Allegato A Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno del 2017 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, nel 2017, si applicano i limiti di spesa previsti dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno. Ferma restando, la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato, tali Autonomie speciali applicano le disposizioni di cui ai commi dal 463 a 508 della legge n. 232 del 2016, esclusa la disciplina prevista dall'art. 1, commi 475 - 479, della medesima legge. I tempi, le modalita' ed i prospetti riguardanti il monitoraggio e la certificazione dei risultati della disciplina del pareggio di bilancio sono definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, commi 469 e 470, della legge di stabilita' n. 232 del 2016. A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilita' interno: per la Regione Friuli - Venezia Giulia, il modello n. 1M/17/EU (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile); per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/17/S (per il monitoraggio del saldo espresso in termini di competenza mista). I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio delle informazioni, inerenti al monitoraggio del patto, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto. Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. L'applicazione web del patto di stabilita' interno consente alla regione o alla provincia autonoma di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; b. codice fiscale; c. ente di appartenenza; d. recapito di posta elettronica e telefonico. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilita' interno. Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti: dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto), sotto la dicitura «Regole per il sito». A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8,00 alle 18,00 con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00; pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa. B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI B.1. Istruzioni generali Cumulabilita' - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2017; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2017, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati. Dati dell'esercizio precedente - E' prevista l'indicazione dei dati relativi all'esercizio precedente limitatamente alle voci attive anche per l'esercizio 2017, inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilita' del precedente anno 2016, che sono riportati automaticamente dal sistema web. L'eventuale variazione dei dati 2016 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilita' dell'anno 2016. I totali dei dati dell'esercizio precedente, sono riferiti anche alle voci non presenti nel prospetto, in quanto non attive per l'esercizio 2017. Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore. Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del patto di stabilita' interno, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 460, della citata legge n. 228 del 2012, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi. Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2017 con l'obiettivo annuale prefissato, eventualmente rideterminato a seguito della cessione e dell'acquisizione di spazi finanziari attraverso i patti di solidarieta'. Per la regione Friuli Venezia Giulia cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2017 e' stato rispettato. Per la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2017 e' stato rispettato. B.2. Modelli per il monitoraggio n. 1M/17/EU e n. 2M/17/S I modelli per il monitoraggio 1M/17/EU e 2M/17/S presentano, sostanzialmente, la stessa struttura dei corrispondenti prospetti dell'anno passato, salvo: a) l'adeguamento agli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 adottati dalle Autonomie speciali con funzioni autorizzatoria; b) l'adeguamento del prospetto 1M/17/EU alla disciplina delle esclusioni prevista per la Regione Friuli Venezia Giulia; c) l'inserimento nel prospetto 2M/17/S, ai fini del saldo di competenza mista, del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, in attuazione dell'art. 1, comma 483, della legge n. 232/2016; d) la previsione della voce riguardante gli spazi finanziari acquisiti, e della correlata voce riguardante i pagamenti effettuati a valere degli spazi acquisiti, necessaria per verificare l'effettiva destinazione degli spazi agli investimenti prevista dalle norme. Entrambi i prospetti prevedono la detrazione dalle spese degli accantonamenti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 e dalle leggi successive, al fine di evitare a carico delle autonomie speciali un contributo alla finanza pubblica doppio rispetto a quello previsto. Il modello 1M/17/EU e' stato predisposto per il monitoraggio dell'obiettivo eurocompatibile del patto di stabilita' interno della Regione Friuli Venezia Giulia. Come stabilito dall'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, le spese finali in termini di competenza eurocompatibile sono costituite dalla somma: a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per oneri straordinari della gestione corrente; b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; c) dei pagamenti del titolo 2°, concernenti le spese in conto capitale che, a seguito della riforma prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 non comprende le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti. Il suindicato modello e', pertanto, articolato in tre distinte sezioni, corrispondenti alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a fine esercizio, con l'obiettivo annuale. In ciascuna sezione sono previste le voci riguardanti le spese che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle spese non soggette al patto di stabilita' interno. La prima sezione prevede l'inserimento del totale degli impegni correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti: gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente (S3), gli impegni correnti delle spese escluse dal patto, in quanto non considerate in sede di accordo, individuate dalla voce S4, se non comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3. La seconda sezione prevede l'inserimento dei dati relativi ai pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione correnti, dal cui totale vanno detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche suindicate. La terza sezione prevede l'inserimento dei pagamenti relativi al titolo 2° dai quali sono detratti i pagamenti delle spese per la sanita' in c/capitale e non considerate in sede di accordo (S10 e S11). Per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/17/S riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo in termini di competenza mista. Tale saldo e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla: a) differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente (titoli 1, 2 e 3 delle entrate, e titolo 1 delle spese), b) dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale (titolo 4 delle entrate e titolo 2 delle spese), c) dalla differenza tra il fondo pluriennale vincolato di parte corrente di entrata e il fondo pluriennale vincolato di parte corrente di spesa. Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2017 sono inseriti nel sistema dagli enti, sulla base di quanto previsto dagli accordi, gia' nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2017. Tali obiettivi, eventualmente rideterminati a seguito della cessione o acquisizione di spazi nell'ambito dei patti di solidarieta', hanno esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero esercizio 2017, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali. Gli obiettivi sono rideterminati tenendo conto degli spazi acquisiti solo per l'importo pari agli investimenti effettuati a valere degli spazi assegnati. L'importo degli spazi ceduti ed acquisiti e' determinato automaticamente dall'applicativo del patto, tenendo conto delle informazioni trasmesse dalle Autonomie speciali attraverso il sistema web della Ragioneria generale dello Stato dedicato al pareggio di bilancio previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le Autonomie speciali comunicano al MEF le informazioni riguardanti le intese regionali in attuazione dell'art. 2, comma 9, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, il quale prevede che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243». Tale disposizione si applica anche alle Autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, in attuazione dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, il quale prevede che «Fermo restando il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, compresa la medesima regione o provincia autonoma, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9, dell'art. 2, riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.