(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
    Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le  modalita'
ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti
del patto di stabilita' interno del 2017 e delle  informazioni  utili
per la finanza pubblica, da parte delle regioni Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano
cui, nel 2017, si applicano i limiti di spesa previsti  dall'art.  1,
commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e  le  disposizioni
in materia di patto di stabilita' interno. 
 
    Ferma restando, la disciplina del  patto  di  stabilita'  interno
recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012
e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato,  tali  Autonomie  speciali
applicano le disposizioni di cui ai commi dal 463 a 508  della  legge
n. 232 del 2016, esclusa la disciplina prevista  dall'art.  1,  commi
475 - 479, della medesima legge. I tempi, le modalita' ed i prospetti
riguardanti il monitoraggio e la certificazione dei  risultati  della
disciplina del pareggio di bilancio sono  definiti  dal  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, commi  469
e 470, della legge di stabilita' n. 232 del 2016. 
A. ISTRUZIONI GENERALI 
A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. 
    Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente  previsti  i
seguenti prospetti  per  il  monitoraggio  del  patto  di  stabilita'
interno: 
      per la Regione Friuli - Venezia Giulia, il modello n.  1M/17/EU
(per il monitoraggio della spesa espressa in  termini  di  competenza
eurocompatibile); 
      per la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/17/S (per il  monitoraggio  del
saldo espresso in termini di competenza mista). 
    I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di  riferimento,  esclusivamente
tramite  l'applicazione  web,  predisposta  dal  Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente  decreto
sia emanato successivamente alla scadenza prevista  per  l'invio  dei
dati relativi al primo trimestre, il primo invio delle  informazioni,
inerenti al monitoraggio del patto, avra' luogo entro un  mese  dalla
pubblicazione del decreto. 
    Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al  suo  utilizzo
sono                   consultabili                    all'indirizzo:
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto 
A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. 
    Gli   accreditamenti   sinora   effettuati    per    le    utenze
dell'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del  patto
di stabilita' interno negli anni  scorsi,  rimangono  validi  sino  a
quando  l'Amministrazione  regionale  o  provinciale  non  decida  di
eliminare, variare o creare nuove utenze. 
    L'applicazione web del patto di stabilita' interno consente  alla
regione o alla provincia autonoma di poter  effettuare,  direttamente
al sistema web, la  richiesta  di  una  nuova  utenza  attraverso  la
compilazione  di  una  maschera  per  l'inserimento  delle   seguenti
informazioni anagrafiche obbligatorie: 
      a. nome e cognome delle persone da abilitare alla  trasmissione
dei dati; 
      b. codice fiscale; 
      c. ente di appartenenza; 
      d. recapito di posta elettronica e telefonico. 
    Si precisa che ogni utenza e'  strettamente  personale,  per  cui
ogni ente puo' richiedere,  con  le  procedure  suesposte,  ulteriori
utenze. 
A.3.  Requisiti  informatici  per  l'applicazione   web:   patto   di
stabilita' interno. 
    Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto
di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: 
      dotazione informatica:  disponibilita'  di  una  postazione  di
lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer  10  o
superiore, Mozilla Firefox e  Google  Chrome);  applicazione  Acrobat
Reader (aggiornato) per le stampe; 
      supporti operativi: le modalita' di accesso  al  sistema  e  le
istruzioni   per   l'utilizzo   dello   stesso   sono    disponibili,
nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno  del  sito
del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   (all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto),  sotto   la   dicitura
«Regole per il sito». 
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto 
    Eventuali chiarimenti o  richieste  di  supporto  possono  essere
inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica,  compresi  eventuali  problemi   di   accesso   e/o   di
funzionamento  dell'applicazione,  indicando   nell'oggetto   «Utenza
sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti». Si prega  di
comunicare, anche  in  questo  caso,  il  nominativo  e  il  recapito
telefonico del richiedente per essere ricontattati;  per  urgenze  e'
possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti
numeri   06-4761.2375/2125/2782   dalle   8,00   alle    18,00    con
l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00; 
      pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa  e/o
normativa. 
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI 
B.1. Istruzioni generali 
    Cumulabilita' - I prospetti devono essere  compilati  dagli  enti
indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento  (es.:  i
dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono  essere
riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il  30  giugno
2017; i dati a tutto il mese di settembre devono essere  riferiti  al
periodo che inizia il 1° gennaio e  termina  il  30  settembre  2017,
ecc.). 
    Il sistema effettua un controllo di cumulabilita'  dei  prospetti
concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti, prevede  un  blocco
della procedura  di  acquisizione  qualora  i  dati  del  periodo  di
riferimento risultino inferiori  a  quelli  del  periodo  precedente,
mentre per gli impegni prevede  solo  un  messaggio  di  avvertimento
(warning),  di  cui  l'ente  dovra'  tener  conto  per  la   corretta
quadratura dei dati. 
    Dati dell'esercizio precedente - E'  prevista  l'indicazione  dei
dati relativi all'esercizio precedente limitatamente alle voci attive
anche per l'esercizio 2017, inseriti dall'ente nella rilevazione  del
patto di stabilita' del precedente  anno  2016,  che  sono  riportati
automaticamente dal sistema web. L'eventuale variazione dei dati 2016
deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del  monitoraggio
relativo al patto di stabilita' dell'anno 2016.  I  totali  dei  dati
dell'esercizio precedente, sono riferiti anche alle voci non presenti
nel prospetto, in quanto non attive per l'esercizio 2017. 
    Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di
imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo
cui si riferisce l'errore. 
    Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni  riguardanti
il monitoraggio del patto di stabilita' interno, trasmesse  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  460,  della  citata  legge  n.  228  del  2012,
dovrebbero,  in  linea  di  principio,  riguardare  dati  definitivi;
tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse  definitiva,  gli
enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori,  che  e'
consentito  modificare  non  appena  saranno   disponibili   i   dati
definitivi. 
    Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte  dei  singoli
enti viene  valutato  confrontando  il  risultato  conseguito  al  31
dicembre  2017  con  l'obiettivo  annuale  prefissato,  eventualmente
rideterminato a seguito della cessione e dell'acquisizione  di  spazi
finanziari attraverso i patti di solidarieta'. 
    Per la regione Friuli Venezia Giulia cui si applicano i limiti di
spesa, se la differenza tra il  risultato  registrato  e  l'obiettivo
programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto  di
stabilita' per l'anno 2017 e' stato rispettato. 
    Per la regione Trentino - Alto Adige e le  province  autonome  di
Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi,  se  la  differenza
tra il  risultato  registrato  e  l'obiettivo  programmatico  risulta
positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2017 e'  stato
rispettato. 
B.2. Modelli per il monitoraggio n. 1M/17/EU e n. 2M/17/S 
    I modelli per il  monitoraggio  1M/17/EU  e  2M/17/S  presentano,
sostanzialmente, la stessa  struttura  dei  corrispondenti  prospetti
dell'anno passato, salvo: 
      a) l'adeguamento agli schemi di  bilancio  di  cui  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011 adottati  dalle  Autonomie  speciali  con
funzioni autorizzatoria; 
      b) l'adeguamento del prospetto 1M/17/EU alla  disciplina  delle
esclusioni prevista per la Regione Friuli Venezia Giulia; 
      c) l'inserimento nel prospetto 2M/17/S, ai fini  del  saldo  di
competenza mista, del fondo pluriennale vincolato di parte  corrente,
di entrata e di spesa, al netto della quota  riveniente  dal  ricorso
all'indebitamento, in attuazione dell'art. 1, comma 483, della  legge
n. 232/2016; 
      d) la previsione della voce riguardante  gli  spazi  finanziari
acquisiti, e della correlata voce riguardante i pagamenti  effettuati
a valere degli spazi acquisiti, necessaria per verificare l'effettiva
destinazione degli spazi agli investimenti prevista dalle norme. 
    Entrambi i prospetti prevedono la detrazione  dalle  spese  degli
accantonamenti previsti dal decreto-legge n. 201  del  2011  e  dalle
leggi successive,  al  fine  di  evitare  a  carico  delle  autonomie
speciali un contributo alla finanza pubblica doppio rispetto a quello
previsto. 
    Il modello 1M/17/EU e'  stato  predisposto  per  il  monitoraggio
dell'obiettivo eurocompatibile del patto di stabilita' interno  della
Regione Friuli Venezia Giulia. 
    Come stabilito dall'art. 1, comma 451, della legge  n.  228/2012,
le  spese  finali  in  termini  di  competenza  eurocompatibile  sono
costituite dalla somma: 
      a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti,
delle spese per imposte  e  tasse  e  per  oneri  straordinari  della
gestione corrente; 
      b) dei pagamenti per  trasferimenti  correnti,  per  imposte  e
tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; 
      c) dei pagamenti del titolo 2°, concernenti le spese  in  conto
capitale  che,  a  seguito   della   riforma   prevista   dal decreto
legislativo n. 118/2011 non comprende le  spese  per  concessione  di
crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e  per
conferimenti. 
    Il suindicato modello e', pertanto, articolato  in  tre  distinte
sezioni, corrispondenti alle lettere a), b) e c) dell'art.  1,  comma
451, della legge  n.  228/2012,  i  cui  totali  netti  concorrono  a
determinare  il  risultato  del  patto,  da  confrontarsi,   a   fine
esercizio, con l'obiettivo annuale. 
    In ciascuna sezione sono previste le voci  riguardanti  le  spese
che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle
spese non soggette al patto di stabilita' interno. 
    La prima sezione prevede l'inserimento del totale  degli  impegni
correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti: 
      gli impegni  relativi  ai  trasferimenti  correnti  (S1),  alle
imposte e  tasse  (S2)  e  agli  oneri  straordinari  della  gestione
corrente (S3), 
      gli impegni correnti delle spese escluse dal patto,  in  quanto
non considerate in sede di accordo, individuate dalla voce S4, se non
comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3. 
    La seconda sezione prevede l'inserimento  dei  dati  relativi  ai
pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e  per  gli
oneri straordinari della gestione  correnti,  dal  cui  totale  vanno
detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese  non  soggette  al
patto considerati nelle voci economiche suindicate. 
    La terza sezione prevede l'inserimento dei pagamenti relativi  al
titolo 2° dai quali sono detratti i  pagamenti  delle  spese  per  la
sanita' in c/capitale e non considerate in sede  di  accordo  (S10  e
S11). 
    Per la regione Trentino Alto-Adige  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, il  modello  n.  2M/17/S  riguarda  le  voci  di
entrata e di spesa che concorrono alla determinazione  del  saldo  in
termini di competenza mista. 
    Tale saldo e' costituito  dalla  somma  algebrica  degli  importi
risultanti dalla: 
      a) differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte
corrente (titoli 1, 2 e 3 delle entrate, e titolo 1 delle spese), 
      b) dalla differenza tra incassi e pagamenti, per  la  parte  in
conto capitale (titolo 4 delle entrate e titolo 2 delle spese), 
      c) dalla differenza tra il fondo pluriennale vincolato di parte
corrente di  entrata  e  il  fondo  pluriennale  vincolato  di  parte
corrente di spesa. 
    Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali  del  2017
sono inseriti nel sistema dagli enti, sulla base di  quanto  previsto
dagli accordi, gia' nel prospetto relativo al monitoraggio del  primo
trimestre 2017. 
    Tali  obiettivi,  eventualmente  rideterminati  a  seguito  della
cessione  o  acquisizione  di  spazi   nell'ambito   dei   patti   di
solidarieta',  hanno  esclusiva  valenza  per  il  confronto  con  le
risultanze dell'intero esercizio 2017, in quanto l'attuale  normativa
non prevede obiettivi trimestrali. 
    Gli  obiettivi  sono  rideterminati  tenendo  conto  degli  spazi
acquisiti solo per l'importo  pari  agli  investimenti  effettuati  a
valere degli spazi assegnati. 
    L'importo  degli  spazi  ceduti  ed  acquisiti   e'   determinato
automaticamente  dall'applicativo  del  patto,  tenendo  conto  delle
informazioni trasmesse dalle Autonomie speciali attraverso il sistema
web della Ragioneria generale dello Stato  dedicato  al  pareggio  di
bilancio previsto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 febbraio 2017, n. 21 e di quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
    Le  Autonomie  speciali  comunicano  al   MEF   le   informazioni
riguardanti le intese regionali in attuazione dell'art. 2,  comma  9,
del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  21
del 2017, il quale prevede che «le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati  i  saldi
obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  attraverso  il
sistema web dedicato al  pareggio  di  bilancio,  con  riferimento  a
ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia  autonoma,  gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento  del
rispetto del saldo di  cui  all'art.  9,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243». 
    Tale disposizione si applica anche alle  Autonomie  speciali  che
esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva,
in  attuazione  dell'art.  1,  comma  4,  del  predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  21  del  2017,  il  quale
prevede che «Fermo restando il rispetto del saldo di cui all'art.  9,
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  del  complesso  degli
enti territoriali delle regioni o delle province  autonome,  compresa
la medesima  regione  o  provincia  autonoma,  alle  regioni  e  alle
province autonome che esercitano le funzioni in  materia  di  finanza
locale in via esclusiva, le  disposizioni  del  presente  decreto  si
applicano compatibilmente con gli  statuti  speciali  e  le  relative
norme di attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in  materia
di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di  comunicazione  di
cui al comma  9,  dell'art.  2,  riferiti  al  complesso  degli  enti
territoriali delle regioni  o  delle  province  autonome,  nei  tempi
concordati con le predette autonomie speciali.