Art. 2 
 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
 
  1.  A  seguito  dell'adozione  della   positiva   decisione   della
Commissione europea di cui  all'articolo  1,  comma  2,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze con uno o  piu'  decreti,  adottati  su
proposta della Banca d'Italia, dispone: 
    a) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche; 
    b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio  dell'impresa
o di determinati rami di attivita' per il tempo tecnico necessario ad
attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga
all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre  1993,
n. 385 e s.m. (Testo unico bancario)  la  continuazione  e'  disposta
senza necessita' di acquisire autorizzazioni  o  pareri  della  Banca
d'Italia o del comitato di sorveglianza; 
    c) che i commissari liquidatori procedano alla  cessione  di  cui
all'articolo 3 in conformita' all'offerta  vincolante  formulata  dal
cessionario individuato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3.  Con
l'offerta il cessionario assume gli  impegni  ai  fini  del  rispetto
della  disciplina  europea  sugli  aiuti   di   Stato,   identificati
nell'offerta stessa; 
    d) gli  interventi  indicati  all'articolo  4  a  sostegno  della
cessione di cui all'articolo 3, in conformita' all'offerta vincolante
di cui alla lettera c). 
  2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al  comma  1,  l'accertamento
del passivo dei soggetti in liquidazione ai  sensi  dell'articolo  86
del Testo unico bancario e'  condotto  con  riferimento  ai  soli  ((
crediti non ceduti )) ai sensi dell'articolo 3, retrocessi  ai  sensi
dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura. 
  3. L'efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma  1  decorre,
relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d)  del
medesimo comma, secondo quanto previsto all'articolo 83, comma 1, del
Testo unico bancario. Per ogni aspetto non disciplinato dal  presente
decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si
applica la disciplina contenuta nel  Testo  unico  bancario  e  nelle
disposizioni da esso richiamate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 90, commi 2
          e 3, del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
              «Art. 90 (Liquidazione dell'attivo). - 1. (Omissis). 
              2. I commissari, con il parere favorevole del  comitato
          di  sorveglianza  e  previa  autorizzazione   della   Banca
          d'Italia, possono cedere attivita' e passivita', l'azienda,
          rami  d'azienda   nonche'   beni   e   rapporti   giuridici
          individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni
          per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti  o
          l'intervento  di  questi  e'  insufficiente,  al  fine   di
          favorire lo svolgimento  della  liquidazione,  la  cessione
          puo' avere ad oggetto passivita' anche solo per  una  quota
          di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo  il  rispetto
          della parita' di  trattamento  dei  creditori  e  del  loro
          ordine di priorita'. La cessione puo' avvenire in qualsiasi
          stadio della procedura,  anche  prima  del  deposito  dello
          stato passivo; il cessionario risponde comunque delle  sole
          passivita' risultanti dallo  stato  passivo,  tenuto  conto
          dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai  sensi
          dell'articolo 87. Si applicano  le  disposizioni  dell'art.
          58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una
          banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma  7  del
          medesimo articolo. 
              3. I commissari possono, nei casi di necessita'  e  per
          il  miglior  realizzo  dell'attivo,  previa  autorizzazione
          della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o
          di  determinati  rami  di  attivita',  secondo  le  cautele
          indicate dal comitato  di  sorveglianza.  La  continuazione
          dell'esercizio     dell'impresa      disposta      all'atto
          dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine
          indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento
          di diritto dei  rapporti  giuridici  preesistenti  previsto
          dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  86  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 86 (Accertamento del passivo). - 1. Entro un mese
          dalla nomina i commissari comunicano  a  ciascun  creditore
          l'indirizzo  di   posta   elettronica   certificata   della
          procedura e le  somme  risultanti  a  credito  di  ciascuno
          secondo  le  scritture  e  i  documenti  della  banca.   La
          comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali
          contestazioni  e  avviene   a   mezzo   posta   elettronica
          certificata  se  il  relativo  indirizzo  del  destinatario
          risulta  dal  registro  delle  imprese  ovvero  dall'Indice
          nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata
          delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a
          mezzo  lettera  raccomandata  o  telefax  presso  la   sede
          dell'impresa  o  la  residenza   del   creditore.   Se   il
          destinatario ha sede o risiede all'estero, la comunicazione
          puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia,  se
          esistente. Contestualmente i  commissari  invitano  ciascun
          creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma  4,
          il proprio indirizzo di posta elettronica  certificata,  le
          cui variazioni  e'  onere  comunicare  ai  commissari,  con
          l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3. 
              2. Analoga comunicazione viene  inviata  a  coloro  che
          risultino titolari  di  diritti  reali  sui  beni  e  sugli
          strumenti  finanziari  relativi  ai  servizi  previsti  dal
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  in  possesso
          della  banca,  nonche'  ai  clienti  aventi  diritto   alle
          restituzioni dei detti strumenti finanziari. 
              2-bis. Nei casi disciplinati  dall'articolo  92-bis,  i
          commissari, sentito il comitato  di  sorveglianza,  possono
          provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e  2  anche
          per  singole  categorie   di   aventi   diritto,   mediante
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione  nazionale
          o locale di un  avviso  contenente  l'invito  a  consultare
          l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco  e'
          depositato presso la sede della societa' o messo altrimenti
          a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso  il
          diritto di ciascuno di prendere visione solo della  propria
          posizione. Il termine per la presentazione delle domande di
          insinuazione  ai  sensi   del   comma   5   decorre   dalla
          pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma. 
              3. Tutte le successive  comunicazioni  sono  effettuate
          dai   commissari   all'indirizzo   di   posta   elettronica
          certificata indicato dagli interessati. In caso di  mancata
          comunicazione   dell'indirizzo   di    posta    elettronica
          certificata o della sua  variazione,  ovvero  nei  casi  di
          mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse
          si  eseguono  mediante  deposito  nella   cancelleria   del
          tribunale del luogo ove la banca  ha  la  sede  legale.  Si
          applica  l'articolo  31-bis,  terzo  comma,   della   legge
          fallimentare,  intendendosi  sostituito  al   curatore   il
          commissario liquidatore. 
              4.  Entro  quindici  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione,  i  creditori  e  i  titolari  dei   diritti
          indicati  nel  comma  2  possono  presentare   o   inviare,
          all'indirizzo di posta elettronica della procedura, i  loro
          reclami    ai    commissari,    allegando    i    documenti
          giustificativi. 
              5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione   del
          decreto di  liquidazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana, i creditori e i titolari  dei  diritti
          indicati nel comma 2,  i  quali  non  abbiano  ricevuto  la
          comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere  ai
          commissari,   mediante   raccomandata   con    avviso    di
          ricevimento, il riconoscimento  dei  propri  crediti  e  la
          restituzione dei propri beni, presentando i documenti  atti
          a provare l'esistenza, la specie  e  l'entita'  dei  propri
          diritti  e  indicando  l'indirizzo  di  posta   elettronica
          certificata  al  quale  ricevere  tutte  le   comunicazioni
          relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente
          articolo. 
              6. I commissari,  trascorso  il  termine  previsto  dal
          comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi,  presentano
          alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della
          banca,  l'elenco  dei  creditori  ammessi  e  delle   somme
          riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di  prelazione
          e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi  dei  titolari
          dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui  e'  stato
          negato il riconoscimento delle pretese.  I  clienti  aventi
          diritto  alla  restituzione  degli   strumenti   finanziari
          relativi ai servizi  previsti  dal  d.lgs.  di  recepimento
          della decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  sono
          iscritti  in  apposita  e  separata  sezione  dello   stato
          passivo. 
              7.  Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  6   i
          commissari depositano nella cancelleria del  tribunale  del
          luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione  degli
          aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei
          titolari di diritti  indicati  nel  comma  2,  nonche'  dei
          soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e'  stato
          negato il riconoscimento delle pretese. 
              8.  Successivamente  i  commissari   comunicano   senza
          indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai
          quali e' stato negato in tutto o in parte il riconoscimento
          delle  pretese,  la  decisione  presa  nei  loro  riguardi.
          Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e'  dato  avviso
          tramite  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana. 
              9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e  7,
          lo stato passivo diventa esecutivo.». 
              - Si riporta il testo  vigente  del  dell'articolo  83,
          comma 1, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i
          creditori e sui  rapporti  giuridici  preesistenti).  -  1.
          Dalla data di  insediamento  degli  organi  liquidatori  ai
          sensi  dell'articolo  85,  e  comunque  dal  sesto   giorno
          lavorativo   successivo   alla   data   di   adozione   del
          provvedimento che  dispone  la  liquidazione  coatta,  sono
          sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e
          le restituzioni di beni di terzi. La data  di  insediamento
          dei commissari liquidatori, con l'indicazione  del  giorno,
          dell'ora e del minuto, e'  rilevata  dalla  Banca  d'Italia
          sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85. 
              (Omissis).».