Art. 2 
 
  1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e  successivi,  continuano  a
produrre i loro effetti ai  fini  della  liquidazione  degli  assegni
sostitutivi per l'anno 2017, in considerazione delle  risultanze  dei
monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse  finanziarie
di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n.  192
del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
2015, n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, nonche' di cui alla legge  11  dicembre  2016,  n.  232.
Coloro  che  non  hanno  presentato  domanda  per   la   liquidazione
dell'assegno  sostitutivo  per  l'anno  2013  ne'  successivamente  e
intendono richiedere l'assegno  medesimo  per  l'anno  2017,  possono
presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante, entro il  31  dicembre  2017  al
Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    -    Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei   servizi   -
Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7,  previa  specificazione
delle infermita'  da  cui  e'  affetto  il  richiedente.  Le  domande
prodotte per l'anno 2013 e successivi, nonche' quelle prodotte per la
prima volta nel 2017 da coloro che non  avevano  richiesto  l'assegno
per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro  effetti  anche
per l'anno 2018, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il
30 aprile 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata  legge  n.
288 del 2002. Fino  al  31  dicembre  2017,  gli  enti  titolari  dei
progetti  di  servizio  civile  comunicano,   entro   trenta   giorni
dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della gioventu'  e  del  servizio  civile
nazionale - Ufficio per il servizio  civile  nazionale  e  al  citato
Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto  di
rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del  servizio  di
accompagnamento, indicando  il  periodo  di  fruizione  del  servizio
stesso. 
  2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore  viene
anticipato  dalle  amministrazioni  e  dagli  enti   che   provvedono
all'erogazione del trattamento  pensionistico,  previa  comunicazione
autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7,  indicato  al  comma  1,  che
curera' il successivo  rimborso  alle  amministrazioni  e  agli  enti
medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316 e 1319 Economia. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 20 giugno 2017 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Pinotti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2017 
Difesa, foglio n. 1544