Art. 5 
 
                   Cessione di crediti deteriorati 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze  con  proprio  decreto
prevede che i commissari liquidatori  procedano  alla  cessione  alla
Societa' per la Gestione  di  Attivita' -S.G.A.  S.p.A.  (di  seguito
anche "SGA") di crediti deteriorati e  altri  attivi  non  ceduti  ai
sensi  dell'articolo  3  o  retrocessi  ai  sensi  dell'articolo   4,
unitamente ad eventuali altri beni, contratti  e  rapporti  giuridici
accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA. Alla cessione non si
applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6  e  7,
salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90,
comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2. 
  2.  Il  corrispettivo  e'  rappresentato  da   un   credito   della
liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA,  pari  al
valore di iscrizione contabile dei  beni  e  dei  rapporti  giuridici
ceduti nel bilancio della SGA, periodicamente adeguato  al  minore  o
maggiore valore di realizzo. 
  3. La SGA  amministra  i  crediti  e  gli  altri  beni  e  rapporti
giuridici  acquistati  ai  sensi  del  comma  1  con  l'obiettivo  di
massimizzarne  il  valore,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
carattere generale aventi ad oggetto  l'adeguatezza  patrimoniale  di
cui all'articolo 108 del Testo unico bancario. 
  4.  La  SGA  puo'  costituire,  con  deliberazione  dell'organo  di
amministrazione,  uno  o  piu'  patrimoni  destinati   esclusivamente
all'esercizio  dell'attivita'  indicata  al  comma  3.  I   patrimoni
destinati possono essere costituiti per un valore anche superiore  al
10 per cento del patrimonio netto della  societa'.  La  deliberazione
dell'organo  di  amministrazione  determina  i  beni  e  i   rapporti
giuridici compresi nel  patrimonio  destinato.  La  deliberazione  e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice  civile.
Si applica il secondo  comma  dell'articolo  2447-quater  del  codice
civile. Decorso il termine di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo
2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione  nel  registro
delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni  e
i rapporti giuridici individuati  sono  destinati  esclusivamente  al
soddisfacimento del credito  indicato  al  comma  2  e  costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SGA  e  dagli
altri patrimoni destinati  eventualmente  costituiti.  Salvo  che  la
deliberazione   dell'organo   di   amministrazione    non    disponga
diversamente,  per  le  obbligazioni  contratte   in   relazione   al
patrimonio destinato  la  SGA  risponde  nei  limiti  del  patrimonio
stesso. Si applicano il secondo, terzo e quarto  comma  dell'articolo
2447-quinquies del codice civile. I beni e i  rapporti  compresi  nel
patrimonio  destinato  sono  distintamente   indicati   nello   stato
patrimoniale della  societa'.  Si  applica  l'articolo  2447-septies,
commi secondo, terzo e  quarto,  del  codice  civile.  Il  rendiconto
separato  e'   redatto   in   conformita'   ai   principi   contabili
internazionali. Per quanto non  diversamente  disposto  nel  presente
articolo, ai patrimoni destinati si  applicano  le  disposizioni  del
codice civile qui espressamente richiamate. 
  5. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma  4  puo'
essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze,  pubblicato  per  estratto  e  per  notizia  nella  Gazzetta
Ufficiale. In tal caso, la costituzione ha efficacia dal giorno della
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale o, se  precedente,
da quello della pubblicazione effettuata ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 2, primo  periodo,  come  richiamato  dal  comma  1  e  non  si
applicano gli articoli 2447-quater, secondo comma, e  2447-quinquies,
commi primo e secondo,  del  codice  civile.  I  patrimoni  destinati
costituiti con decreto possono essere  modificati  con  deliberazione
dell'organo di amministrazione della  SGA  in  conformita'  a  quanto
previsto al comma 4. 
  6. Alla societa' S.G.A. s.p.a. si applicano le disposizioni di  cui
agli ultimi due periodi  dell'articolo  23-quinquies,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo  dell'articolo  58  del  citato  decreto
          legislativo n.  385  del  1993,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 3. 
              - Per il testo dell'articolo 90, comma  2,  del  citato
          decreto  legislativo  n.  385  del  1993,   si   veda   nei
          riferimenti normativi all'art. 2. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  108  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 108 (Vigilanza). - 1.  La  Banca  d'Italia  emana
          disposizioni di carattere generale  aventi  a  oggetto:  il
          governo   societario,   l'adeguatezza   patrimoniale,    il
          contenimento del rischio nelle sue diverse  configurazioni,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni e  i  sistemi  di  remunerazione  e  incentivazione
          nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
          materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
          lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
          singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
          Con riferimento a determinati tipi di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              2.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi  del  comma  1
          prevedono   che   gli   intermediari   finanziari   possano
          utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma
          2-bis, lettera a); 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
                a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
          dirigenti degli intermediari finanziari  per  esaminare  la
          situazione degli stessi; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          degli  intermediari  finanziari,  fissandone  l'ordine  del
          giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali degli intermediari finanziari quando  gli
          organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
          dalla lettera b); 
                d) adottare per le materie indicate nel comma 1,  ove
          la situazione  lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei
          confronti di singoli intermediari  finanziari,  riguardanti
          anche: la restrizione delle  attivita'  o  della  struttura
          territoriale;  il   divieto   di   effettuare   determinate
          operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire
          utili  o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',   con
          riferimento  a   strumenti   finanziari   computabili   nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi; 
                d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
          sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e  prudente   gestione
          dell'intermediario finanziario, la rimozione  dalla  carica
          di uno o piu' esponenti  aziendali;  la  rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'articolo  26,  salvo  che  sussista
          urgenza di provvedere. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci,  i  dirigenti  dei  soggetti  ai
          quali  siano  state   esternalizzate   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti. 
              4.  Gli  intermediari  finanziari  inviano  alla  Banca
          d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
          le  segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
          documento richiesto. Essi trasmettono anche i  bilanci  con
          le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale  degli  intermediari  finanziari,  anche  per  il
          tramite di questi ultimi. 
              4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4  si  applicano
          anche ai soggetti  ai  quali  gli  intermediari  finanziari
          abbiano  esternalizzato  funzioni  aziendali  essenziali  o
          importanti e al loro personale. 
              5. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso
          gli  intermediari  finanziari  o  i  soggetti  a  cui  sono
          esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
          richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti  che
          ritenga necessari. 
              6.  Nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  al   presente
          articolo   la   Banca   d'Italia   osserva    criteri    di
          proporzionalita',   avuto   riguardo   alla    complessita'
          operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
          nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2436  del
          codice civile: 
              «Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione  delle
          modificazioni).  -  Il  notaio  che  ha   verbalizzato   la
          deliberazione  di  modifica  dello  statuto,  entro  trenta
          giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite
          dalla legge, ne richiede l'iscrizione  nel  registro  delle
          imprese contestualmente al deposito e allega  le  eventuali
          autorizzazioni richieste. 
              L'ufficio del registro  delle  imprese,  verificata  la
          regolarita'  formale  della  documentazione,   iscrive   la
          delibera nel registro. 
              Se  il  notaio  ritiene  non  adempiute  le  condizioni
          stabilite    dalla    legge,    ne    da'     comunicazione
          tempestivamente, e comunque non oltre il  termine  previsto
          dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
          Gli amministratori, nei trenta giorni  successivi,  possono
          convocare  l'assemblea  per  gli  opportuni   provvedimenti
          oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento  di  cui
          ai  successivi  commi;  in  mancanza  la  deliberazione  e'
          definitivamente inefficace. 
              Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
          richieste dalla legge  e  sentito  il  pubblico  ministero,
          ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con  decreto
          soggetto a reclamo. 
              La  deliberazione  non  produce  effetti  se  non  dopo
          l'iscrizione. 
              Dopo  ogni  modifica   dello   statuto   deve   esserne
          depositato nel registro delle imprese  il  testo  integrale
          nella sua redazione aggiornata.». 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   degli   articoli
          2447-quater,  2447-quinquies  e  2447-septies  del   codice
          civile: 
              «Art. 2447-quater (Pubblicita' della  costituzione  del
          patrimonio destinato).  -  La  deliberazione  prevista  dal
          precedente articolo deve essere  depositata  e  iscritta  a
          norma dell'articolo 2436. 
              Nel termine di sessanta  giorni  dall'iscrizione  della
          deliberazione  nel  registro  delle  imprese  i   creditori
          sociali anteriori all'iscrizione possono fare  opposizione.
          Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo'  disporre  che
          la deliberazione sia eseguita previa prestazione  da  parte
          della societa' di idonea garanzia.». 
              «Art. 2447-quinquies (Diritti dei creditori). - Decorso
          il termine di cui al secondo comma del precedente  articolo
          ovvero dopo l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  del
          provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della
          societa'  non  possono  far  valere   alcun   diritto   sul
          patrimonio destinato allo specifico affare ne',  salvo  che
          per la parte spettante alla societa', sui frutti o proventi
          da esso derivanti. 
              Qualora nel patrimonio siano compresi immobili  o  beni
          mobili iscritti in pubblici registri, la  disposizione  del
          precedente comma non si applica fin quando la  destinazione
          allo specifico affare  non  e'  trascritta  nei  rispettivi
          registri. 
              Qualora   la   deliberazione   prevista   dall'articolo
          2447-ter non disponga  diversamente,  per  le  obbligazioni
          contratte in relazione allo specifico  affare  la  societa'
          risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta
          salva tuttavia la responsabilita' illimitata della societa'
          per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. 
              Gli atti compiuti in relazione  allo  specifico  affare
          debbono   recare   espressa   menzione   del   vincolo   di
          destinazione; in mancanza ne risponde la  societa'  con  il
          suo patrimonio residuo.». 
              «Art. 2447-septies (Bilancio). - I beni  e  i  rapporti
          compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera  a)
          del primo comma dell'articolo 2447-bis  sono  distintamente
          indicati nello stato patrimoniale della societa'. 
              Per ciascun  patrimonio  destinato  gli  amministratori
          redigono un  separato  rendiconto,  allegato  al  bilancio,
          secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti. 
              Nella nota integrativa del bilancio della societa'  gli
          amministratori devono illustrare il valore e  la  tipologia
          dei beni e  dei  rapporti  giuridici  compresi  in  ciascun
          patrimonio  destinato,  ivi  inclusi  quelli  apportati  da
          terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi
          comuni di costo e  di  ricavo,  nonche'  il  corrispondente
          regime della responsabilita'. 
              Qualora la  deliberazione  costitutiva  del  patrimonio
          destinato  preveda  una  responsabilita'  illimitata  della
          societa' per le obbligazioni contratte  in  relazione  allo
          specifico  affare,  l'impegno  da   cio'   derivante   deve
          risultare  in  calce  allo  stato  patrimoniale  e  formare
          oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare  nella
          nota integrativa.». 
              -   Si   riporta   il   testo   vigente   dell'articolo
          23-quinquies, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la  revisione  della
          spesa pubblica con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini
          nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
          del settore bancario): 
              «Art. 23-quinquies (Riduzione delle dotazioni organiche
          e riordino delle strutture del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  e  delle  Agenzie  fiscali).  -  1.  -   6.
          (Omissis). 
              7. I componenti dei consigli di  amministrazione  della
          Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a.  attualmente  in  carica
          decadono dalla data di pubblicazione del presente  decreto,
          senza applicazione dell'articolo  2383,  terzo  comma,  del
          codice  civile  e  restano  in  carica   fino   alla   data
          dell'assemblea da convocare, entro trenta  giorni,  per  il
          rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  nell'esercizio  dei  propri   diritti   di
          azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo
          la composizione degli stessi con tre  membri,  di  cui  due
          dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e  il
          terzo con funzioni di  amministratore  delegato.  Per  tali
          incarichi si applica l'articolo 24, comma  3,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              (Omissis).».