Art. 2 1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2017, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 ne' successivamente e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2017, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermita' da cui e' affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013 e successivi, nonche' quelle prodotte per la prima volta nel 2017 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2018, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2017, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso. 2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curera' il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316 e 1319 Economia. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2017 Il Ministro della difesa Pinotti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2017 Difesa, foglio n. 1544