti
in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In  particolare,
l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale,  rubricato
«Valore  giuridico  della  trasmissione»,  prevede  che  i  documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione  con  qualsiasi
mezzo telematico o informatico, idoneo  ad  accertarne  la  fonte  di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta  e  la  loro
trasmissione  non  deve  essere  seguita  da  quella  del   documento
originale. Pertanto, le regioni  non  devono  trasmettere  anche  per
posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. 
    La sottoscrizione del certificato generato dal sistema  web  deve
avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  febbraio  2013  recante
«Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione  e  verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». 
    Per acquisire  il  modello  della  certificazione  e'  necessario
accedere al portale dedicato  al  pareggio  e  richiamare,  dal  Menu
Funzionalita'  presente  alla  sinistra  della  maschera   principale
dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla
certificazione del rispetto degli obiettivi 2017 che prospettera', in
sola visualizzazione, il modello 2C/17 contenente le  risultanze  del
monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente. 
    Dopo  aver   verificato   l'attendibilita'   delle   informazioni
acquisite  dal  sistema   web,   sara'   possibile   procedere   alla
sottoscrizione  con  firma  digitale  del  documento  da  parte   del
rappresentante legale, del responsabile del  servizio  finanziario  e
dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. 
    A  tal  fine,  occorre  utilizzare  la  funzione  «Certificazione
digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito
tasto «Scarica Documento»;  una  volta  scaricato  il  documento,  va
apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit
di  firma  in  proprio  possesso;  quindi  e'   necessario   accedere
nuovamente alla  funzione  «Certificazione  digitale»  ed  effettuare
l'upload del  documento  firmato  tramite  l'apposito  tasto  «Carica
Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli  sulla
validita' delle firme apposte sul documento tra i quali  la  data  di
scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando  l'acquisizione  in
caso di mancato superamento dei suddetti controlli. 
    Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre  la  firma
digitale, che i dati del saldo  di  bilancio  al  31  dicembre  2017,
inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario,
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2018 mediante la
funzione   «Variazione    modello»    nell'applicazione    web    del
«Monitoraggio». 
    Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto  di
«Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il  sistema
web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto
del termine di invio. 
    Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e  ai  controlli
preventivi  effettuati   sono   consultabili   sul   Manuale   Utente
dell'applicativo       disponibile       sul       sistema        web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it 
    Quesiti di natura tecnica ed informatica  potranno  essere  posti
all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it». 
    Infine, si segnala  che  i  dati  indicati  nella  certificazione
devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di
gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che,  qualora  l'ente,
approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi
con la certificazione mediante il sistema web  di  questa  Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1,  comma
473, della legge di stabilita' 2017 e' tenuto  a  rettificare,  entro
sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del
rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2018 i dati  del
monitoraggio del quarto trimestre  presenti  nel  sistema  web  e  ad
inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. 
    Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da
quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non  prodotte  dal
sistema web non saranno ritenute valide ai  fini  della  attestazione
del rispetto del pareggio di bilancio.