Art. 2 Liquidazione coatta amministrativa 1. A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione europea di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o piu' decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone: a) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche; b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita' per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e s.m. (Testo unico bancario) la continuazione e' disposta senza necessita' di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza; c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformita' all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa; d) gli interventi indicati all'articolo 4 a sostegno della cessione di cui all'articolo 3, in conformita' all'offerta vincolante di cui alla lettera c). 2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario e' condotto con riferimento ai soli (( crediti non ceduti )) ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura. 3. L'efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, secondo quanto previsto all'articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'articolo 90, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): «Art. 90 (Liquidazione dell'attivo). - 1. (Omissis). 2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere attivita' e passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o l'intervento di questi e' insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione puo' avere ad oggetto passivita' anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parita' di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorita'. La cessione puo' avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita' risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell'articolo 87. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo. 3. I commissari possono, nei casi di necessita' e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita', secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 86 (Accertamento del passivo). - 1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3. 2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonche' ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari. 2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a consultare l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco e' depositato presso la sede della societa' o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma. 3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore. 4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all'indirizzo di posta elettronica della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. 5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entita' dei propri diritti e indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo. 6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento della decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. 7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. 8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali e' stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.». - Si riporta il testo vigente del dell'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti). - 1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, e' rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85. (Omissis).».