Art. 6 
 
                          Misure di ristoro 
 
  1.  Gli  investitori  che  siano  persone   fisiche,   imprenditori
individuali, nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti o  i
loro  successori  mortis  causa  che,  al  momento  dell'avvio  della
liquidazione  coatta  amministrativa  di  cui  al  presente  decreto,
detenevano strumenti finanziari di debito  subordinato  emessi  dalle
Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto  con
le medesime Banche emittenti, possono accedere alle  prestazioni  del
Fondo di solidarieta' previsto  dall'articolo  1,  comma  855,  della
legge  28  dicembre  2015,   n.   208,   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e  861,  e  successive
modificazioni, della medesima  legge.  Ai  fini  di  cui  al  periodo
precedente  si  intendono  per  investitori  anche  il  coniuge,   il
convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso
dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto
tra vivi. Il presente comma si  applica  solo  quando  gli  strumenti
finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati
entro la data del 12 giugno  2014;  in  caso  di  acquisto  a  titolo
gratuito si fa riferimento al momento in cui lo  strumento  e'  stato
acquistato dal dante causa. 
  2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni
in materia di accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta
di cui all'articolo  9  del  decreto-legge  3  maggio  2016,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno  2016,  n.  119.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6
del citato articolo 9 deve essere presentata, a  pena  di  decadenza,
entro il 30 settembre 2017. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 855, 856,  857,
          858, 859, 860  e  861,  dell'articolo  1,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016): 
              «Art. 1. - 855. E' istituito il Fondo  di  solidarieta'
          per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori
          che alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  22
          novembre 2015,  n.  183,  detenevano  strumenti  finanziari
          subordinati emessi dalla  Banca  delle  Marche  Spa,  dalla
          Banca  popolare  dell'Etruria  e  del  Lazio   -   Societa'
          cooperativa, dalla Cassa di  risparmio  di  Ferrara  Spa  e
          dalla Cassa di risparmio della  provincia  di  Chieti  Spa.
          L'accesso alle prestazioni e'  riservato  agli  investitori
          che  siano  persone  fisiche,   imprenditori   individuali,
          nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti. 
              856. Il Fondo di solidarieta' e' alimentato, sulla base
          delle esigenze  finanziarie  connesse  alla  corresponsione
          delle prestazioni dal Fondo  interbancario  di  tutela  dei
          depositi istituito ai  sensi  dell'articolo  96  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              857. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   della
          giustizia, da emanare entro centottanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: 
                a)  le   modalita'   di   gestione   del   Fondo   di
          solidarieta'; 
                b) le modalita' e le condizioni di accesso  al  Fondo
          di solidarieta', ivi inclusi le modalita' e i  termini  per
          la  presentazione  delle  istanze   di   erogazione   delle
          prestazioni; 
                c) i criteri di  quantificazione  delle  prestazioni,
          determinate in importi corrispondenti alla perdita  subita,
          fino a un ammontare massimo; 
                d) le procedure da esperire, che  possono  essere  in
          tutto o in parte anche di natura arbitrale; 
                e) le ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  dei
          commi da 855 a 858. 
              858. In caso  di  ricorso  a  procedura  arbitrale,  la
          corresponsione    delle    prestazioni    e'    subordinata
          all'accertamento della responsabilita' per violazione degli
          obblighi  di   informazione,   diligenza,   correttezza   e
          trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione  dei
          servizi e delle attivita'  di  investimento  relativi  alla
          sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari
          subordinati di cui al comma 855. 
              859. Nei casi di cui al  comma  858,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentite   le
          competenti  Commissioni  parlamentari,  sono  nominati  gli
          arbitri, scelti tra persone  di  comprovata  imparzialita',
          indipendenza,  professionalita'  e   onorabilita',   ovvero
          possono essere disciplinati i criteri  e  le  modalita'  di
          nomina dei medesimi e sono  disciplinate  le  modalita'  di
          funzionamento del collegio arbitrale, nonche' quelle per il
          supporto organizzativo alle procedure arbitrali,  che  puo'
          essere prestato anche avvalendosi  di  organismi  o  camere
          arbitrali gia' esistenti, e  per  la  copertura  dei  costi
          delle  medesime   procedure   a   carico   del   Fondo   di
          solidarieta'. 
              860. Resta salvo il diritto al risarcimento del  danno.
          Il  Fondo  di  solidarieta'  e'   surrogato   nel   diritto
          dell'investitore al  risarcimento  del  danno,  nel  limite
          dell'ammontare della prestazione corrisposta. 
              861.  La  gestione  del  Fondo   di   solidarieta'   e'
          attribuita al Fondo interbancario di  tutela  dei  depositi
          istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico di  cui
          al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385.  Ai
          relativi  oneri   e   spese   di   gestione   si   provvede
          esclusivamente con le  risorse  finanziarie  del  Fondo  di
          solidarieta'.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  del
          decreto-legge  3  maggio  2016,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  giugno   2016,   n.   119
          (Disposizioni urgenti in materia di procedure  esecutive  e
          concorsuali, nonche' a favore degli investitori  in  banche
          in liquidazione): 
              «Art.  9  (Accesso  al  Fondo   di   solidarieta'   con
          erogazione  diretta).  -  1.  Gli  investitori  che   hanno
          acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo  8,
          comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e  che
          li detenevano alla data della risoluzione delle  Banche  in
          liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione  di  un
          indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai  sensi
          del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 
                a)     patrimonio     mobiliare     di     proprieta'
          dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro; 
                b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore
          ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro. 
              2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui  al  comma
          1, lettera a), risulta dalla somma di: 
                a) patrimonio  mobiliare  posseduto  al  31  dicembre
          2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui  all'articolo
          8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i  criteri  e  le
          istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e
          delle   politiche   sociali,   Direzione    generale    per
          l'inclusione e le politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
          finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione  del
          modello tipo  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU),
          nonche' delle relative istruzioni per la  compilazione,  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
                b). 
              3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari  all'80
          per cento del corrispettivo  pagato  per  l'acquisto  degli
          strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,
          lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014  e  detenuti
          alla data della risoluzione delle Banche  in  liquidazione,
          al netto di: 
                a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione
          di acquisto; 
                b) la differenza,  se  positiva,  tra  il  rendimento
          degli strumenti finanziari subordinati e il  rendimento  di
          mercato di un Buono  del  Tesoro  poliennale  in  corso  di
          emissione  di  durata  finanziaria  equivalente  oppure  il
          rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni
          del Tesoro Poliennali in corso di emissione  aventi  durata
          finanziaria piu' vicina. 
              4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma
          3, lettera b), il  rendimento  degli  strumenti  finanziari
          subordinati  e'  rilevato  alla  data  di  acquisto  o   di
          sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono  del  Tesoro
          Poliennale di durata  finanziaria  equivalente  o  dei  BTP
          usati per l'interpolazione e' determinato sulla base  della
          loro  quotazione  di  chiusura,  alla  medesima  data,  nel
          mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS. 
              5.  L'importo  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  e'
          calcolato moltiplicando tra loro: 
                a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4; 
                b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data
          di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti  finanziari
          subordinati e la  data  del  provvedimento  di  risoluzione
          delle Banche in liquidazione; 
                c)  il  corrispettivo  pagato  per  l'acquisto  degli
          strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e  spese
          direttamente connessi all'operazione di acquisto. 
              6. L'istanza di erogazione  dell'indennizzo  forfetario
          deve essere presentata, a pena di decadenza,  entro  il  31
          maggio 2017. La presentazione di tale istanza non  consente
          il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'articolo  1,
          commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il
          servizio di assistenza agli investitori nella  compilazione
          e   nella   presentazione   dell'istanza   di    erogazione
          dell'indennizzo  forfetario  e'  gratuito.  Le  banche  non
          possono richiedere, all'investitore che faccia  domanda  di
          presentazione dell'istanza, il pagamento  o  l'addebito  di
          oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma. 
              7. L'istanza di erogazione  dell'indennizzo  forfetario
          e' indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati: 
                a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio,
          anche digitale; 
                b)  la  Banca  in  liquidazione   presso   la   quale
          l'investitore  ha  acquistato  gli   strumenti   finanziari
          subordinati; 
                c) gli strumenti finanziari  subordinati  acquistati,
          con indicazione della quantita',  del  controvalore,  della
          data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli  oneri  e
          spese direttamente connessi all'operazione di  acquisto  e,
          ove disponibile, del codice ISIN. 
              8.  L'investitore   allega   all'istanza   i   seguenti
          documenti: 
                a)  il  contratto   di   acquisto   degli   strumenti
          finanziari subordinati; 
                b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; 
                c) attestazione degli ordini eseguiti; 
                d); 
                e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio
          mobiliare,  calcolato  ai  sensi  del   comma   2,   ovvero
          sull'ammontare del reddito di cui al comma 1,  lettera  b),
          resa ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          contenente espressa dichiarazione di  consapevolezza  delle
          sanzioni penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  non
          veritiere e falsita' negli atti a  norma  dell'articolo  76
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
          del 2000. 
              8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche  in
          copia, di cui alle lettere a), b), e c)  del  comma  8,  le
          banche di cui all'articolo 8, comma 1,  lettere  b)  e  c),
          sono tenute  a  consegnarne  copia  all'investitore,  entro
          quindici giorni dalla data della sua richiesta. 
              9.   Il   Fondo   verifica   la    completezza    della
          documentazione e, sulla  base  di  questa,  la  sussistenza
          delle condizioni di  cui  al  comma  1,  calcola  l'importo
          dell'indennizzo  ai  sensi  del  comma  3  e  procede  alla
          liquidazione entro il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          richiesta. 
              10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse
          del Fondo  di  solidarieta'  e  che  non  hanno  presentato
          l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario  di  cui
          ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via  alternativa  a
          tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'articolo 1,
          commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208.
          L'attivazione  della  procedura   arbitrale   preclude   la
          possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da  1
          a 9. Ove questa sia stata gia' attivata la relativa istanza
          e' improcedibile. L'istanza di  erogazione  dell'indennizzo
          forfetario di cui  ai  commi  da  1  a  9  in  relazione  a
          strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno
          2014  non  preclude  l'accesso,  da  parte   dei   medesimi
          investitori,  alla  procedura  arbitrale  in  relazione   a
          strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.».