Art. 3 
 
                              Cessioni 
 
  1. I commissari liquidatori, in conformita' con quanto previsto dal
decreto adottato ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  provvedono  a
cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma  3,  l'azienda,
suoi  singoli  rami,  nonche'  beni,  diritti  e  rapporti  giuridici
individuabili  in  blocco,  ovvero  attivita'  e  passivita',   anche
parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti  in
liquidazione o di entrambi.  Alla  cessione  non  si  applica  quanto
previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e  7,  salvo
per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma
2, del Testo unico bancario.  Restano  in  ogni  caso  esclusi  dalla
cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: 
    a) le passivita' indicate all'articolo 52, comma 1,  lettera  a),
punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre  2015,
n. 180; 
    b) i debiti delle Banche nei confronti  dei  propri  azionisti  e
obbligazionisti   subordinati   derivanti   dalle    operazioni    di
commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche
o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei  servizi  di
investimento   riferite   alle   medesime   azioni   o   obbligazioni
subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso  i  soggetti
destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; 
    c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi  prima  della
cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passivita'. 
  2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia  verso
i terzi a seguito della pubblicazione da parte della  Banca  d'Italia
(( nel proprio sito internet )) della notizia della  cessione,  senza
necessita' di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge,  anche
a fini  costitutivi,  di  pubblicita'  notizia  o  dichiarativa,  ivi
inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470,  2525,
2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma
2,  del  Testo  unico  bancario.  Fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 58, comma 3, del Testo unico bancario,  il  cessionario
effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini  costitutivi,
di pubblicita' notizia o dichiarativa, cosi'  come  l'indicazione  di
dati catastali e confini  per  gli  immobili  trasferiti,  entro  180
giorni dalla pubblicazione (( nel sito internet )). Restano fermi gli
obblighi di comunicazione  previsti  dall'articolo  120  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58.  Nei  confronti  dei  debitori
ceduti la pubblicazione (( nel sito internet )) produce  gli  effetti
indicati dall'articolo 1264 del codice civile.  Non  si  applicano  i
termini previsti dall'articolo 47 della legge 29  dicembre  1990,  n.
428. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro
della cessione ai sensi del comma 1. Il cessionario non e'  obbligato
solidalmente con il cedente ai sensi  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo  8  giugno  2001,  n.  231.  Al  cessionario  si  applica
l'articolo 47, comma 9, del decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.
180. Quando la cessione ha ad oggetto beni  culturali  ai  sensi  del
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni, ai fini dell'esercizio della prelazione,  la  denuncia
prevista  dall'articolo  59  del  medesimo  decreto  legislativo   e'
effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione  del
contratto   di   cessione;   la   condizione   sospensiva    prevista
dall'articolo 61,  comma  4,  del  medesimo  decreto  legislativo  si
applica alla sola clausola del  contratto  di  cessione  relativa  al
trasferimento dei beni culturali; non  si  applica  il  comma  6  del
medesimo articolo. Al contratto di cessione nella parte in  cui  esso
ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili,  ((  fermo  restando
che )) il cessionario subentra nella  medesima  situazione  giuridica
del cedente: 
    a) non si applicano  l'articolo  6  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192; l'articolo  29,  comma  1-bis,  della  legge  27
febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente  della
Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380; l'articolo 36, nella parte in  cui
prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla  cessione  del
contratto di locazione da parte del conduttore, per il  caso  in  cui
gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38  della  legge
27 luglio 1978, n. 392; 
    b) non si applicano (( le ipotesi di  nullita'  ))  di  cui  agli
articoli 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, e 40, (( secondo comma,  ))  della  legge  28  febbraio
1985, n. 47. Quando  l'immobile  ceduto  si  trova  nelle  condizioni
previste per il rilascio del permesso di costruire in  sanatoria,  il
cessionario  presenta  domanda  di  permesso   in   sanatoria   entro
centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione; 
    c) non si applicano le altre ipotesi di nullita'  previste  dalla
vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o  relativa  ai
beni culturali e qualsiasi altra  normativa  nazionale  o  regionale,
comprese le regole dei piani regolatori o del governo del  territorio
degli enti locali e le pianificazioni  di  altri  enti  pubblici  che
possano incidere (( sulla conformita' dell'immobile  alla  disciplina
in materia urbanistica, edilizia e  di  tutela  dei  beni  storici  e
architettonici. )) 
  3. Il cessionario e' individuato, anche sulla base di trattative  a
livello individuale, nell'ambito di una procedura,  anche  se  svolta
prima  dell'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   aperta,
concorrenziale, non  discriminatoria  di  selezione  dell'offerta  di
acquisto piu' conveniente, nonche' avendo riguardo agli  impegni  che
esso dovra' assumersi ai fini del rispetto della  disciplina  europea
sugli aiuti di Stato. Le spese per la  procedura  selettiva,  incluse
quelle  per  la  consulenza  di  esperti  in   materia   finanziaria,
contabile, legale, sono a  carico  del  soggetto  in  liquidazione  e
possono  essere  anticipate  dal  Ministero,  il   cui   credito   e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111, (( primo comma,  ))  numero
1), e dell'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
s.m. (legge fallimentare). Tali spese  possono  essere  anticipate  a
valere sulle somme di cui all'articolo 9, comma 1 e  sono  restituite
dal soggetto in  liquidazione  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  4.  Se  la  concentrazione  che  deriva  dalla  cessione   non   e'
disciplinata dal (( regolamento )) (CE) n. 139/2004 del Consiglio del
20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure
previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi
generali dell'economia nazionale. 
  5. Se la cessione include titoli assistiti da garanzia dello  Stato
ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, il  corrispettivo  della  garanzia  e'
riconsiderato e, se necessario, rivisto in applicazione  dei  criteri
indicati dall'articolo 6 del citato decreto  per  tener  conto  della
rischiosita' del soggetto garantito.  Il  cessionario  puo'  altresi'
rinunciare, in tutto o in parte, alla  garanzia  dello  Stato  per  i
titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e,
in relazione alla rinuncia, non e' dovuto alcun corrispettivo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  58  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 58 (Cessione di  rapporti  giuridici).  -  1.  La
          Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
          aziende, di rami d'azienda, di beni  e  rapporti  giuridici
          individuabili in blocco. Le  istruzioni  possono  prevedere
          che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              2.  La  banca  cessionaria  da'  notizia  dell'avvenuta
          cessione mediante iscrizione nel registro delle  imprese  e
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.  La   Banca   d'Italia   puo'   stabilire   forme
          integrative di pubblicita'. 
              3. I privilegi e le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da
          chiunque  prestati  o  comunque  esistenti  a  favore   del
          cedente, nonche'  le  trascrizioni  nei  pubblici  registri
          degli atti  di  acquisto  dei  beni  oggetto  di  locazione
          finanziaria compresi  nella  cessione  conservano  la  loro
          validita' e il loro grado a favore del  cessionario,  senza
          bisogno  di  alcuna  formalita'  o   annotazione.   Restano
          altresi'  applicabili  le  discipline  speciali,  anche  di
          carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 
              4. Nei confronti dei debitori  ceduti  gli  adempimenti
          pubblicitari previsti dal comma  2  producono  gli  effetti
          indicati dall'art. 1264 del codice civile. 
              5. I creditori ceduti hanno facolta',  entro  tre  mesi
          dagli adempimenti pubblicitari previsti  dal  comma  2,  di
          esigere dal cedente o dal cessionario  l'adempimento  delle
          obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il  termine  di
          tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. 
              6. Coloro che sono parte dei contratti  ceduti  possono
          recedere dal contratto entro  tre  mesi  dagli  adempimenti
          pubblicitari previsti dal comma 2 se  sussiste  una  giusta
          causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle cessioni in favore dei soggetti,  diversi  dalle
          banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata  ai
          sensi  degli  articoli  65  e  109  e   in   favore   degli
          intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.». 
              - Per il testo dell'articolo 90, comma 2,  del  decreto
          legislativo n.  385  del  1993,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 2. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2741  del
          codice civile: 
              «Art.  2741  (Concorso  dei  creditori   e   cause   di
          prelazione). - I creditori hanno eguale diritto  di  essere
          soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime
          di prelazione. 
              Sono cause legittime  di  prelazione  i  privilegi,  il
          pegno e le ipoteche.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  52,  comma
          1,  del  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180
          (Attuazione  della  direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
          un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
          e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010
          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio): 
              «Art. 52 (Trattamento degli azionisti e dei creditori).
          - 1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo  determinato
          ai sensi  dell'articolo  51  secondo  l'ordine  di  seguito
          indicato: 
                a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle  perdite
          quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione
          II: 
                  i)  le  riserve  e  il  capitale  rappresentato  da
          azioni, anche non  computate  nel  capitale  regolamentare,
          nonche' dagli altri strumenti  finanziari  computabili  nel
          capitale primario di classe 1, con  conseguente  estinzione
          dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; 
                  ii) il valore nominale degli strumenti di  capitale
          aggiuntivo di classe 1, anche per la  parte  non  computata
          nel capitale regolamentare; 
                  iii) il valore nominale degli elementi di classe 2,
          anche   per   la   parte   non   computata   nel   capitale
          regolamentare; 
                  iv)  il  valore  nominale  dei  debiti  subordinati
          diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe  1
          o dagli elementi di classe 2; 
                  v) il valore  nominale  delle  restanti  passivita'
          ammissibili; 
                b) una volta assorbite le perdite, o  in  assenza  di
          perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di  classe  1
          sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili
          nel capitale primario di classe 1; 
                c) se le misure precedenti non sono sufficienti,  gli
          elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in  parte,
          in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; 
                d) se le misure precedenti non  sono  sufficienti,  i
          debiti subordinati  diversi  dagli  strumenti  di  capitale
          aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di  classe  2  sono
          convertiti in azioni computabili nel capitale  primario  di
          classe 1; 
                e) se le misure precedenti non sono  sufficienti,  le
          restanti passivita' ammissibili sono convertite  in  azioni
          computabili nel capitale primario di classe 1. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  1264,
          2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559 del codice civile: 
              «Art.  1264  (Efficacia  della  cessione  riguardo   al
          debitore ceduto). - La cessione ha  effetto  nei  confronti
          del debitore ceduto quando questi l'ha accettata  o  quando
          gli e' stata notificata. 
              Tuttavia, anche prima della notificazione, il  debitore
          che paga al cedente non  e'  liberato,  se  il  cessionario
          prova  che  il   debitore   medesimo   era   a   conoscenza
          dell'avvenuta cessione.». 
              «Art. 2022  (Trasferimento).  -  Il  trasferimento  del
          titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del  nome
          dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente  o
          col  rilascio  di  un  nuovo  titolo  intestato  al   nuovo
          titolare. Del rilascio deve essere  fatta  annotazione  nel
          registro. 
              Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore  di
          un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad  essa
          intestato, deve provare la propria identita' e  la  propria
          capacita' di disporre, mediante certificazione di un notaio
          o di un agente di cambio. Se l'intestazione o  il  rilascio
          e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo
          e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico. 
              Le annotazioni nel registro e sul titolo sono  fatte  a
          cura e sotto la responsabilita' dell'emittente. 
              L'emittente  che  esegue  il  trasferimento  nei   modi
          indicati   dal   presente   articolo   e'   esonerato    da
          responsabilita', salvo il caso di colpa.». 
              «Art. 2355 (Circolazione delle azioni). - Nel  caso  di
          mancata emissione  dei  titoli  azionari  il  trasferimento
          delle azioni ha effetto nei confronti  della  societa'  dal
          momento dell'iscrizione nel libro dei soci. 
              Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna
          del titolo. 
              Il  trasferimento  delle  azioni  nominative  si  opera
          mediante  girata  autenticata  da  un  notaio  o  da  altro
          soggetto secondo quanto previsto dalle leggi  speciali.  Il
          giratario che si dimostra possessore in base  a  una  serie
          continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del
          trasferimento  nel  libro  dei   soci,   ed   e'   comunque
          legittimato ad esercitare i diritti  sociali;  resta  salvo
          l'obbligo della societa', previsto dalle leggi speciali, di
          aggiornare il libro dei soci. 
              Il trasferimento  delle  azioni  nominative  con  mezzo
          diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022. 
              Nei  casi   previsti   ai   commi   sesto   e   settimo
          dell'articolo 2354,  il  trasferimento  si  opera  mediante
          scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti
          degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni  sono
          nominative, si applica il terzo comma e  la  scritturazione
          sul conto equivale alla girata.». 
              «Art.   2470   (Efficacia   e   pubblicita').   -    Il
          trasferimento delle partecipazioni  ha  effetto  di  fronte
          alla societa' dal momento del deposito di cui al successivo
          comma. 
              L'atto    di    trasferimento,    con    sottoscrizione
          autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni,  a
          cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
          delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
          sociale. In caso di  trasferimento  a  causa  di  morte  il
          deposito  e'  effettuato  a  richiesta  dell'erede  o   del
          legatario   verso   presentazione   della    documentazione
          richiesta  per  l'annotazione  nel  libro  dei   soci   dei
          corrispondenti trasferimenti in  materia  di  societa'  per
          azioni. 
              Se la quota e' alienata con successivi contratti a piu'
          persone, quella tra esse che per  prima  ha  effettuato  in
          buona fede  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  e'
          preferita alle altre, anche se il suo  titolo  e'  di  data
          posteriore. 
              Quando l'intera partecipazione appartiene  ad  un  solo
          socio   o   muta   la   persona   dell'unico   socio,   gli
          amministratori  devono  depositare  per  l'iscrizione   nel
          registro  delle  imprese   una   dichiarazione   contenente
          l'indicazione del cognome e  nome  o  della  denominazione,
          della  data  e  del  luogo  di  nascita  o  lo   Stato   di
          costituzione, del domicilio o  della  sede  e  cittadinanza
          dell'unico socio. 
              Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
          soci, gli  amministratori  ne  devono  depositare  apposita
          dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. 
              L'unico socio o colui che cessa  di  essere  tale  puo'
          provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti. 
              Le  dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai
          commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.». 
              «Art. 2525 (Quote e azioni). - Il  valore  nominale  di
          ciascuna  azione  o  quota  non  puo'  essere  inferiore  a
          venticinque euro ne' per le azioni superiore a  cinquecento
          euro. 
              Ove la legge non preveda diversamente,  nelle  societa'
          cooperative nessun socio puo' avere una quota  superiore  a
          centomila euro, ne' tante azioni  il  cui  valore  nominale
          superi tale somma. 
              L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu'
          di cinquecento soci, puo' elevare il  limite  previsto  nel
          precedente  comma  sino  al  due  per  cento  del  capitale
          sociale. Le azioni eccedenti  tale  limite  possono  essere
          riscattate  o  alienate  nell'interesse  del  socio   dagli
          amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali
          sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo
          2545-ter. 
              I limiti di cui ai commi precedenti  non  si  applicano
          nel caso di conferimenti di beni in natura  o  di  crediti,
          nei  casi  previsti   dagli   articoli   2545-quinquies   e
          2545-sexies,  e  con  riferimento  ai  soci  diversi  dalle
          persone  fisiche  ed  ai  sottoscrittori  degli   strumenti
          finanziari dotati di diritti di amministrazione. 
              Alle azioni si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354  e
          2355. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del
          capitale ne' quello dei versamenti  parziali  sulle  azioni
          non completamente liberate.». 
              «Art. 2556 (Imprese soggette a registrazione). - Per le
          imprese soggette a registrazione i contratti che hanno  per
          oggetto il trasferimento della proprieta'  o  il  godimento
          dell'azienda devono  essere  provati  per  iscritto,  salva
          l'osservanza delle  forme  stabilite  dalla  legge  per  il
          trasferimento dei singoli beni che compongono  l'azienda  o
          per la particolare natura del contratto. 
              I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica  o
          per scrittura privata autenticata, devono essere depositati
          per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di
          trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.». 
              «Art. 2559 (Crediti relativi all'azienda ceduta). -  La
          cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche  in
          mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione,  ha
          effetto,   nei   confronti   dei   terzi,    dal    momento
          dell'iscrizione  del  trasferimento  nel   registro   delle
          imprese. Tuttavia il debitore ceduto e' liberato se paga in
          buona fede all'alienante. 
              Le stesse disposizioni si applicano anche nel  caso  di
          usufrutto dell'azienda,  se  esso  si  estende  ai  crediti
          relativi alla medesima.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  120  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52): 
              «Art.   120   (Obblighi    di    comunicazione    delle
          partecipazioni rilevanti). -  1.  Ai  fini  della  presente
          sezione, per capitale di societa'  per  azioni  si  intende
          quello rappresentato da azioni con diritto di  voto.  Nelle
          societa' i cui  statuti  consentono  la  maggiorazione  del
          diritto di voto o hanno previsto l'emissione  di  azioni  a
          voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo
          dei diritti di voto. 
              2.  Coloro  che  partecipano  in  un  emittente  azioni
          quotate avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  in
          misura superiore al tre per cento  del  capitale  ne  danno
          comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.  Nel
          caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
          cinque per cento. 
              2-bis. La CONSOB puo', con  provvedimento  motivato  da
          esigenze di tutela degli investitori nonche' di  efficienza
          e trasparenza del mercato del controllo  societario  e  del
          mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
          tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma  2  per
          societa'  ad  elevato  valore  corrente  di  mercato  e  ad
          azionariato particolarmente diffuso. 
              3. 
              4. La CONSOB, tenuto anche conto delle  caratteristiche
          degli investitori, stabilisce con regolamento: 
                a) le variazioni delle  partecipazioni  indicate  nel
          comma 2 che comportano obbligo di comunicazione; 
                b) i criteri per  il  calcolo  delle  partecipazioni,
          avendo riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente
          detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto  spetta  o
          e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
          di maggiorazione dei diritti di voto; 
                c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni  e
          dell'informazione  del  pubblico,  nonche'   le   eventuali
          deroghe per quest'ultima; 
                d)   i   termini   per   la   comunicazione   e   per
          l'informazione del pubblico; 
                d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
          possessori  di  strumenti  finanziari  dotati  dei  diritti
          previsti  dall'articolo  2351,  ultimo  comma,  del  codice
          civile; 
                d-ter) i casi  in  cui  la  detenzione  di  strumenti
          finanziari derivati determina obblighi di comunicazione; 
                d-quater) le ipotesi di  esenzione  dall'applicazione
          delle presenti disposizioni. 
              5. Il diritto di voto inerente alle azioni  quotate  od
          agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse  le
          comunicazioni  previste  dal  comma  2  non   puo'   essere
          esercitato. In caso di inosservanza, si applica  l'articolo
          14, comma 5.  L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche
          dalla Consob entro il termine  indicato  nell'articolo  14,
          comma 6. 
              6. Il  comma  2  non  si  applica  alle  partecipazioni
          detenute, per  il  tramite  di  societa'  controllate,  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.   I   relativi
          obblighi di comunicazione  sono  adempiuti  dalle  societa'
          controllate.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  47  della
          legge  29  dicembre  1990,   n.   428   (Disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee (legge  comunitaria  per
          il 1990): 
              «Art. 47 (Trasferimenti di azienda).  -  1.  Quando  si
          intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del  codice
          civile,   un   trasferimento   d'azienda   in   cui    sono
          complessivamente  occupati  piu'  di  quindici  lavoratori,
          anche nel caso in cui il trasferimento riguardi  una  parte
          d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il  cedente
          ed il cessionario devono darne comunicazione  per  iscritto
          almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
          da  cui  deriva  il  trasferimento  o  che  sia   raggiunta
          un'intesa vincolante tra  le  parti,  se  precedente,  alle
          rispettive rappresentanze sindacali unitarie,  ovvero  alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  costituite,  a  norma
          dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  nelle
          unita' produttive  interessate,  nonche'  ai  sindacati  di
          categoria  che  hanno  stipulato  il  contratto  collettivo
          applicato nelle imprese interessate  al  trasferimento.  In
          mancanza delle  predette  rappresentanze  aziendali,  resta
          fermo  l'obbligo  di  comunicazione   nei   confronti   dei
          sindacati    di     categoria     comparativamente     piu'
          rappresentativi e puo' essere assolto  dal  cedente  e  dal
          cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
          quale aderiscono  o  conferiscono  mandato.  L'informazione
          deve  riguardare:  a)  la  data  o  la  data  proposta  del
          trasferimento; b) i motivi  del  programmato  trasferimento
          d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche,  economiche  e
          sociali per i lavoratori; d) le eventuali  misure  previste
          nei confronti di questi ultimi. 
              2. Su richiesta scritta delle rappresentanze  sindacali
          o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
          dal ricevimento della comunicazione di cui al comma  1,  il
          cedente e il cessionario  sono  tenuti  ad  avviare,  entro
          sette giorni dal ricevimento della predetta  richiesta,  un
          esame congiunto con i soggetti  sindacali  richiedenti.  La
          consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci
          giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 
              3. Il mancato rispetto, da  parte  del  cedente  o  del
          cessionario, degli  obblighi  previsti  dai  commi  1  e  2
          costituisce condotta antisindacale ai  sensi  dell'articolo
          28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
              4. Gli obblighi d'informazione  e  di  esame  congiunto
          previsti dal presente articolo devono essere assolti  anche
          nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento  sia
          stata assunta da altra  impresa  controllante.  La  mancata
          trasmissione da parte di  quest'ultima  delle  informazioni
          necessarie  non  giustifica  l'inadempimento  dei  predetti
          obblighi. 
              4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto  un  accordo
          circa il mantenimento,  anche  parziale,  dell'occupazione,
          l'articolo 2112 del codice civile  trova  applicazione  nei
          termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo
          qualora il trasferimento riguardi aziende: 
                a) delle quali sia stato accertato lo stato di  crisi
          aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma,  lettera
          c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; 
                b) per le quali sia stata disposta  l'amministrazione
          straordinaria, ai sensi del decreto  legislativo  8  luglio
          1999, n.  270,  in  caso  di  continuazione  o  di  mancata
          cessazione dell'attivita'; 
                b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione  di
          apertura della procedura di concordato preventivo; 
                b-ter) per  le  quali  vi  sia  stata  l'omologazione
          dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. 
              5. Qualora il  trasferimento  riguardi  o  imprese  nei
          confronti  delle  quali  vi  sia  stata  dichiarazione   di
          fallimento,   omologazione   di    concordato    preventivo
          consistente  nella  cessione  dei  beni,   emanazione   del
          provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  ovvero
          di sottoposizione  all'amministrazione  straordinaria,  nel
          caso in cui la continuazione dell'attivita' non  sia  stata
          disposta o sia cessata e nel corso della  consultazione  di
          cui ai precedenti commi  sia  stato  raggiunto  un  accordo
          circa il mantenimento anche parziale  dell'occupazione,  ai
          lavoratori  il  cui  rapporto  di   lavoro   continua   con
          l'acquirente non trova  applicazione  l'articolo  2112  del
          codice civile, salvo che dall'accordo risultino  condizioni
          di  miglior  favore.  Il  predetto  accordo  puo'  altresi'
          prevedere che il trasferimento non  riguardi  il  personale
          eccedentario e che quest'ultimo  continui  a  rimanere,  in
          tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. 
              6.  I  lavoratori  che  non  passano  alle   dipendenze
          dell'acquirente, dell'affittuario o del  subentrante  hanno
          diritto di precedenza nelle assunzioni  che  questi  ultimi
          effettuino entro un  anno  dalla  data  del  trasferimento,
          ovvero entro il periodo maggiore  stabilito  dagli  accordi
          collettivi. Nei  confronti  dei  lavoratori  predetti,  che
          vengano assunti  dall'acquirente,  dall'affittuario  o  dal
          subentrante  in  un  momento  successivo  al  trasferimento
          d'azienda,  non  trova  applicazione  l'articolo  2112  del
          codice civile.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  33  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300): 
              «Art. 33 (Cessione  di  azienda).  -  1.  Nel  caso  di
          cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso
          il reato, il cessionario e' solidalmente  obbligato,  salvo
          il beneficio della preventiva escussione dell'ente  cedente
          e nei limiti del valore dell'azienda,  al  pagamento  della
          sanzione pecuniaria. 
              2. L'obbligazione  del  cessionario  e'  limitata  alle
          sanzioni  pecuniarie  che  risultano  dai  libri  contabili
          obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi  dei
          quali egli era comunque a conoscenza. 
              3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche nel caso di conferimento di azienda.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  47,  comma
          9, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: 
              «Art. 47 (Disposizioni comuni alle cessioni). - 1. - 8.
          (Omissis). 
              9. Nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni  I  e
          II,  il   cessionario   succede   all'ente   sottoposto   a
          risoluzione, limitatamente ai  diritti,  alle  attivita'  o
          alle passivita' ceduti: 
                a) nel diritto alla libera prestazione dei servizi in
          un altro Stato membro; 
                b) nel diritto allo stabilimento in  un  altro  Stato
          membro; 
                c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto
          a risoluzione  a  infrastrutture  di  mercato,  a  sedi  di
          negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a
          sistemi di garanzia dei depositanti, purche' il cessionario
          rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  59  del
          citato decreto legislativo n. 42 del 2004: 
              «Art. 59 (Denuncia di trasferimento). - 1. Gli atti che
          trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo,  la
          proprieta' o, limitatamente ai beni mobili,  la  detenzione
          di beni culturali sono denunciati al Ministero. 
              2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni: 
                a) dall'alienante o dal  cedente  la  detenzione,  in
          caso di alienazione  a  titolo  oneroso  o  gratuito  o  di
          trasferimento della detenzione; 
                b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
          nell'ambito di procedure di vendita forzata o  fallimentare
          ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti  di  un
          contratto di alienazione non concluso; 
                c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione
          a  causa  di  morte.  Per  l'erede,  il   termine   decorre
          dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della
          dichiarazione  ai  competenti  uffici  tributari;  per   il
          legatario, il termine decorre dalla comunicazione  notarile
          prevista  dall'articolo  623  del  codice   civile,   salva
          rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. 
              3.   La   denuncia   e'   presentata   al    competente
          soprintendente del luogo ove si trovano i beni. 
              4. La denuncia contiene: 
                a)  i  dati   identificativi   delle   parti   e   la
          sottoscrizione delle medesime  o  dei  loro  rappresentanti
          legali; 
                b) i dati identificativi dei beni; 
                c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; 
                d) l'indicazione  della  natura  e  delle  condizioni
          dell'atto di trasferimento; 
                e) l'indicazione del domicilio in Italia delle  parti
          ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente
          Titolo. 
              5. Si considera non avvenuta la  denuncia  priva  delle
          indicazioni  previste  dal  comma  4  o   con   indicazioni
          incomplete o imprecise.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 61, commi 4
          e 6, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004: 
              «Art.  61  (Condizioni  della  prelazione).  -  1.   La
          prelazione e' esercitata nel  termine  di  sessanta  giorni
          dalla   data   di   ricezione   della   denuncia   prevista
          dall'articolo 59. 
              2. Nel caso in cui  la  denuncia  sia  stata  omessa  o
          presentata  tardivamente  oppure  risulti  incompleta,   la
          prelazione e' esercitata nel termine di centottanta  giorni
          dal momento in cui il Ministero  ha  ricevuto  la  denuncia
          tardiva  o  ha  comunque  acquisito  tutti   gli   elementi
          costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo  59,  comma
          4. 
              3. Entro  i  termini  indicati  dai  commi  1  e  2  il
          provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante  ed
          all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato  dalla  data
          dell'ultima notifica. 
              4. In pendenza  del  termine  prescritto  dal  comma  1
          l'atto di alienazione rimane  condizionato  sospensivamente
          all'esercizio della prelazione e all'alienante  e'  vietato
          effettuare la consegna della cosa. 
              5.  Le  clausole  del  contratto  di  alienazione   non
          vincolano lo Stato. 
              6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la  prelazione
          su parte delle cose alienate, l'acquirente ha  facolta'  di
          recedere dal contratto.».  
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192  (Attuazione
          della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al   rendimento
          energetico nell'edilizia): 
              «Art. 6 (Attestato di prestazione energetica,  rilascio
          e affissione). - 1. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   l'attestato   di
          prestazione energetica degli edifici e' rilasciato per  gli
          edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati
          ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati  al  comma
          6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli  sottoposti  a
          ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
          prestazione energetica prima del rilascio  del  certificato
          di agibilita'. Nel caso di nuovo edificio,  l'attestato  e'
          prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
          costruzione   o   societa'   di   costruzione   che   opera
          direttamente. Nel caso di  attestazione  della  prestazione
          degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto,
          l'attestato   e'   prodotto   a   cura   del   proprietario
          dell'immobile. 
              2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili  a
          titolo gratuito o di nuova locazione di  edifici  o  unita'
          immobiliari, ove l'edificio o  l'unita'  non  ne  sia  gia'
          dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di
          prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i  casi,
          il proprietario deve  rendere  disponibile  l'attestato  di
          prestazione energetica al potenziale acquirente o al  nuovo
          locatario   all'avvio   delle   rispettive   trattative   e
          consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita  o
          locazione di un edificio prima della  sua  costruzione,  il
          venditore  o  locatario  fornisce  evidenza  della   futura
          prestazione energetica dell'edificio e produce  l'attestato
          di  prestazione  energetica  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta di rilascio del certificato di agibilita'. 
              3. Nei contratti di  compravendita  immobiliare,  negli
          atti di trasferimento di immobili a titolo  oneroso  e  nei
          nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
          immobiliari soggetti a registrazione e'  inserita  apposita
          clausola  con  la  quale  l'acquirente  o   il   conduttore
          dichiarano  di  aver  ricevuto   le   informazioni   e   la
          documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine  alla
          attestazione della prestazione  energetica  degli  edifici;
          copia dell'attestato di prestazione energetica deve  essere
          altresi' allegata al contratto,  tranne  che  nei  casi  di
          locazione di singole unita' immobiliari. In caso di  omessa
          dichiarazione o  allegazione,  se  dovuta,  le  parti  sono
          soggette al pagamento, in solido e in parti  uguali,  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  3.000  a  euro
          18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a  euro  4.000  per  i
          contratti di locazione di singole unita' immobiliari e,  se
          la durata della locazione non eccede i tre  anni,  essa  e'
          ridotta   alla   meta'.   Il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  non   esenta   comunque   dall'obbligo   di
          presentare  al  Ministero  dello  sviluppo   economico   la
          dichiarazione o  la  copia  dell'attestato  di  prestazione
          energetica entro  quarantacinque  giorni.  L'Agenzia  delle
          entrate, sulla base di apposite  intese  con  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  individua,  nel  quadro  delle
          informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel
          sistema informativo dei contratti di cui al presente comma,
          quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio  di
          cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in
          via  telematica,  allo  stesso  Ministero  dello   sviluppo
          economico  per  l'accertamento  e  la  contestazione  della
          violazione. 
              3-bis. 
              4. L'attestazione  della  prestazione  energetica  puo'
          riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte  di
          un  medesimo  edificio.   L'attestazione   di   prestazione
          energetica riferita a piu' unita' immobiliari  puo'  essere
          prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione
          d'uso, la medesima  situazione  al  contorno,  il  medesimo
          orientamento e  la  medesima  geometria  e  siano  servite,
          qualora presente, dal medesimo impianto  termico  destinato
          alla climatizzazione invernale  e,  qualora  presente,  dal
          medesimo sistema di climatizzazione estiva. 
              5. L'attestato di  prestazione  energetica  di  cui  al
          comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni  a
          partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento
          di ristrutturazione o  riqualificazione  che  modifichi  la
          classe energetica dell'edificio o dell'unita'  immobiliare.
          La validita' temporale massima e' subordinata  al  rispetto
          delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di  controllo  di
          efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in
          particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali
          necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
          n. 74, e al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto  di  dette
          disposizioni, l'attestato di prestazione energetica  decade
          il 31 dicembre dell'anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          prevista la prima scadenza non rispettata per  le  predette
          operazioni di controllo di efficienza  energetica.  A  tali
          fini, i libretti di impianto previsti dai  decreti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1,  lettera  b),  sono  allegati,  in
          originale  o  in  copia,   all'attestato   di   prestazione
          energetica. 
              6.  Nel  caso  di  edifici  utilizzati   da   pubbliche
          amministrazioni e aperti al pubblico con  superficie  utile
          totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne  sia  gia'
          dotato, e' fatto obbligo  al  proprietario  o  al  soggetto
          responsabile della gestione,  di  produrre  l'attestato  di
          prestazione energetica entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in  vigore  della  presente  disposizione  e  di
          affiggere  l'attestato  di   prestazione   energetica   con
          evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo
          chiaramente visibile al pubblico. A partire  dal  9  luglio
          2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, e' abbassata a  250
          m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli
          enti proprietari di  cui  all'articolo  3  della  legge  11
          gennaio 1996, n. 23. 
              6-bis. Il fondo di garanzia  di  cui  all'articolo  22,
          comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e'
          utilizzato entro i limiti delle risorse  del  fondo  stesso
          anche  per  la  copertura   delle   spese   relative   alla
          certificazione energetica e  agli  adeguamenti  di  cui  al
          comma 6 del presente articolo. 
              7. Per gli edifici aperti al pubblico,  con  superficie
          utile totale superiore a 500 m²,  per  i  quali  sia  stato
          rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui  ai
          commi 1 e  2,  e'  fatto  obbligo,  al  proprietario  o  al
          soggetto responsabile della gestione dell'edificio  stesso,
          di  affiggere  con  evidenza  tale  attestato  all'ingresso
          dell'edificio o in  altro  luogo  chiaramente  visibile  al
          pubblico. 
              8. Nel caso di offerta di vendita o  di  locazione,  ad
          eccezione  delle  locazioni  degli   edifici   residenziali
          utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i  corrispondenti
          annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione  commerciali
          riportano   gli   indici    di    prestazione    energetica
          dell'involucro  e  globale  dell'edificio   o   dell'unita'
          immobiliare e la classe energetica corrispondente. 
              9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi  alla
          gestione degli impianti termici o di climatizzazione  degli
          edifici pubblici, o nei quali figura  come  committente  un
          soggetto  pubblico,  devono  prevedere  la  predisposizione
          dell'attestato di prestazione  energetica  dell'edificio  o
          dell'unita' immobiliare interessati. 
              10. L'obbligo di dotare l'edificio di un  attestato  di
          prestazione energetica viene meno ove sia gia'  disponibile
          un   attestato   in   corso   di   validita',    rilasciato
          conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 
              11. L'attestato di  qualificazione  energetica,  al  di
          fuori di  quanto  previsto  all'articolo  8,  comma  2,  e'
          facoltativo ed e' predisposto al fine  di  semplificare  il
          successivo   rilascio   dell'attestato    di    prestazione
          energetica. A  tale  fine,  l'attestato  di  qualificazione
          energetica  comprende  anche  l'indicazione  di   possibili
          interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e  la
          classe  di  appartenenza   dell'edificio,   o   dell'unita'
          immobiliare, in  relazione  al  sistema  di  certificazione
          energetica in  vigore,  nonche'  i  possibili  passaggi  di
          classe  a  seguito  della  eventuale  realizzazione   degli
          interventi  stessi.  L'estensore  provvede  ad  evidenziare
          opportunamente  sul  frontespizio  del  documento  che   il
          medesimo   non   costituisce   attestato   di   prestazione
          energetica dell'edificio, ai sensi  del  presente  decreto,
          nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e'  stato  il  suo
          ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 
              12. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti
          e per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
          d'intesa con la  Conferenza  unificata,  sentito  il  CNCU,
          avvalendosi delle metodologie di  calcolo  definite  con  i
          decreti di cui all'articolo 4, e' predisposto l'adeguamento
          del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
          2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  158  del  10
          luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: 
                a)  la   previsione   di   metodologie   di   calcolo
          semplificate,  da  rendere  disponibili  per  gli   edifici
          caratterizzati  da   ridotte   dimensioni   e   prestazioni
          energetiche di modesta qualita', finalizzate  a  ridurre  i
          costi a carico dei cittadini; 
                b) la definizione  di  un  attestato  di  prestazione
          energetica   che   comprende   tutti   i   dati    relativi
          all'efficienza energetica dell'edificio che  consentano  ai
          cittadini di valutare e confrontare  edifici  diversi.  Tra
          tali dati sono obbligatori: 
                  1) la prestazione energetica globale  dell'edificio
          sia in termini di energia primaria totale  che  di  energia
          primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 
                  2)  la  classe  energetica  determinata  attraverso
          l'indice di prestazione energetica  globale  dell'edificio,
          espresso in energia primaria non rinnovabile; 
                  3)  la  qualita'  energetica   del   fabbricato   a
          contenere i consumi energetici per il  riscaldamento  e  il
          raffrescamento,  attraverso  gli  indici   di   prestazione
          termica utile per la climatizzazione  invernale  ed  estiva
          dell'edificio; 
                  4) i  valori  di  riferimento,  quali  i  requisiti
          minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 
                  5) le emissioni di anidride carbonica; 
                  6) l'energia esportata; 
                  7)  le   raccomandazioni   per   il   miglioramento
          dell'efficienza energetica dell'edificio  con  le  proposte
          degli  interventi  piu'  significativi  ed   economicamente
          convenienti,  separando  la  previsione  di  interventi  di
          ristrutturazione importanti da quelli  di  riqualificazione
          energetica; 
                  8) le informazioni correlate al miglioramento della
          prestazione  energetica,  quali  diagnosi  e  incentivi  di
          carattere finanziario; 
                c) la  definizione  di  uno  schema  di  annuncio  di
          vendita  o  locazione,  per   esposizione   nelle   agenzie
          immobiliari,  che  renda  uniformi  le  informazioni  sulla
          qualita' energetica degli edifici fornite ai cittadini; 
                d) la definizione di un  sistema  informativo  comune
          per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio
          per le regioni e le province  autonome,  che  comprenda  la
          gestione di un catasto degli edifici,  degli  attestati  di
          prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  29,  comma
          1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n.  52  (Modifiche  al
          libro  sesto  del  codice  civile  e  norme   di   servizio
          ipotecario, in riferimento alla introduzione di un  sistema
          di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri
          immobiliari): 
              «Art. 29. - (Omissis). 
              1-bis.  Gli  atti  pubblici  e  le  scritture   private
          autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
          costituzione o lo  scioglimento  di  comunione  di  diritti
          reali su  fabbricati  gia'  esistenti,  ad  esclusione  dei
          diritti reali di garanzia, devono contenere, per le  unita'
          immobiliari   urbane,   a   pena   di    nullita',    oltre
          all'identificazione   catastale,   il   riferimento    alle
          planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,  resa
          in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato  di
          fatto dei dati catastali e delle  planimetrie,  sulla  base
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia   catastale.   La
          predetta   dichiarazione   puo'   essere   sostituita    da
          un'attestazione di conformita'  rilasciata  da  un  tecnico
          abilitato alla presentazione degli  atti  di  aggiornamento
          catastale. Prima della stipula dei predetti atti il  notaio
          individua gli intestatari  catastali  e  verifica  la  loro
          conformita' con le risultanze dei registri immobiliari. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia): 
              «Art.  30  (Lottizzazione  abusiva).   -   1.   Si   ha
          lottizzazione  abusiva  di  terreni  a  scopo  edificatorio
          quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
          urbanistica od edilizia dei terreni  stessi  in  violazione
          delle prescrizioni degli strumenti urbanistici,  vigenti  o
          adottati,  o  comunque  stabilite  dalle  leggi  statali  o
          regionali o senza  la  prescritta  autorizzazione;  nonche'
          quando tale trasformazione venga predisposta attraverso  il
          frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
          in  lotti  che,  per  le  loro  caratteristiche  quali   la
          dimensione in relazione alla natura del terreno e alla  sua
          destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il  numero,
          l'ubicazione  o  la  eventuale  previsione  di   opere   di
          urbanizzazione ed in rapporto  ad  elementi  riferiti  agli
          acquirenti, denuncino in modo non equivoco la  destinazione
          a scopo edificatorio. 
              2. Gli atti tra vivi, sia  in  forma  pubblica  sia  in
          forma  privata,   aventi   ad   oggetto   trasferimento   o
          costituzione o  scioglimento  della  comunione  di  diritti
          reali relativi a terreni sono nulli e  non  possono  essere
          stipulati ne' trascritti nei pubblici registri  immobiliari
          ove agli atti stessi non sia  allegato  il  certificato  di
          destinazione   urbanistica   contenente   le   prescrizioni
          urbanistiche    riguardanti    l'area    interessata.    Le
          disposizioni di cui al  presente  comma  non  si  applicano
          quando  i  terreni  costituiscano  pertinenze  di   edifici
          censiti nel  nuovo  catasto  edilizio  urbano,  purche'  la
          superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
          inferiore a 5.000 metri quadrati. 
              3. Il  certificato  di  destinazione  urbanistica  deve
          essere  rilasciato  dal  dirigente   o   responsabile   del
          competente ufficio comunale entro il termine perentorio  di
          trenta giorni dalla presentazione della  relativa  domanda.
          Esso conserva validita' per un anno dalla data di  rilascio
          se,  per  dichiarazione  dell'alienante  o   di   uno   dei
          condividenti, non  siano  intervenute  modificazioni  degli
          strumenti urbanistici. 
              4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato
          nel termine previsto, esso puo' essere  sostituito  da  una
          dichiarazione dell'alienante  o  di  uno  dei  condividenti
          attestante l'avvenuta presentazione della domanda,  nonche'
          la  destinazione  urbanistica  dei  terreni   secondo   gli
          strumenti   urbanistici   vigenti   o   adottati,    ovvero
          l'inesistenza di questi ovvero la  prescrizione,  da  parte
          dello  strumento   urbanistico   generale   approvato,   di
          strumenti attuativi. 
              4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali  non  siano
          stati allegati certificati di destinazione  urbanistica,  o
          che non contengano la dichiarazione  di  cui  al  comma  3,
          possono essere confermati o integrati  anche  da  una  sola
          delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico
          o  autenticato,  al  quale  sia  allegato  un   certificato
          contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
          interessate al giorno in cui e' stato stipulato  l'atto  da
          confermare o contenente la dichiarazione omessa. 
              5. I frazionamenti catastali dei  terreni  non  possono
          essere approvati dall'agenzia  del  territorio  se  non  e'
          allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
          degli uffici  comunali,  che  il  tipo  medesimo  e'  stato
          depositato presso il comune. 
              6. 
              7. Nel caso in cui il dirigente o il  responsabile  del
          competente  ufficio  comunale  accerti  l'effettuazione  di
          lottizzazione di terreni  a  scopo  edificatorio  senza  la
          prescritta autorizzazione, con ordinanza da  notificare  ai
          proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati  nel
          comma 1 dell'articolo 29, ne  dispone  la  sospensione.  Il
          provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
          in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle  opere
          stesse con atti tra vivi, e deve essere  trascritto  a  tal
          fine nei registri immobiliari. 
              8. Trascorsi novanta  giorni,  ove  non  intervenga  la
          revoca del  provvedimento  di  cui  al  comma  7,  le  aree
          lottizzate  sono  acquisite  di   diritto   al   patrimonio
          disponibile del comune il cui dirigente o responsabile  del
          competente ufficio deve provvedere alla  demolizione  delle
          opere. In caso di  inerzia  si  applicano  le  disposizioni
          concernenti i poteri sostitutivi di  cui  all'articolo  31,
          comma 8. 
              9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per  i
          quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal  comma
          7, sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in  forma
          pubblica ne' in forma privata, dopo la trascrizione di  cui
          allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione
          o della  sopravvenuta  inefficacia  del  provvedimento  del
          dirigente  o  del  responsabile  del   competente   ufficio
          comunale. 
              10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti
          stipulati ed  ai  frazionamenti  presentati  ai  competenti
          uffici del  catasto  dopo  il  17  marzo  1985,  e  non  si
          applicano  comunque   alle   divisioni   ereditarie,   alle
          donazioni fra coniugi e fra parenti in linea  retta  ed  ai
          testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi  od
          estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  36  e  38
          della legge  27  luglio  1978,  n.  392  (Disciplina  delle
          locazioni di immobili urbani): 
              «Art. 36 (Sublocazione  e  cessione  del  contratto  di
          locazione). - Il conduttore  puo'  sublocare  l'immobile  o
          cedere il contratto di locazione anche  senza  il  consenso
          del  locatore,  purche'  venga  insieme  ceduta  o   locata
          l'azienda,  dandone  comunicazione  al  locatore   mediante
          lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore
          puo' opporsi, per gravi motivi,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento della comunicazione. Nel caso di  cessione,  il
          locatore, se non ha liberato il cedente, puo' agire  contro
          il  medesimo  qualora  il  cessionario   non   adempia   le
          obbligazioni assunte. 
              Le indennita' previste dall'articolo 34 sono  liquidate
          a favore di colui che risulta conduttore al  momento  della
          cessazione effettiva della locazione.». 
              «Art. 38 (Diritto di prelazione). - Nel caso in cui  il
          locatore intenda trasferire  a  titolo  oneroso  l'immobile
          locato, deve darne comunicazione  al  conduttore  con  atto
          notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. 
              Nella   comunicazione   devono   essere   indicati   il
          corrispettivo, da quantificare in ogni caso in  denaro,  le
          altre  condizioni  alle  quali  la  compravendita  dovrebbe
          essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il  diritto
          di prelazione. 
              Il conduttore deve esercitare il diritto di  prelazione
          entro il termine di sessanta giorni dalla  ricezione  della
          comunicazione, con atto notificato al proprietario a  mezzo
          di ufficiale  giudiziario,  offrendo  condizioni  uguali  a
          quelle comunicategli. 
              Ove  il  diritto  di  prelazione  sia  esercitato,   il
          versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione
          indicata nella  comunicazione  del  locatore,  deve  essere
          effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
          sessantesimo  giorno  successivo  a  quello   dell'avvenuta
          notificazione   della   comunicazione    da    parte    del
          proprietario,   contestualmente   alla   stipulazione   del
          contratto di compravendita o del contratto preliminare. 
              Nel caso  in  cui  l'immobile  risulti  locato  a  piu'
          persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere
          effettuata a ciascuna di esse. 
              Il  diritto  di  prelazione  puo'   essere   esercitato
          congiuntamente  da  tutti  i  conduttori,  ovvero,  qualora
          taluno  vi  rinunci,  dai   rimanenti   o   dal   rimanente
          conduttore. 
              L'avente  titolo  che,  entro   trenta   giorni   dalla
          notificazione di cui al primo comma, non  abbia  comunicato
          agli altri aventi diritto la sua  intenzione  di  avvalersi
          della  prelazione,  si  considera  avere  rinunciato   alla
          prelazione medesima. 
              Le norme del presente articolo non si  applicano  nelle
          ipotesi previste dall'articolo 732 del codice  civile,  per
          le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e  nella
          ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge  o
          dei parenti entro il secondo grado.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  46  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
          2001: 
              «Art. 46 (Nullita' degli  atti  giuridici  relativi  ad
          edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il  17
          marzo 1985  (legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  art.  17;
          decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)).  -  1.  Gli
          atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
          aventi  per  oggetto   trasferimento   o   costituzione   o
          scioglimento della comunione di diritti reali, relativi  ad
          edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata  dopo
          il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati
          ove   da   essi   non    risultino,    per    dichiarazione
          dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del
          permesso in sanatoria. Tali disposizioni non  si  applicano
          agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di  diritti
          reali di garanzia o di servitu'. 
              2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo
          38, l'irrogazione di una sanzione soltanto  pecuniaria,  ma
          non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui
          al comma 1 deve essere  allegata  la  prova  dell'integrale
          pagamento della sanzione medesima. 
              3. La sentenza che accerta la nullita'  degli  atti  di
          cui al comma 1 non pregiudica i diritti di  garanzia  o  di
          servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
          anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far
          accertare la nullita' degli atti. 
              4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi  non
          sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al
          tempo in cui gli atti medesimi sono stati  stipulati,  essi
          possono essere confermati anche da  una  sola  delle  parti
          mediante atto successivo, redatto nella  stessa  forma  del
          precedente, che contenga la menzione omessa. 
              5. Le nullita' di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano  agli  atti  derivanti  da  procedure   esecutive
          immobiliari, individuali o  concorsuali.  L'aggiudicatario,
          qualora l'immobile si trovi nelle condizioni  previste  per
          il rilascio del permesso di costruire in sanatoria,  dovra'
          presentare  domanda  di   permesso   in   sanatoria   entro
          centoventi giorni dalla notifica del decreto  emesso  dalla
          autorita' giudiziaria. 
              5-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante
          segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  ai  sensi
          dell'articolo 23, comma 01,  qualora  nell'atto  non  siano
          indicati gli estremi della stessa.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  40,  comma
          2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
          controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
          recupero e sanatoria delle opere abusive): 
              «Art.  40  (Mancata  presentazione   dell'istanza).   -
          (Omissis). 
              Gli atti tra vivi aventi  per  oggetto  diritti  reali,
          esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione
          di diritti di garanzia o di servitu', relativi ad edifici o
          loro parti, sono nulli e non possono essere  rogati  se  da
          essi non risultano, per dichiarazione  dell'alienante,  gli
          estremi della licenza o della concessione  ad  edificare  o
          della  concessione  rilasciata  in   sanatoria   ai   sensi
          dell'art. 31 ovvero se agli stessi non  viene  allegata  la
          copia per il richiedente  della  relativa  domanda,  munita
          degli estremi  dell'avvenuta  presentazione,  ovvero  copia
          autentica di uno degli esemplari  della  domanda  medesima,
          munita degli  estremi  dell'avvenuta  presentazione  e  non
          siano indicati gli estremi dell'avvenuto  versamento  delle
          prime  due  rate  dell'oblazione  di  cui  al  sesto  comma
          dell'art. 35. Per le opere  iniziate  anteriormente  al  1°
          settembre  1967,  in  luogo  degli  estremi  della  licenza
          edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva
          di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente
          titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della  legge
          4 gennaio 1968,  n.  15,  attestante  che  l'opera  risulti
          iniziata in data  anteriore  al  1°  settembre  1967.  Tale
          dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello  stesso
          atto, ovvero in documento separato  da  allegarsi  all'atto
          medesimo. Per gli edifici di proprieta' comunale, in  luogo
          degli estremi della licenza edilizia o della concessione di
          edificare,   possono   essere   prodotti    quelli    della
          deliberazione con la quale il progetto e' stato approvato o
          l'opera autorizzata. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 111,  primo
          comma, e dell'articolo 111-bis, del regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
          preventivo,  dell'amministrazione   controllata   e   della
          liquidazione coatta amministrativa): 
              «Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme).  -  Le
          somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate
          nel seguente ordine: 
                1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
                2)  per  il  pagamento  dei   crediti   ammessi   con
          prelazione sulle cose vendute  secondo  l'ordine  assegnato
          dalla legge; 
                3) per il pagamento dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              (Omissis).». 
              «Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). -
          I crediti prededucibili  devono  essere  accertati  con  le
          modalita' di cui al capo V, con esclusione  di  quelli  non
          contestati per collocazione e  ammontare,  anche  se  sorti
          durante  l'esercizio  provvisorio,  e  di  quelli  sorti  a
          seguito di provvedimenti di liquidazione  di  compensi  dei
          soggetti nominati ai  sensi  dell'articolo  25;  in  questo
          ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con  il
          procedimento di cui all'articolo 26. 
              I  crediti  prededucibili  vanno  soddisfatti  per   il
          capitale, le spese e gli interessi con  il  ricavato  della
          liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
          conto delle rispettive cause di prelazione, con  esclusione
          di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni  oggetto  di
          pegno ed  ipoteca  per  la  parte  destinata  ai  creditori
          garantiti. Il corso degli interessi cessa  al  momento  del
          pagamento. 
              I crediti prededucibili sorti nel corso del  fallimento
          che  sono  liquidi,  esigibili   e   non   contestati   per
          collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
          di  fuori  del  procedimento  di  riparto  se  l'attivo  e'
          presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti  i  titolari
          di tali crediti. Il pagamento deve essere  autorizzato  dal
          comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. 
              Se l'attivo e'  insufficiente,  la  distribuzione  deve
          avvenire  secondo  i  criteri  della  graduazione  e  della
          proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato  dalla
          legge.». 
              - Il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del  20
          gennaio  2004  (Regolamento  del  Consiglio   relativo   al
          controllo delle concentrazioni  tra  imprese  («Regolamento
          comunitario  sulle  concentrazioni»)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 29 gennaio 2004, n. L 24. 
              - La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
          della concorrenza  e  del  mercato),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. 
              - Il citato decreto-legge 23  dicembre  2016,  n.  237,
          convertito  dalla  legge  17  febbraio  2017,  n.   15   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  dicembre  2016,  n.
          299. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          citato decreto-legge n. 237 del 2016: 
              «Art. 6 (Corrispettivo della garanzia dello  Stato).  -
          1. Gli oneri economici a carico delle  banche  beneficiarie
          della garanzia sono determinati caso per  caso  sulla  base
          della valutazione del rischio di ciascuna operazione con le
          seguenti modalita': 
                a) per passivita' con  durata  originaria  di  almeno
          dodici mesi, e' applicata una commissione pari  alla  somma
          dei seguenti elementi: 
                  1)  una  commissione  di   base   di   0,40   punti
          percentuali; e 
                  2) una commissione basata  sul  rischio  eguale  al
          prodotto di 0,40  punti  percentuali  per  una  metrica  di
          rischio composta come segue: la meta' del rapporto  fra  la
          mediana degli spread sui contratti di Credit  Default  Swap
          (CDS) senior a cinque  anni  relativi  alla  banca  o  alla
          capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la
          data di emissione della garanzia e la  mediana  dell'indice
          iTraxx Europe  Senior  Financial  a  5  anni  nello  stesso
          periodo di tre anni, piu' la  meta'  del  rapporto  fra  la
          mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5  anni  di
          tutti gli Stati membri dell'Unione  europea  e  la  mediana
          degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello  Stato
          italiano nel medesimo periodo di tre anni; 
                b) per le  obbligazioni  bancarie  garantite  di  cui
          all'art. 7-bis della legge  30  aprile  1999,  n.  130,  la
          commissione, di cui al  numero  2)  della  lettera  a),  e'
          computata per la meta'; 
                c) per passivita' con durata originaria  inferiore  a
          dodici mesi, e' applicata una commissione pari  alla  somma
          dei seguenti elementi: 
                  1)  una  commissione  di   base   di   0,50   punti
          percentuali; e 
                  2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20
          punti percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del
          debito senior unsecured di A+ o A ed  equivalenti,  a  0,30
          punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A-
          o equivalente, a 0,40 punti percentuali per  banche  aventi
          un rating inferiore a A- o prive di rating. 
              2. Per le  banche  per  le  quali  non  sono  negoziati
          contratti di CDS  o  comunque  non  sono  disponibili  dati
          rappresentativi, la mediana degli spread di  cui  al  comma
          1), lettera a), numero 2), e' calcolata nel modo seguente: 
                a) per banche che abbiano  un  rating  rilasciato  da
          agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI)
          riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di  CDS
          a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente
          la data di  emissione  della  garanzia  registrati  per  un
          campione  di  grandi  banche,  definito  dalla  Commissione
          europea, insediate in  paesi  dell'area  euro  appartenenti
          alla medesima classe di rating del debito senior unsecured; 
                b) per banche  prive  di  rating:  la  mediana  degli
          spread sui contratti CDS registrati  nel  medesimo  periodo
          per  un  campione  di   grandi   banche,   definito   dalla
          Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro
          e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria   di   rating
          disponibile. 
              3. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,
          il rating rilevante per il  calcolo  della  commissione  e'
          quello piu' elevato. Nel caso  in  cui  le  valutazioni  di
          rating disponibili siano piu' di tre, il  rating  rilevante
          e' il secondo piu' elevato. 
              4. I rating di cui al  presente  articolo  sono  quelli
          assegnati al momento della concessione della garanzia. 
              5.  La  commissione  e'  applicata  in  ragione  d'anno
          all'ammontare nominale degli  strumenti  finanziari  emessi
          dalla banca  per  i  quali  e'  concessa  la  garanzia.  Le
          commissioni dovute dalle banche interessate  sono  versate,
          in rate trimestrali posticipate, con le modalita'  indicate
          dall'articolo 24,  comma  3.  Le  relative  quietanze  sono
          trasmesse   dalla   banca    interessata    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro,  di
          seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro». 
              6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          decreto adottato sentita la Banca d'Italia,  puo'  variare,
          tenuto conto delle condizioni  di  mercato,  i  criteri  di
          calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo
          in conformita' delle decisioni della  Commissione  europea.
          Le variazioni non hanno effetto sulle  operazioni  gia'  in
          essere.».